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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Normativa italiana17G00074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto riordina le misure per l’inclusione scolastica degli alunni certificati ai sensi della legge n. 104/1992, definendo ruoli degli enti, procedure di accertamento e progettazione, PEI, gruppi di lavoro, sostegni e formazione. Stabilisce scadenze per la redazione e l’aggiornamento del PEI e prevede che gli interventi siano attuati nei limiti delle risorse disponibili. L’estratto comprende anche una disciplina del corso di specializzazione con applicazione prevista dall’anno accademico 2025/2026.

Inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Inclusione scolastica delle persone con disabilità

Il decreto disciplina l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, assumendola come responsabilità condivisa della comunità scolastica e come percorso rivolto allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto dell’autodeterminazione e dell’accomodamento ragionevole. La progettazione deve coinvolgere scuola, famiglia e soggetti pubblici e privati del territorio, valorizzando la partecipazione delle famiglie e delle associazioni di riferimento.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Le disposizioni riguardano bambini e alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, certificati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, al fine di garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione.

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali concorrono a garantire le prestazioni necessarie, nel rispetto delle rispettive competenze e del principio di accomodamento ragionevole. Lo Stato, tramite l’Amministrazione scolastica, assegna i docenti di sostegno nelle scuole statali, considera la presenza di alunni con disabilità nella definizione dell’organico ATA, assegna collaboratori scolastici per l’assistenza prevista dal loro profilo professionale e attribuisce alle scuole del sistema nazionale di istruzione un contributo economico parametrato al numero e alla percentuale degli alunni con disabilità iscritti.

Gli enti territoriali assicurano, nei limiti delle risorse disponibili, l’assistenza di propria competenza, compresa l’assegnazione del personale, il trasporto per l’inclusione scolastica e l’accessibilità e fruibilità degli spazi e degli strumenti scolastici. Stato, Regioni ed enti locali garantiscono inoltre l’accesso ai sussidi didattici e agli strumenti tecnologici e digitali necessari.

Accertamento e Profilo di funzionamento

La domanda di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica è presentata all’INPS e corredata da certificato medico diagnostico-funzionale, contenente la diagnosi clinica e gli elementi relativi alla valutazione del funzionamento predisposti dall’azienda sanitaria locale. L’INPS deve dare riscontro entro 30 giorni dalla presentazione.

Per gli accertamenti riguardanti persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da un medico legale con funzioni di presidente e da due medici, uno specialista in pediatria o neuropsichiatria infantile e l’altro nella patologia rilevante. La commissione è integrata da un assistente specialistico, un operatore sociale o uno psicologo di strutture pubbliche, individuati secondo le modalità previste dalla norma; nei casi indicati interviene anche un medico INPS.

Su richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, contestualmente all’accertamento è effettuata la valutazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Essa è propedeutica al Profilo di funzionamento e alla predisposizione del PEI, che costituisce parte del progetto individuale.

Il Profilo di funzionamento è redatto da un’unità di valutazione multidisciplinare del Servizio sanitario nazionale, composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o da un medico esperto nella patologia e da almeno due figure scelte tra professionisti sanitari della riabilitazione, psicologo dell’età evolutiva, assistente sociale, pedagogista o altro delegato qualificato dell’ente locale. Il documento:

  • ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale ed è necessario per predisporre il PEI e il progetto individuale;
  • individua le competenze professionali e le tipologie di misure di sostegno e di risorse strutturali utili;
  • è redatto con la collaborazione della famiglia e, nella misura massima possibile, dello studente, nonché con la partecipazione del dirigente scolastico o di un docente specializzato per il sostegno;
  • è aggiornato al passaggio tra i gradi di istruzione e quando sopravvengono nuove condizioni di funzionamento.

I genitori trasmettono il Profilo di funzionamento alla scuola per la predisposizione del PEI e all’ente locale per il progetto individuale, quando richiesto. Le linee guida ministeriali, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, definiscono criteri, contenuti e modalità della certificazione e del Profilo di funzionamento, tenendo conto delle classificazioni ICD e ICF. Le linee guida devono essere aggiornate almeno ogni tre anni in presenza di nuove evidenze scientifiche.

Progetto individuale e PEI

Il progetto individuale previsto dalla legge n. 328/2000 è redatto dall’ente locale competente d’intesa con l’azienda sanitaria locale, sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione della famiglia. La definizione di prestazioni, servizi e misure coinvolge anche un rappresentante dell’istituzione scolastica.

Il Piano educativo individualizzato è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO). Considera l’accertamento e il Profilo di funzionamento, con particolare attenzione a facilitatori e barriere secondo la prospettiva bio-psico-sociale ICF. Individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per costruire un ambiente di apprendimento favorevole alla relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento e autonomie.

Il PEI specifica le modalità del sostegno didattico, le verifiche e i criteri di valutazione, gli interventi inclusivi dei docenti, l’assistenza igienica e di base svolta dal personale ausiliario e la proposta delle risorse professionali per assistenza, autonomia e comunicazione. Indica, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe; definisce inoltre gli strumenti per la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e coordina gli interventi con il progetto individuale.

Per gli alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione il PEI è predisposto provvisoriamente entro giugno e definitivamente entro il 15 ottobre. Per chi è già inserito nel percorso di sostegno presso la stessa scuola, è redatto definitivamente entro giugno e può essere aggiornato nelle prime due settimane di ottobre. Può essere modificato anche successivamente in presenza di nuove condizioni di funzionamento. È predisposto dalla scuola dell’infanzia, aggiornato quando necessario e accompagnato, nei passaggi tra gradi scolastici o in caso di trasferimento, dall’interlocuzione tra le istituzioni interessate.

Nel passaggio da un anno di corso al successivo è valutato prioritariamente il mantenimento delle ore di sostegno dell’anno precedente, fatti salvi l’organico assegnato e aggiornamenti motivati da nuove condizioni. Nei passaggi tra gradi, in caso di nuove condizioni personali o di variazioni rilevanti del contesto, il PEI è aggiornato anche ai fini della quantificazione delle ore di sostegno. Sono previste verifiche periodiche durante l’anno scolastico per valutare gli obiettivi e apportare modifiche o integrazioni.

Un decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della relativa disposizione, deve definire le modalità di assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI. L’attuazione avviene senza incremento della spesa e senza aumento della dotazione organica complessiva docente e ATA.

Piano per l’inclusione e valutazione delle scuole

Ogni istituzione scolastica predispone, nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa, un Piano per l’inclusione. Il Piano coordina l’utilizzo delle risorse, comprese le misure di sostegno definite nei singoli PEI, individua barriere e facilitatori del contesto e programma interventi di miglioramento della qualità inclusiva. La sua attuazione è limitata alle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

La qualità dell’inclusione è parte della valutazione delle istituzioni scolastiche. L’INVALSI definisce gli indicatori, sentito l’Osservatorio permanente, considerando l’inclusività del Piano triennale e del Piano per l’inclusione, la personalizzazione dei percorsi, il coinvolgimento dei soggetti interessati, la formazione del personale, l’uso di criteri condivisi di valutazione degli apprendimenti e l’accessibilità di risorse, attrezzature, strutture, spazi, libri di testo e programmi gestionali.

Gruppi e organismi per l’inclusione

Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), presieduto dal dirigente dell’USR o da un delegato. Il GLIR fornisce consulenza e proposte sugli accordi di programma, supporta i GIT e le reti di scuole nella progettazione della formazione. La partecipazione è assicurata in modo paritetico ai rappresentanti di Regioni, enti locali e associazioni rappresentative delle persone con disabilità a livello regionale.

Per ciascun ambito territoriale provinciale o città metropolitana è costituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), composto da docenti esperti di inclusione e metodologie didattiche inclusive, nominati dal direttore generale dell’USR e coordinati da un dirigente tecnico o scolastico. Il GIT conferma o può esprimere parere difforme sulla richiesta di fabbisogno delle misure di sostegno inviata dal dirigente scolastico. Supporta le scuole nella definizione dei PEI, nell’uso delle risorse e nel rafforzamento della corresponsabilità educativa e della didattica inclusiva. Per attività di consultazione e coordinamento è integrato da associazioni rappresentative, enti locali e aziende sanitarie locali.

In ciascuna scuola opera il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), composto da docenti curricolari e di sostegno, eventualmente personale ATA e specialisti dell’azienda sanitaria locale e del territorio. Nominato e presieduto dal dirigente scolastico, supporta il collegio dei docenti nella predisposizione e attuazione del Piano per l’inclusione e i team docenti e consigli di classe nell’attuazione dei PEI. Può avvalersi della consulenza di studenti, genitori e associazioni e collabora con il GIT e con i soggetti pubblici e privati del territorio.

Per ciascun alunno con disabilità è costituito un GLO, incaricato di elaborare il PEI e verificare il processo inclusivo, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure. Ne fanno parte i docenti contitolari o il consiglio di classe, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali interne ed esterne che interagiscono con l’alunno e la classe, con il supporto dell’unità multidisciplinare. È garantita la partecipazione attiva dello studente nel rispetto dell’autodeterminazione. Ai componenti non spettano compensi o rimborsi e dall’attività dei gruppi non devono derivare maggiori oneri di personale.

Sono inoltre previste scuole polo di supporto e consulenza e Centri territoriali di supporto (CTS), individuati tra le istituzioni scolastiche per consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio, nonché per la diffusione e il migliore utilizzo di ausili, sussidi e tecnologie. I CTS collaborano con i GIT e la loro individuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, istituito presso il Ministero e raccordato con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, svolge attività di analisi e studio, monitora le azioni, propone accordi interistituzionali e sperimentazioni metodologico-didattiche ed esprime pareri e proposte sugli atti normativi. È presieduto dal Ministro o da un delegato e comprende rappresentanti delle associazioni, studenti e altri soggetti pubblici e privati. La sua attività non comporta nuovi o maggiori oneri.

Richiesta e assegnazione delle misure di sostegno

Sulla base dei PEI, delle osservazioni del GLI, sentito il GIT e considerate le risorse e le misure già presenti, il dirigente scolastico invia all’USR la richiesta complessiva dei posti di sostegno. L’USR assegna le risorse nell’ambito dell’organico dell’autonomia.

In tempo utile per l’avvio ordinario dell’anno scolastico, il dirigente trasmette agli enti competenti la richiesta complessiva delle misure ulteriori rispetto al sostegno didattico. Gli enti assegnano le risorse secondo modalità attuative e standard qualitativi stabiliti dall’accordo in Conferenza Unificata. Per assistenza, trasporto e accessibilità, tale accordo deve definire anche modalità e sedi per individuare il fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, nei limiti delle risorse disponibili.

Formazione e continuità educativa

Il piano nazionale di formazione comprende attività necessarie alla realizzazione dell’inclusione, nei limiti delle risorse disponibili. Le scuole individuano nel proprio piano formativo iniziative rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi con alunni con disabilità, sulle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive. Sono previste attività formative anche per il personale ATA sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull’assistenza di base; il personale ATA è tenuto a parteciparvi periodicamente. Il Ministero definisce inoltre la formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi, gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione.

La continuità educativa è assicurata dal personale scolastico, dal Piano per l’inclusione e dal PEI. Il dirigente può proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia, se specializzati, attività di sostegno didattico. Su richiesta della famiglia e previa valutazione dell’interesse dell’alunno da parte del dirigente, il docente a tempo determinato può essere confermato sul medesimo posto di sostegno dell’anno precedente con precedenza assoluta rispetto agli altri supplenti, purché il posto sia disponibile, siano state svolte le operazioni relative al personale a tempo indeterminato e il docente abbia titolo alla nomina. La valutazione è comunicata alla famiglia.

La procedura di conferma è estesa anche a docenti non specializzati inseriti nelle graduatorie di sostegno dopo tre annualità di servizio sul sostegno nel relativo grado, nonché ai docenti non specializzati individuati in base alla collocazione e al punteggio nelle graduatorie indicate dalla norma. Per assicurare la continuità durante l’anno scolastico si applica inoltre l’articolo 461 del testo unico sull’istruzione.

Specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria

La specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria si consegue mediante un corso annuale di pedagogia e didattica speciale da 60 CFU, comprensivo di almeno 300 ore di tirocinio (12 CFU). Il corso è attivato presso università autorizzate dal Ministero nelle quali è presente il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, ed è programmato a livello nazionale in base al fabbisogno del sistema di istruzione.

L’accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università e il possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, oltre a ulteriori 60 CFU in didattiche dell’inclusione, riconoscibili anche sulla base di insegnamenti, tirocinio e tesi pertinenti. Il superamento del corso abilita all’insegnamento sui posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria. Piani di studio e modalità organizzative, criteri di riconoscimento dei crediti e ulteriori requisiti di accesso sono rimessi a un decreto ministeriale, con disciplina prevista a decorrere dall’anno accademico 2025/2026.

Risorse e misure di accompagnamento

Gli adempimenti relativi all’accertamento, al Profilo di funzionamento e al progetto individuale sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Anche gli interventi degli enti territoriali sono assicurati nei limiti delle risorse disponibili; per il PEI è espressamente escluso l’aumento della dotazione organica complessiva.

Il decreto prevede infine misure ministeriali di accompagnamento delle scuole alle nuove modalità di inclusione, da definire entro 120 giorni dall’entrata in vigore della relativa disposizione. Il testo fornito interrompe l’elencazione delle misure dopo il riferimento alle iniziative formative per il personale scolastico e ai progetti e iniziative di supporto.

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