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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18396/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 8282/2019 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di Rosati per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione al Ministero. Il ricorrente ha dedotto che risulta invece provata una prima notifica a mani di un funzionario dell'Avvocatura distrettuale di Bari (Tommaso Amato, 23/10/2017) e che, non essendo provata la seconda notifica all'Avvocatura Generale (mancanza dell'A/R), la Corte aveva erroneamente omesso di disporre la rinnovazione della notificazione al Ministero.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di revocazione relativo all'errore di percezione sulla prova della prima notificazione all'Avvocatura distrettuale di Bari e ha revocato l'ordinanza n. 8282/2019. Riassunto il procedimento, ha poi esaminato nel merito il ricorso per cassazione e lo ha rigettato, confermando il decreto della Corte d'appello di Bari n. 2730/2017 che aveva liquidato l'indennizzo per irragionevole durata del processo in misura ridotta. Non sono state ulteriori spese disposte nei confronti del MEF per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (revocazione)

    art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Fondamento della revocazione per errore commesso nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; la Corte ha ritenuto che sussistesse errore percettivo emergente dagli atti di causa.

  • art. 331 cod. proc. civ. (notificazione con più intimati)

    Rilevanza della prova del perfezionamento della notificazione quando vi sono più intimati; la questione è stata che, data la pluralità di notifiche, per la validità occorre prova dell'avvenuta notificazione all'intimato competente.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176 (udienza pubblica)

    art. 23, comma 8-bis del d.l. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la celebrazione dell'udienza pubblica nella quale è stata discussa la revocazione.

  • legge 24 marzo 2001, n. 89 (equa riparazione)

    Disciplina dell'indennizzo per irragionevole durata del processo; la liquidazione del danno è stata valutata in applicazione dei parametri normativi e giurisprudenziali, anche dopo le modifiche successive.

  • legge 23 dicembre 2014, n. 208 (modifiche alla L. 89/2001) - art. 2-bis

    Norme che hanno ridotto le fasce indennizzabili (400/800 euro ecc.) e che sono state contestate dal ricorrente per presunta retroattività e incostituzionalità; la Corte ha ritenuto non fondate tali censure, considerata la discrezionalità del giudice di merito e i limiti del sindacato in sede di legittimità.

  • art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (motivi di cassazione e limiti del sindacato)

    art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Limiti di sindacato della Corte di cassazione sul fatto e sulla valutazione equitativa; diverse censure sono state riconosciute inammissibili alla luce dei parametri di motivazione e del controllo di legittimità.

  • d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. L. 14 gennaio 1994, n. 19 (art. 1, comma 5)

    d.l. 453/1993, art. 1, comma 5

    Norma che disciplina l'appello dalle sezioni regionali alle sezioni centrali della Corte dei Conti; utilizzata per spiegare la natura dell'appello pensionistico come appello per motivi di diritto.

  • Cass. Sez. U., 15/01/2015, n. 608 (giurisprudenza sulle notificazioni all'Avvocatura)

    Cass. Sez. U., 15/01/2015, n. 608

    Principio secondo cui, pur essendo nulla la notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale, è ammissibile la rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale per ragioni di durata del processo; principio applicato per giustificare la rinnovazione richiesta.

  • Cass. Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 (criterio sulla revocazione per errore nella lettura degli atti)

    Cass. Sez. U., 27/11/2019, n. 31032

    Principio che ammette la revocazione per errore derivante da divergenti rappresentazioni degli stessi fatti tra la sentenza e gli atti di causa; fondamento della decisione di revocare l'ordinanza.

  • Cass. 29/10/2018, n. 27352 (orientamento su parametri ECHR e discrezionalità)

    Cass. 29/10/2018, n. 27352

    Orientamento che invita il giudice nazionale a uniformarsi ai parametri della Corte EDU per casi simili salvo ragionevole discostamento debitamente motivato; la Corte ha richiamato questo principio nel rigetto delle doglianze sulla misura dell'indennizzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamo formale posto in P.Q.M. per attestare la sussistenza dei presupposti processuali relativi alla notificazione o ad altre formalità procedurali.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di lettura degli atti è ammissibile quando emerge un'apparente discrepanza tra la rappresentazione fattuale contenuta nella pronuncia e la documentazione di causa; occorre dimostrare che l'errore è rilevabile dagli atti stessi.
  • Se il ricorso per cassazione è stato inizialmente notificato a mani dell'Avvocatura distrettuale (o a un suo funzionario), la giurisprudenza di legittimità consente comunque, in molte situazioni, la rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato per evitare pregiudizio alla durata del processo, salvo che la notificazione iniziale sia inesistente o totalmente priva degli elementi essenziali.
  • La prova della notificazione all'Avvocatura Generale richiede normalmente l'avviso di ricevimento; l'assenza di tale prova non esclude automaticamente la possibilità di rinnovazione se risulta, dagli atti, altra notifica perfezionata che giustifichi l'intervento correttivo del giudice.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione equitativa dell'indennizzo per durata irragionevole è limitato: molte censure sulla congruità della liquidazione sono inammissibili o non fondate se il giudice di merito ha fornito motivazione minima e non contradditoria; chi impugna deve allegare fatti e analogie concrete con casi della Corte EDU per dimostrare l'abissale discrepanza.
  • Le modifiche legislative che riducono le fasce indennizzabili (es. L. 208/2015) possono essere contestate, ma i giudici nazionali richiedono motivazioni concrete che dimostrino violazioni costituzionali o giuridiche significative; l'eventuale impugnazione richiede un onere probatorio specifico.
  • In presenza di più intimati la correttezza e la prova delle notificazioni sono cruciali: conservare e produrre l'avviso di ricevimento e documentazione di consegna è fondamentale per evitare inammissibilità o ulteriori spese processuali.

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