Cassazione Civile, Sentenza n. 18465/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF pari a €40.057,17 trattenute e versate dall'INPS sulla sua pensione (cd. "fondo volo") per il periodo 1996-2007, dopo che la Corte d'Appello aveva riformato una precedente pronuncia favorevole al ricorrente. L'Amministrazione sosteneva che il contribuente non potesse ottenere il rimborso finché non avesse prima restituito integralmente le somme indebitamente percepite all'INPS (sostituto). Il ricorso davanti alla Corte di Cassazione impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto subordinato il rimborso alla restituzione preventiva all'INPS.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito: è stato riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle ritenute IRPEF versate (€40.057,17), anche se le ritenute erano state pagate dall'INPS. La Corte ha ritenuto che il rimborso possa essere richiesto dal percipiente anche se il sostituto ha già versato le imposte e che non sussiste indebito arricchimento del contribuente poiché le ritenute non erano entrate nella sua sfera patrimoniale. Sono compensate le spese dei gradi di merito; l'Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4.200,00 oltre il rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
La norma sul rimborso delle imposte legittima sia il sostituto d'imposta che il percipiente a richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria; il percipiente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute anche se le ritenute sono state versate dal sostituto.
art. 10, comma 1, lett. d/bis del D.Lgs. 314/1997 (Tuir)
art. 10, comma 1, lett. d/bis del D. Lgs. 314/97 Tuir
Richiamata in motivazione come normativa fiscale rilevante rispetto alla disciplina delle ritenute e del reddito soggetto a tassazione; nella decisione non è stata disposta una diversa applicazione della norma rispetto al principio di legittimazione al rimborso.
Richiamata come modificativa di principi normativi applicabili ad alcune disposizioni fiscali citate nel motivo di ricorso; non ha inciso sul principio di legittimazione al rimborso sancito dalla Corte.
art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte ha ritenuto fondato il motivo di diritto relativo alla errata interpretazione applicata dalla CTR.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito: la Corte ha applicato tale disposizione per decidere direttamente la controversia dopo la cassazione.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater
Richiamato limitatamente all'applicazione delle norme sulle spese per la pubblica amministrazione: la disposizione non si è applicata alla resistente, pur ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Sia il sostituto d'imposta che il percipiente (sostituito) hanno legittimazione a richiedere il rimborso delle imposte indebitamente versate ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73.
- Il diritto al rimborso delle ritenute operate e versate dal sostituto non è precluso al percipiente dal fatto che il sostituto abbia già effettuato il versamento all'Erario: il percipiente può ottenere il rimborso direttamente dall'Amministrazione finanziaria.
- Non configuri indebito arricchimento del contribuente il rimborso delle ritenute già versate dal sostituto se le somme non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del percipiente (es. trattenute operate alla fonte).
- Il rimborso da parte dell'Amministrazione non è condizionato alla preventiva restituzione al sostituto delle somme indebitamente percepite: l'assenza di restituzione integrale all'INPS non può, di per sé, impedire al percipiente di ottenere il rimborso fiscale.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può cassare e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c.
- In controversie con profili peculiari le spese dei gradi di merito possono essere compensate; tuttavia il grado di legittimità segue la soccombenza e può comportare condanna della pubblica amministrazione alle spese di Cassazione.
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