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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23829/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal tacito diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2015 richiesto da una società poi fallita. La CTP aveva accolto la domanda della curatela, mentre la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che, in assenza di controlli o contestazioni dell'Amministrazione, il credito IVA emergente dalla dichiarazione dovesse considerarsi provato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sull'onere della prova e sul rimborso IVA, sostenendo che, trattandosi di azione di ripetizione, spettasse al contribuente provare l'esistenza del credito e che la dichiarazione integrativa avesse sostituito quella precedente contenente la richiesta di rimborso; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse illegittimamente tratto la prova dell'an e del quantum del credito dalla sola mancata contestazione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di IVA, il contribuente deve provare il credito solo se l'Amministrazione lo contesti, mentre nel caso concreto la CTR aveva accertato che l'Ufficio non aveva formulato contestazioni né rettifiche sulla dichiarazione dalla quale emergeva il credito richiesto a rimborso. Ha parimenti respinto il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente: la CTR aveva chiarito che il diniego dell'Ufficio si fondava esclusivamente sull'idea che la dichiarazione integrativa avesse superato la precedente, ma aveva anche accertato, in fatto, che la compilazione della casella relativa alla compensazione costituiva un evidente errore materiale della curatela. Per effetto del rigetto, l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di lite; non è stata applicata la maggiorazione del contributo unificato per la natura pubblica della ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che la dichiarazione integrativa avesse sostituito la precedente; la Corte non vi ravvisa una regola che esoneri l'Amministrazione dal contestare il credito o che trasferisca automaticamente sul contribuente un onere probatorio ulteriore in assenza di contestazioni.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del credito IVA grava sul contribuente solo se l'Ufficio contesti il diritto al rimborso; in difetto di contestazione specifica, non può pretendersi una prova ulteriore.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata nel quadro del diritto al rimborso dell'eccedenza IVA.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata nel quadro procedimentale del rimborso IVA.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza impugnata non è nulla per difetto di motivazione, poiché la CTR ha esposto in modo sufficiente la ragione del rigetto dell'appello dell'Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    La CTR non ha violato il principio di disponibilità della prova, avendo valorizzato la mancata contestazione dell'Ufficio e gli accertamenti di fatto compiuti nel giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazione di legge e nullità della sentenza, ma sono state ritenute infondate.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Citato solo per escluderne l'applicazione nel caso concreto, poiché la questione del termine biennale di decadenza non era rilevante.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato solo in via generale con riferimento alla prescrizione decennale del diritto al rimborso quando il credito sia già desumibile dalla dichiarazione e non contestato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente, difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In materia di rimborso IVA, il contribuente deve provare l'esistenza del credito solo quando l'Amministrazione contesti specificamente il diritto o chieda la documentazione utile alla verifica; in assenza di contestazioni, la mera dichiarazione dalla quale emerga il credito può essere sufficiente ai fini del riconoscimento giudiziale.
  • La dichiarazione IVA non costituisce di per sé la fonte del credito, ma può essere idonea a farlo emergere; il diritto al rimborso va però verificato dall'Ufficio e, se il credito è contestato, l'onere probatorio ritorna integralmente sul contribuente.
  • La mancata contestazione dell'Ufficio su an e quantum del credito preclude di addossare al contribuente un onere probatorio ulteriore rispetto a quello già assolto con la rappresentazione del credito nella dichiarazione.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, non sussiste motivazione apparente quando il giudice di merito espliciti, anche sinteticamente, la ragione della decisione e collochi la controversia nel perimetro della mancata contestazione dell'Amministrazione e degli accertamenti di fatto compiuti.
  • Se la dichiarazione integrativa presenta un errore materiale nella scelta dell'opzione tra compensazione e rimborso, il giudice di merito può valorizzare tale errore quale elemento per superare la lettura formalistica dell'Ufficio, purché la motivazione sia coerente con gli accertamenti di fatto svolti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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