Cassazione Civile, Sentenza n. 18439/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello di Brescia che aveva ritenuto non preclusa la domanda di usucapione proposta da Masserini. Upfin sosteneva che la medesima questione relativa alla detenzione senza titolo dei fondi era già stata decisa con la sentenza n. 981/2009 della Corte d'appello di Brescia (definita con Cass. n. 19785/2013) e che, ai sensi del principio per cui il giudicato copre il 'dedotto e il deducibile', la riproposizione della domanda di usucapione doveva considerarsi preclusa. In particolare si deduceva che la precedente pronuncia agraria, che aveva dichiarato la domanda dell'appellante inammissibile per tardività, aveva comunque determinato la desertione del potere processuale dell'attore di far valere contestazioni contrarie (quali l'usucapione) e che Masserini avrebbe dovuto eccepire tempestivamente il proprio titolo già in quel giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudicato (art. 2909 c.c.) si estende al deducibile e impedisce che una questione non tempestivamente proposta in un primo giudizio possa essere fatta valere in un successivo. Ha cassato la sentenza impugnata, ha deciso nel merito e ha rigettato la domanda di usucapione avanzata da Giuseppe Masserini. Sono state condannate le spese processuali a carico di Masserini: in favore di UPFIN € 5.000,00 oltre accessori per il primo grado; € 4.000,00 oltre accessori per il secondo grado; e € 3.500,00 oltre accessori per il giudizio di legittimità. Gli altri motivi del ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2909 cod. civ.
Il giudicato si estende oltre il dedotto alle ragioni di fatto e di diritto che costituiscono antecedenti logici necessari della pronuncia (giudicato implicito), impedendo la riproposizione in successivo giudizio di questioni che erano o potevano essere sollevate nel primo.
art. 1159bis cod. civ.
Norma che disciplina l'usucapione speciale: la Corte ha valutato che, anche qualora sussistessero profili tipici dell'usucapione, la preclusione derivante dal giudicato sulla detenzione dei fondi impediva comunque l'accoglimento della domanda.
art. 324 cod. proc. civ.
Richiamato nel motivo come norma processuale rilevante in ordine alla valutazione dell'opposizione e delle sue preclusioni; nella decisione la Corte ha censurato la precedente valutazione ritenuta errata rispetto all'effetto del giudicato.
art. 183 cod. proc. civ.
Richiamato per il principio per cui non è permessa una mutatio libelli se non nei limiti consentiti dall'art. 183 c.p.c.; la Corte ha osservato che il convenuto, di fronte a un'azione personale di restituzione, deve tempestivamente proporre eventuali domande o eccezioni reali, pena la preclusione.
Massime di principio
- Il giudicato (art. 2909 c.c.) copre non solo quanto è stato dedotto ma anche ciò che costituisce un antecedente logico necessario della decisione; quindi una questione non proposta o dichiarata inammissibile per tardività in un primo giudizio può essere preclusa in seguito.
- In una causa di restituzione di beni per detenzione senza titolo, il convenuto deve tempestivamente sollevare l'usucapione o proporla in via riconvenzionale: la mancata tempestiva deduzione comporta la perdita del potere processuale e la preclusione di riproporre l'eccezione in giudizi successivi.
- L'inammissibilità per tardività in un giudizio precedente equivale, sotto il profilo dell'effetto processuale, al consumo del potere di far valere quella pretesa in quella sede e può impedire la proposizione della stessa pretesa in giudizi successivi.
- Prima di esaminare il merito di una domanda di usucapione, il giudice deve verificare l'esistenza di eventuali giudicati anteriori che possono precluderne la proposizione; se opera il giudicato, le questioni probatorie successive diventano irrilevanti.
- Prassi consigliata in casi analoghi: verificare attentamente sentenze pregresse e il loro contenuto per valutare preclusioni; proporre tempestivamente eccezioni reali o domande riconvenzionali; documentare il titolo o il possesso sin dall'inizio e, se la controparte ripropone questioni già decise, sollevare l'eccezione di preclusione basata sul giudicato.
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