Cassazione Civile, Sentenza n. 18441/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che, in un giudizio originato da opposizione di terzo del Comune di Austis contro una pronuncia di usucapione, aveva accolto l'appello incidentale dei privati e rigettato l'appello principale del Comune. Il tema decisivo in Cassazione è stato di natura processuale: il Comune, destinatario di un'ordinanza interlocutoria che gli imponeva di integrare il contraddittorio evocando determinati litisconsorti (in una causa inscindibile), non ha eseguito integralmente la notificazione entro il termine perentorio, omettendo di citare alcuni eredi (tra cui gli eredi di Sanna Luigi e Sanna Maria). Il ricorrente ha chiesto un ulteriore termine per integrare il contraddittorio ma senza dedurre fatti non imputabili alla propria condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio nell'ordine e nei termini stabiliti dall'ordinanza interlocutoria. È stato richiamato il principio secondo cui, se l'ordine di integrazione riguarda una causa inscindibile e la parte onerata non ottempera o ottempera solo parzialmente, non può essere concesso un nuovo termine salvo che la richiesta sia tempestiva e fondata su fatti non imputabili alla parte o su ignoranza incolpevole delle residenze dei soggetti da citare. Il ricorrente non ha provato tali circostanze. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore dei controricorrenti, liquidate in € 5.200 oltre accessori, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
il divieto di concedere proroghe dei termini perentori e l'impossibilità di assegnare un nuovo termine per completare l'integrazione del contraddittorio, salvo eccezioni specifiche
L'art.153 c.p.c. impedisce che il giudice riassegni un termine perentorio già fissato; pertanto un'ordinanza che assegna un termine per integrare il contraddittorio deve essere rispettata integralmente, salvo che la parte dimostri tempestivamente fatti non imputabili alla propria condotta o una ignoranza incolpevole della residenza dei soggetti da citare.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto
Permette alla Corte di segnalare l'obbligo, per il ricorrente, di versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato quando ricorrono i presupposti indicati.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato connessamente al comma 1-quater per la determinazione dell'importo addizionale del contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di specifiche condizioni procedurali.
Cass. Sez. 2, sentenza 15/10/2021 (Rv. 662446)
Giurisprudenza che afferma il principio secondo cui, dopo un ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, l'omessa o parziale esecuzione impedisce la concessione di un ulteriore termine salvo situazioni di fatto non imputabili alla parte onerata.
Cass. Sez. 3, sentenza 11/04/2016 (Rv. 639540)
Conferma il principio della non concessione di un nuovo termine per integrare il contraddittorio in caso di assoluta o parziale inottemperanza, salvo comprovate cause non imputabili.
Cass. Sez. 1, sentenza 26/11/2008 (Rv. 605785)
Indica che il termine concesso per integrare il contraddittorio serve anche per svolgere le indagini anagrafiche necessarie e per rimediare a errori nella notifica del ricorso; la parte ha l'onere di dimostrare la causa non imputabile per ottenere ulteriore tempo.
Cass. Sez. 1, sentenza 14/10/2005 (Rv. 583661)
Ulteriore conferma dell'orientamento secondo cui il termine per integrare il contraddittorio è perentorio e include il tempo per le indagini necessarie; non sono ammesse proroghe se non per comprovati motivi non imputabili alla parte.
Massime di principio
- Se il giudice ordina di integrare il contraddittorio in una causa inscindibile, la parte deve eseguire integralmente la notifica entro il termine perentorio fissato: la mancata o parziale esecuzione determina, in caso di impugnazione successiva, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per vizio procedurale.
- Non è normalmente possibile ottenere un nuovo termine oltre quello perentorio già concesso: solo una richiesta tempestiva, proposta prima della scadenza e motivata da fatti idoneamente comprovati non imputabili alla parte (o da ignoranza incolpevole delle residenze), può giustificare una proroga.
- Prima di proporre impugnazioni, accertare e documentare con cura la posizione anagrafica e lo stato di vita/decesso dei controparti/eredi; conservare la prova delle ricerche anagrafiche e degli atti di notifica per poter dimostrare l'impossibilità di eseguire tempestivamente tutte le notifiche.
- La mancata compliance procedurale non riguarda solo la decisione di merito ma può determinare la condanna alle spese e l'obbligo di versare contributi aggiuntivi; pertanto la gestione diligente degli adempimenti formali è cruciale.
- Se sorgono difficoltà pratiche nella ricerca dei soggetti da citare, presentare tempestivamente al giudice una istanza motivata e documentalmente fondata prima della scadenza del termine perentorio, al fine di evitare l'inammissibilità dell'impugnazione.
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