Cassazione Civile, Ordinanza n. 12681/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui veniva contestata a un automobilista la violazione dell'art. 80, comma 14, Codice della strada, per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione. In primo grado l'opposizione al verbale era stata respinta; in appello il tribunale confermava la decisione. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi: sosteneva, in sintesi, che la violazione dovesse essere contestata immediatamente e che non fosse legittimo un accertamento differito; contestava l'utilizzabilità del sistema "Targa System 4.0", deducendone la mancata omologazione e quindi l'inidoneità a fondare l'accertamento; denunciava contraddittorietà e illogicità della motivazione; lamentava omessa pronuncia su specifici profili di illegittimità del verbale, in particolare sulla motivazione della contestazione differita e sulla redazione dell'atto da parte di un agente diverso da quello che aveva effettuato l'accertamento e l'invito ex art. 180 C.d.S.; richiamava inoltre gli artt. 201 e 385 del regolamento di esecuzione del Codice della strada.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Ha chiarito che il sistema "Targa System 4.0", non essendo omologato, non può da solo fondare l'autonomo accertamento della violazione, ma può essere usato come mero ausilio operativo per avviare ulteriori verifiche. Nel caso concreto, l'accertamento è stato ritenuto correttamente completato mediante l'invito a presentarsi presso gli uffici di polizia ex art. 180, comma 8, C.d.S., dove è stata verificata la mancanza di revisione del veicolo; perciò la contestazione è stata qualificata come contestuale e immediata rispetto al momento in cui l'illecito è stato effettivamente accertato, non come contestazione differita illegittima. La Corte ha quindi escluso sia la violazione di legge sia i vizi motivazionali e le omesse pronunce denunciate. Il ricorso è stato rigettato; nulla sulle spese perché il Comune è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 80, comma 14, D.Lgs. n. 285/1992
La violazione relativa alla circolazione di veicolo privo di revisione richiede un accertamento che può essere completato mediante verifiche documentali e presso gli uffici di polizia; non è affermato che debba necessariamente essere contestata nel momento in cui il veicolo transita se l'effettivo accertamento avviene successivamente tramite controllo documentale.
art. 180, comma 8, D.Lgs. n. 285/1992
L'invito a presentarsi può essere utilizzato dagli organi accertatori per acquisire informazioni o verificare documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative del Codice della strada; l'accertamento si perfeziona all'esito di tali verifiche.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della contestazione immediata, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse una vera contestazione differita illegittima.
È esclusa l'applicazione della disciplina della contestazione differita come prospettata dal ricorrente; il sistema ausiliario non sostituisce l'accertamento, ma lo precede.
art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis, D.Lgs. n. 285/1992
La mancata omologazione del sistema elettronico impedisce di usarlo come strumento autonomo di accertamento rientrante nelle ipotesi normative di contestazione automatizzata.
Richiamato per contestare la fede privilegiata degli agenti, ma la Corte ritiene che l'accertamento effettivo sia stato compiuto in modo corretto presso gli uffici di polizia.
Il vizio di motivazione denunciato è escluso perché la sentenza di merito non presenta contraddizioni decisive: il sistema non fonda autonomamente la violazione, ma può solo supportare le verifiche.
Le censure di omessa pronuncia sono respinte perché il tribunale ha affrontato in radice i profili dedotti, escludendone la fondatezza.
Richiamato dal ricorrente a sostegno di specifici obblighi nella verbalizzazione, ma la Corte ritiene che, poiché l'accertamento è avvenuto presso gli uffici a seguito dell'invito, non sussistano le dedotte illegittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Un sistema di rilevazione non omologato non può, da solo, fondare l'autonomo accertamento di una violazione del Codice della strada, ma può costituire un mero supporto istruttorio per avviare ulteriori verifiche documentali o presso gli uffici competenti.
- Quando la violazione richiede il controllo di documenti o dati non immediatamente verificabili su strada, l'invito a presentarsi presso gli uffici di polizia può integrare legittimamente la fase di accertamento, che si perfeziona all'esito della verifica documentale.
- La contestazione non è illegittimamente differita se l'illecito viene effettivamente accertato solo dopo le verifiche richieste dalla normativa, anche se l'operazione è stata preceduta da un controllo strumentale o da una segnalazione automatica.
- Le censure di omessa pronuncia o di motivazione apparente non sono fondate quando il giudice di merito ha comunque risolto il nucleo decisivo della controversia, escludendo in radice la sussistenza dell'illegittimità denunciata.
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