Sentenza n. 13589/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente; nello specifico, l’Avviso n. 0016270 del 02.07.2024 (Regione Calabria); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto della odierna ricorrente a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23\7\2025 per l’annullamento: - del decreto dell’USR per la Calabria n. 15691 del 5 giugno 2025 con il quale è approvata, la graduatoria del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, per la regione Calabria, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023 e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta e, con motivi aggiunti, graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nella Regione Calabria, nonché gli atti presupposti relativi al bando, alla preselezione e ai quesiti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere conseguito 30/50 nella prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici, è stata esclusa dalla prova scritta perché nella Regione Calabria la soglia di ammissione era pari a 37 punti. Ha contestato, in primo luogo, la formulazione e la valutazione dei quesiti nn. 3, 26, 27, 28, 35, 37, 40 e 43, deducendo ambiguità, erroneità, non univocità delle risposte, violazione del bando, eccesso di potere, irragionevolezza e difetto di motivazione. Ha inoltre censurato il sistema di preselezione, sostenendo che il D.M. n. 194/2022 consentisse l'attivazione della preselezione solo oltre il quadruplo dei posti, mentre il bando ammetteva alla prova scritta soltanto un numero di candidati pari al triplo dei posti; secondo la ricorrente, tale sistema avrebbe illegittimamente escluso i candidati collocati tra il terzo e il quarto multiplo. Sono state dedotte anche la violazione dei principi di uguaglianza, merito, proporzionalità e favor partecipationis, l'illegittimità delle soglie differenziate su base regionale, la necessità di una graduatoria nazionale e di una soglia uniforme, l'irragionevolezza della soglia di 37 punti, superiore alla sufficienza aritmetica, nonché l'illegittima riduzione dei posti destinati alla procedura ordinaria in ragione della procedura straordinaria. Con i motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria finale regionale, deducendo vizi derivati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto ai quesiti, ha ritenuto che la selezione e la formulazione rientrino nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e siano sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi e inequivoci. Nel caso concreto, le risposte indicate come corrette sono state ritenute sicuramente corrette, mentre le alternative costituivano distrattori con meri margini di plausibilità; le contestazioni della ricorrente sono state ricondotte a valutazioni soggettive e al merito amministrativo, senza dimostrazione di quesiti oggettivamente errati o manifestamente irragionevoli. Il Collegio ha ritenuto legittimo il criterio numerico di ammissione alla prova scritta, rapportato al triplo dei posti disponibili, invece di una soglia minima predeterminata: il criterio seleziona i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo e non viola il principio meritocratico. Ha inoltre escluso la contraddittorietà tra la soglia del quadruplo dei posti, prevista per decidere se attivare la preselezione, e quella del triplo, prevista per determinare il numero massimo degli ammessi alla prova scritta, trattandosi di soglie aventi funzioni diverse. È stata ritenuta legittima anche la regionalizzazione della procedura, con soglie differenziate in relazione al rapporto tra candidati e posti disponibili in ciascuna regione: la parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria regionale e la diversa soglia è conseguenza fisiologica della diversa distribuzione territoriale. La soglia concreta non è stata considerata arbitraria o priva di istruttoria, poiché costituisce l'esito oggettivo del criterio numerico previsto dal bando e del livello di competitività della singola procedura regionale. Sono state infine respinte le censure relative alla determinazione dei posti e alla loro asserita riduzione per la procedura straordinaria. I motivi aggiunti, fondati soltanto sull'illegittimità derivata, sono stati respinti. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
La disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici giustifica la formazione di graduatorie regionali e, conseguentemente, il calcolo regionale dei candidati ammessi e delle soglie.
art. 6, comma 9, D.D.G. n. 2788/2023
all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta ... un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione
Il criterio numerico del triplo dei posti determina il contingente massimo degli ammessi alla prova scritta per ciascuna regione.
La soglia collegata al quadruplo dei posti riguarda la condizione per attivare la preselezione e non contrasta con il diverso criterio del triplo dei posti per l'ammissione alla prova scritta.
La domanda di condanna in forma specifica è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda demolitoria e dell'accertamento dell'assenza di illegittimità degli atti concorsuali.
art. 7, comma 3, d.i. 129/2018
art. 25 CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021
art. 2, par. 1, Protocollo addizionale alla CEDU
artt. 3, 51 e 97 Cost.
art. 33 Cost.
artt. 2, 4 e 34 Cost.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, l'ammissione a una prova successiva può essere regolata da un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, senza necessità di predeterminare una soglia minima fissa: il sistema è legittimo se consente l'ammissione dei candidati con i punteggi più elevati secondo il contingente previsto dalla lex specialis.
- La soglia per attivare una prova preselettiva e il numero massimo di candidati ammessi alla prova successiva possono essere fissati mediante parametri numerici diversi, quando perseguono funzioni differenti: la prima riguarda la necessità di attivare la preselezione, la seconda il contenimento del contingente degli ammessi.
- La formulazione e la valutazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi, illogicità evidenti o quesiti privi di una risposta univocamente corretta.
- In una procedura concorsuale articolata su base regionale, la soglia di ammissione può variare tra le regioni in funzione del rapporto tra candidati e posti disponibili; la diversa soglia non costituisce di per sé disparità di trattamento, poiché la parità va valutata nell'ambito di ciascuna graduatoria regionale.
- La soglia concreta risultante dall'applicazione del criterio numerico previsto dal bando non è arbitraria o priva di istruttoria per il solo fatto di essere superiore alla sufficienza aritmetica, poiché dipende oggettivamente dal livello di competitività e dalla distribuzione dei punteggi nella procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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