Cassazione Civile, Sentenza n. 18437/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La vicenda riguarda il riconoscimento di una servitù di passaggio (pedonale e carraio) sul mappale 331 a favore del fondo di proprietà di Laura Tramelli. Il Tribunale di Voghera aveva accertato la servitù e condannato al pagamento di una indennità mensile; la Corte d'Appello di Milano aveva rigettato l'appello dei convenuti ritenendo che la servitù si fosse costituita per usucapione ultraventennale. I resistenti proponevano ricorso per cassazione lamentando, tra l'altro, motivazione arbitraria sulla costituzione del possesso ultraventennale e la mancata ammissione di capitoli di prova. Parallelamente la ricorrente in cassazione censurava la mancata ammissione di prove testimoniali e la mancata pronuncia nel dispositivo circa il risarcimento danni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (mancata ammissione di capitoli di prova rilevanti) e il primo motivo del ricorso incidentale (mancata prova del danno), ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato il giudizio a diversa sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame. In sintesi: la sentenza impugnata è annullata e la causa torna in istruttoria perché siano ammesse e valutate le prove previamente negate e sia riconsiderata la questione dell'usucapione e del risarcimento del danno (con indicazione che, in base alle prove che emergeranno, il giudice dovrà anche delimitare la portata della servitù in relazione alla concreta modalità di esercizio provata).
Norme richiamate
Il giudice può trarre elementi di convincimento dalla condotta processuale delle parti, ma tale potere non consente di considerare come 'ammessi' fatti la cui prova era posta a carico della parte che ha offerto mezzi istruttori poi non ammessi; non può sostituire il giudizio probatorio mancato.
Sull'onere della prova: se la parte onerata offre prove e il giudice le nega senza motivazione, non è corretto fondare la decisione sull'asserita mancanza della prova; la mancata ammissione può costituire vizio della decisione.
Principio del 'chiesto e pronunciato': il giudice deve decidere in conformità a quanto effettivamente chiesto e motivato; la mancata indicazione nel dispositivo di una statuizione richiesta (es. liquidazione del danno) è censurabile.
art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c.
Regole sulla motivazione e sulle conclusioni: errori nella trascrizione o nella valutazione delle conclusioni possono essere dedotti e censurati se incidono sulla decisione, sebbene nel caso siano stati assorbiti da altre doglianze.
Norme sul regolamento delle spese di lite: il giudice può compensare le spese tra le parti tenuto conto delle richieste e della condotta processuale; la compensazione è ammissibile ove richiesto esplicitamente e giustificata dall'esito complessivo.
Richiamate per giustificare il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, conformemente alla disciplina emergenziale sulle udienze.
Riferimenti giurisprudenziali (Sez. 3, Ord. n. 18285 del 2021; Sez. 3, Sent. n. 8357 del 2005)
Principio consolidato secondo cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, quando la parte ha offerto la prova, può tradursi in vizio della decisione se il giudice poi fonda la decisione sull'inosservanza dell'onere probatorio.
artt. 115, 116, 384, 394 c.p.c.
Norme procedurali richiamate dai ricorrenti incidentali in relazione all'onere probatorio, al potere valutativo del giudice e alle formalità dell'istruzione e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla prova del danno e all'istruttoria.
Massime di principio
- Quando si allega l'usucapione di una servitù è necessario provare gli elementi del possesso (continuità, pacificità, durata) con mezzi istruttori adeguati; l'offerta di prova non può essere vanificata senza motivazione.
- Il giudice non può ritenere fatti come 'ammessi' solo per l'insufficienza delle difese avversarie se la parte che sostiene il fatto ha offerto prove che le sono state negate: la mancata ammissione senza motivazione è causa di annullamento.
- La portata della servitù deve essere determinata in relazione alla concreta modalità di esercizio provata: se risultano passaggi solo pedonali e in bicicletta, la servitù può essere limitata a quelle categorie di passaggio.
- La condanna al risarcimento del danno richiede prova specifica del pregiudizio (compreso dies a quo e dies ad quem); l'assenza di prova del danno comporta l'annullamento della relativa statuizione.
- Il giudice può compensare le spese di lite tenendo conto della condotta processuale e delle richieste formulate: la richiesta esplicita della parte vittoriosa può portare alla compensazione o alla liquidazione limitata delle spese.
- In casi di istruttoria incompleta o di esclusione ingiustificata di mezzi di prova, il rimedio corretto è la cassazione con rinvio per consentire nuovo esame e integrale valutazione delle prove.
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