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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03503/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005 ai fini IRPEF, IRAP e IVA, recuperando a tassazione costi ritenuti non deducibili o indetraibili: in particolare, costi per acquisto di materiale pubblicitario e gadget relativi a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, costi per pasti e soggiorni qualificati dall'Ufficio come spese di rappresentanza o comunque come spese extraprofessionali non inerenti. La CTP aveva accolto in parte i ricorsi del contribuente, la CTR aveva poi rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme su accertamento, IVA, deducibilità dei costi e onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza degli indizi offerti dall'Ufficio per dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e avesse valorizzato indebitamente la sola regolarità formale delle fatture e dei pagamenti; 2) violazione delle norme sulla deducibilità delle spese di rappresentanza e di quelle inerenti, lamentando che la CTR avesse qualificato senza adeguata motivazione tutte le spese come pienamente deducibili; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al capo sulle operazioni inesistenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo corretta la censura relativa al riparto dell'onere probatorio e alla motivazione apparente sulla ripresa a tassazione dei costi per operazioni inesistenti. Ha invece respinto il secondo motivo, reputandolo in parte infondato e in parte inammissibile, poiché la CTR aveva qualificato le spese controverse come spese di marketing/pubblicità e il motivo non conteneva una censura specifica e autosufficiente a tale ratio, oltre a non poter denunciare utilmente il cattivo apprezzamento delle prove. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; gli indizi possono fondare la ripresa a tassazione dei costi relativi a operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per il principio secondo cui, in materia IVA, la contestazione dell'inesattezza delle operazioni può essere sorretta da elementi indiziari idonei a fondare la pretesa dell'Ufficio.

  • art. 109 t.u.i.r.

    richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi e sul requisito di inerenza/competenza, rilevante per la contestazione delle spese dedotte.

  • art. 108 t.u.i.r.

    richiamato per la disciplina delle spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti nella formulazione ratione temporis.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA, subordinato all'effettività delle operazioni fatturate.

  • art. 2697 c.c.

    norma posta a base del riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni, l'inesistenza dell'operazione; il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate e la legittima deduzione/detraibilità.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzati come parametri di ammissibilità dei motivi di ricorso per violazione di legge e per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per delimitare i casi di anomalia motivazionale rilevanti come nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'inesistenza oggettiva di operazioni fatturate, la fattura non basta da sola a fondare deduzione del costo o detrazione IVA: l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Una volta forniti dall'Ufficio elementi indiziari idonei a far ritenere fittizia l'operazione, l'onere si sposta sul contribuente, che deve provare l'effettiva esistenza dell'operazione e la legittimità del costo o della detrazione; non sono sufficienti la regolarità formale delle scritture o l'indicazione di pagamenti in contabilità.
  • Il giudice di merito, in presenza di una contestazione di operazioni inesistenti, deve valutare specificamente e complessivamente gli indizi addotti dall'Ufficio e spiegare il percorso logico seguito; una motivazione meramente apodittica o astratta integra vizio di nullità per motivazione apparente.
  • Le spese sostenute nell'interesse dell'attività economica devono essere qualificate in base alla loro funzione concreta: se finalizzate a promuovere i prodotti o a sollecitare la domanda possono essere spese di pubblicità/marketing; se sono mere spese di rappresentanza o non sono inerenti, la deducibilità è limitata o esclusa secondo la disciplina applicabile.
  • In cassazione non è sindacabile il semplice cattivo apprezzamento delle prove non legali, salvo che si traduca in una vera violazione di legge o in un'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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