Cassazione Civile, Sentenza n. 18397/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugna il decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva ridotto da €1.200 a €1.150 l'indennizzo per eccessiva durata del procedimento riconosciuto a favore di Proietti. Il ricorso solleva tre censure: 1) tardività della domanda ex art.4 L.89/2001, sostenendo che il termine semestrale doveva decorrere dall'ordinanza di assegnazione (13/07/2016) e non dalla definizione del successivo giudizio di ottemperanza; 2) difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia rispetto alla fase di ottemperanza, sostenendo che il soggetto passivo sarebbe il Ministero dell'Economia e delle Finanze; 3) omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. circa lo scomputo della durata del giudizio per eventuale abuso dei poteri processuali da parte della ricorrente (parcellizzazione delle domande e proposizione superflua del giudizio di ottemperanza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo e accolto il secondo. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato in quanto la giurisprudenza di legittimità considera il giudizio di ottemperanza, sul piano funzionale e strutturale, equiparabile al procedimento esecutivo e il termine semestrale ex art.4 L.89/2001 decorre dalla definizione positiva dell'ultimo rimedio esperito; il secondo motivo è stato accolto riconoscendo che, quanto alla fase di ottemperanza, può sussistere la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il terzo motivo è stato ritenuto infondato essendosi la Corte territoriale pronunciata implicitamente anche sulle questioni di abuso e calcolo della durata. La Cassazione ha cassato il provvedimento impugnato limitatamente alla questione accolta (legittimazione passiva) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia, altra composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto)
art.2; art.2-bis, comma 3; art.3; art.4
La Corte interpreta l'art.4 nel senso che il termine semestrale per proporre domanda di equo indennizzo decorre dalla definizione positiva dell'ultimo rimedio esperito per ottenere l'effettivo soddisfacimento (esecuzione o giudizio di ottemperanza). L'art.3 e le norme connesse sono applicate considerando il giudizio di ottemperanza funzionalmente equiparabile alla fase esecutiva; l'art.2-bis, comma 3 è stato utilizzato dalla Corte territoriale per limitare l'importo dell'indennizzo in relazione al valore del giudizio presupposto
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.)
Si richiama la giurisprudenza CEDU (es. Cocchiarella) per affermare che in caso di ritardo nel pagamento delle somme riconosciute il ricorrente può avere un'ulteriore indennità per il ritardo (art.41), ma il rimedio rispetto al ritardo esecutivo può trovare tutela diretta presso la Corte EDU; la Cassazione usa la giurisprudenza CEDU per delimitare la portata dei rimedi interni
Codice di procedura civile
art.112; art.133, secondo comma; art.360 (motivi di cassazione); art.375; art.380-bis.1
Art.112: la doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale si è pronunciata, seppur implicitamente, sulle questioni sollevate. Art.133 comma 2 è richiamato in relazione al decorso dei termini per l'esecuzione; gli artt.360, 375 e 380-bis.1 disciplinano rispettivamente i motivi di cassazione e la trattazione in camera di consiglio
Decreto-legge n.137/2020 (convertito)
Norma richiamata in relazione alla facoltà di non richiedere discussione orale e procedere in camera di consiglio se non richiesta dalle parti
Massime di principio
- Il termine semestrale per proporre domanda di equo indennizzo ex L.89/2001 decorre dalla definizione positiva dell'ultimo rimedio esperito per ottenere il soddisfacimento (esecuzione o giudizio di ottemperanza), non dalla mera adozione di un provvedimento di assegnazione che non abbia reso effettivo l'adempimento
- Il giudizio di ottemperanza è, sul piano funzionale e strutturale, equiparabile al procedimento esecutivo e va considerato unitariamente rispetto al procedimento che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo
- Quanto alla legittimazione passiva, nelle fasi successive alla sentenza di condanna (es. ottemperanza) può essere necessario valutare se il soggetto obbligato sia lo Stato nella specifica struttura (es. Ministero dell'Economia e delle Finanze) e non automaticamente il Ministero che ha proposto l'opposizione; la riconoscibilità della legittimazione passiva del MEF implica che il ricorso va calibrato contro il soggetto corretto
- Le censure di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. richiedono che il giudice non si sia nemmeno pronunciato sul punto; una decisione implicita o una disamina contenuta nella motivazione può rendere la doglianza infondata
- Le allegazioni di abuso del processo (parcellizzazione delle domande, azioni esecutive o di ottemperanza superflue) necessitano di accertamenti puntuali da parte del giudice di merito: per ottenere lo scomputo della durata ai fini dell'indennizzo bisogna che il comportamento sia specificamente accertato e quantificato nel provvedimento di merito
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