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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38763/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2008, deducendo la mancata notifica sia della cartella sia dell'atto presupposto e contestando la tardività del ricorso dichiarata dai giudici di merito. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado, ritenendo che fosse stato impugnato solo l'estratto di ruolo e che, in ogni caso, il ricorso fosse stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza della pretesa, desumibile dalla richiesta di rateizzazione del debito. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'oggetto dell'impugnazione fosse la mancata notifica della cartella e dell'avviso di accertamento; 2) violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, dell'art. 12, comma 2, L. 448/2001, dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 24, 53 e 113 Cost., deducendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e la tempestività del ricorso in base alla conoscenza avvenuta solo con la rateizzazione del 15/5/2013; 3) violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, assumendo che la richiesta di rateizzazione non equivalesse a riconoscimento del debito e che il ricorso del 15/7/2013 fosse tempestivo; 4) violazione delle norme sulla notificazione dell'avviso di accertamento e dell'art. 140 c.p.c., per nullità della notifica in luogo diverso da quello del domicilio eletto; 5) violazione dell'art. 140 c.p.c., deducendo documentalmente che la cartella non era mai stata notificata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile per tardività il controricorso depositato dall'Agenzia delle Entrate. Quanto ai motivi del contribuente, ha ritenuto inammissibili il primo per difetto di autosufficienza, il secondo e il terzo perché, formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla data di conoscenza della pretesa e sulla logicità della richiesta di rateizzazione, e ha inoltre ritenuto generiche le censure di incostituzionalità. Ha poi dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, osservando che l'esame della regolarità delle notifiche era precluso dalla inammissibilità dell'impugnazione della cartella/ruolo. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di attività della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    La Corte lo richiama in relazione all'impugnabilità degli atti della riscossione e dell'estratto di ruolo, ma precisa che la censura non può risolversi in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 21 D.Lgs. 546/1992

    Il termine per ricorrere decorre dalla conoscenza dell'atto; anche l'eventuale impugnazione dell'estratto di ruolo è soggetta al termine generale di 60 giorni.

  • art. 12, comma 2, L. 448/2001

    Richiamato solo dal ricorrente come parametro normativo nel secondo motivo, senza autonoma applicazione decisoria.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; non è sviluppata una specifica ratio decisoria autonoma su tale norma.

  • artt. 24, 53 e 113 Cost.

    Le doglianze di incostituzionalità sono giudicate inammissibili per genericità, perché formulate solo in rubrica.

  • art. 60, lett. d), D.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 6, comma 1, Statuto del contribuente

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione; non esaminato nel merito per la preclusione derivante dall'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione alla notifica della cartella; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per la preclusione processuale.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per contestare la notifica dell'avviso di accertamento e della cartella; la Corte ritiene l'esame della regolarità notificatoria precluso dalla inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ne ribadisce il limite: il vizio di violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione l'accertamento del fatto.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito; se la critica investe l'accertamento fattuale, il motivo è inammissibile.
  • Anche quando si discuta dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, il ricorso resta soggetto al termine decadenziale generale di 60 giorni dalla conoscenza della pretesa tributaria; la prova di tale conoscenza può essere tratta da elementi fattuali incompatibili con la tesi della tardiva scoperta.
  • La richiesta di rateizzazione del debito è un elemento fattuale idoneo a inferire una conoscenza anteriore della pretesa tributaria rispetto alla data formalmente allegata dal contribuente.
  • Le censure di legittimità costituzionale, se formulate in modo meramente assertivo o solo nella rubrica del motivo, sono inammissibili per genericità.
  • Quando l'impugnazione dell'atto presupposto è dichiarata inammissibile per tardività o altra ragione processuale, resta precluso l'esame del merito delle doglianze sulla regolarità della notificazione degli atti tributari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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