Cassazione Civile, Ordinanza n. 18846/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto l’insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per ottenere la restituzione delle somme trattenute in busta paga a titolo di IRPEF dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, somme che erano rimaste non versate all’Erario a seguito della sospensione connessa al sisma di Siracusa del 1990 e che, dopo la definizione agevolata prevista dalla L. n. 289/2002, risultavano versate solo in minima parte. Il tribunale aveva ammesso il credito in privilegio; la corte d’appello aveva confermato nel merito, ritenendo che la definizione agevolata avesse effetto anche nei confronti del sostituito e che le somme trattenute fossero tornate dovute al lavoratore come componente retributiva, con rivalutazione e interessi secondo la disciplina del rapporto di lavoro. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 e degli artt. 1294, 1301 e 2033 c.c., sostenendo che il condono fiscale fosse previsto solo a favore del sostituto d’imposta e non potesse produrre un indebito spostamento patrimoniale a favore del lavoratore; 2) violazione degli artt. 429, comma 3, c.p.c., 2033 c.c. e della medesima L. n. 289/2002, deducendo che rivalutazione e interessi avrebbero dovuto decorrere dal perfezionamento della definizione agevolata e non dalle singole ritenute.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., osservando che la sentenza impugnata aveva deciso le questioni in conformità con la giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità della memoria depositata dal resistente, poiché non vi era un valido controricorso e il deposito era tardivo rispetto all’art. 370 c.p.c. In applicazione dell’orientamento già affermato in precedenti pronunce, la Corte ha ribadito che, nei rapporti di sostituzione d’imposta, il condono fiscale non sposta sul sostituto il vantaggio economico derivante dalla definizione agevolata, perché il sostituito resta il soggetto passivo sostanziale del rapporto; inoltre, le somme da restituire al lavoratore conservano la loro natura retributiva, con conseguente applicazione dell’art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione e interessi. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, senza statuizione sulle spese per assenza di valida attività difensiva della parte resistente.
Norme richiamate
richiamato per l’insinuazione al passivo del credito.
usato per il riconoscimento del privilegio sul credito di lavoro.
richiamato per escludere che la solidarietà tra sostituto e sostituito fosse impedita dalla diversa fonte delle obbligazioni.
evocato dalla corte territoriale per affermare l’effetto liberatorio della remissione parziale nei confronti degli altri debitori solidali.
richiamato per la qualificazione restitutoria della somma trattenuta e non versata.
art. 64, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
indica che l’obbligazione tributaria grava sul sostituto, ma il soggetto passivo sostanziale resta il sostituito.
art. 9, comma 17, L. 24 dicembre 2002, n. 289
la definizione agevolata non comporta uno spostamento patrimoniale dal sostituito al sostituto e non attribuisce al solo sostituto il beneficio economico del condono.
si applica al credito del lavoratore, con rivalutazione e interessi quale componente essenziale del credito retributivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di censura per violazione di legge nei motivi di ricorso.
base dell’inammissibilità del ricorso perché le questioni erano già decise conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
il deposito tardivo e non notificato della memoria del resistente non vale come controricorso ed è inammissibile.
richiamato quale forma delle osservazioni difensive successive al controricorso notificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di sostituzione d’imposta, il sostituito rimane il soggetto passivo sostanziale del prelievo: il fatto che il sostituto sia obbligato verso l’Erario non esclude che le somme trattenute sulla retribuzione appartengano, in origine, al lavoratore.
- La definizione agevolata del debito tributario del sostituto non determina, di per sé, un trasferimento patrimoniale in suo favore delle somme già trattenute al lavoratore; in mancanza di un chiaro dato normativo, non può presumersi un tale spostamento di ricchezza.
- Le somme trattenute in busta paga e poi non versate all’Erario, una volta venuto meno il debito fiscale, conservano la natura retributiva ai fini della tutela del lavoratore e seguono la disciplina del credito di lavoro, inclusi rivalutazione e interessi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata si è uniformata a un orientamento di legittimità consolidato e i motivi non forniscono argomenti idonei a mutarlo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18763/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18764/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18768/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18769/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18771/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18772/2023 del 04/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →