Cassazione Civile, Ordinanza n. 15028/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI per l’anno 2016 emesso dal Comune su una superficie tassabile di 8.232,96 mq, individuata all’esito di un sopralluogo del 13 aprile 2018. La società sosteneva che lo stabilimento producesse in larga parte rifiuti speciali smaltiti autonomamente e che le aree effettivamente assoggettabili a TARI fossero solo 1.401,75 mq, come indicato in una perizia tecnica giurata del 2014 e in una relazione integrativa del 2019. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata sul rilievo che il sopralluogo del 2018 avesse dato una misurazione puntuale, che la perizia di parte non l'avesse efficacemente smentita, che lo stato dei luoghi fosse immutato e che mancasse la dichiarazione prevista dal regolamento TARI per ottenere l'esenzione o la riduzione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, con richiamo anche alla pretesa illegittima retrodatazione della superficie accertata al 2016; (2) nullità per omessa valutazione delle prove e violazione degli artt. 116 e 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale esaminato la perizia e la relazione integrativa; (3) violazione della disciplina TARI di cui alla L. n. 147/2013, per avere ritenuto tassabili superfici industriali in cui si producono rifiuti speciali non imponibili. Le parti hanno poi depositato rinuncia al giudizio e accettazione della rinuncia, con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società e della relativa accettazione del Comune, dichiarando estinto il giudizio e disponendo la compensazione delle spese. La pronuncia si è quindi chiusa senza esame nel merito dei tre motivi di ricorso. La Corte ha inoltre precisato che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio e non il rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, non si applica il contributo unificato დამატivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale parametro di censura per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato quale parametro per denunciare la violazione della disciplina sostanziale sulla TARI.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato anche per la doglianza sull'omessa valutazione delle prove e sulla motivazione apparente.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa per motivazione inesistente o apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.
richiamato in tema di contenuto della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova circa le aree non tassabili.
art. 1, commi da 639 a 736, L. n. 147/2013
richiamato quale disciplina istitutiva della TARI e dei criteri di tassazione delle superfici.
art. 1, commi 641 e 649, L. n. 147/2013
richiamati per sostenere che le superfici in cui si producono rifiuti speciali non dovrebbero concorrere alla base imponibile.
artt. 26, 30 e 32 del Regolamento TARI
richiamati dal Comune per affermare che il contribuente doveva presentare la dichiarazione necessaria per ottenere esenzioni o riduzioni.
art. 7 dello Statuto del contribuente
richiamato dalla ricorrente tra le eccezioni che assumeva non esaminate.
richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, perché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce una decisione nel merito sui motivi proposti.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o per l'inammissibilità del ricorso.
- Le censure che denunciano motivazione apparente o nullità della sentenza devono confrontarsi con una totale mancanza di motivazione o con una motivazione solo apparente; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio o una motivazione non condivisa.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste della violazione dell'art. 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c., se la censura mira in realtà a una rivalutazione del fatto.
- In materia di TARI, l'esclusione o riduzione della tassazione per aree ove si producono rifiuti speciali richiede la specifica dimostrazione e, ove previsto dal regolamento, la dichiarazione del contribuente; la mera allegazione non basta a superare gli accertamenti di fatto del giudice di merito.
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