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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18846/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l’insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per ottenere la restituzione delle somme trattenute in busta paga a titolo di IRPEF dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, somme che erano rimaste non versate all’Erario a seguito della sospensione connessa al sisma di Siracusa del 1990 e che, dopo la definizione agevolata prevista dalla L. n. 289/2002, risultavano versate solo in minima parte. Il tribunale aveva ammesso il credito in privilegio; la corte d’appello aveva confermato nel merito, ritenendo che la definizione agevolata avesse effetto anche nei confronti del sostituito e che le somme trattenute fossero tornate dovute al lavoratore come componente retributiva, con rivalutazione e interessi secondo la disciplina del rapporto di lavoro. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 e degli artt. 1294, 1301 e 2033 c.c., sostenendo che il condono fiscale fosse previsto solo a favore del sostituto d’imposta e non potesse produrre un indebito spostamento patrimoniale a favore del lavoratore; 2) violazione degli artt. 429, comma 3, c.p.c., 2033 c.c. e della medesima L. n. 289/2002, deducendo che rivalutazione e interessi avrebbero dovuto decorrere dal perfezionamento della definizione agevolata e non dalle singole ritenute.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., osservando che la sentenza impugnata aveva deciso le questioni in conformità con la giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità della memoria depositata dal resistente, poiché non vi era un valido controricorso e il deposito era tardivo rispetto all’art. 370 c.p.c. In applicazione dell’orientamento già affermato in precedenti pronunce, la Corte ha ribadito che, nei rapporti di sostituzione d’imposta, il condono fiscale non sposta sul sostituto il vantaggio economico derivante dalla definizione agevolata, perché il sostituito resta il soggetto passivo sostanziale del rapporto; inoltre, le somme da restituire al lavoratore conservano la loro natura retributiva, con conseguente applicazione dell’art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione e interessi. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, senza statuizione sulle spese per assenza di valida attività difensiva della parte resistente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel rapporto di sostituzione d’imposta, il sostituito rimane il soggetto passivo sostanziale del prelievo: il fatto che il sostituto sia obbligato verso l’Erario non esclude che le somme trattenute sulla retribuzione appartengano, in origine, al lavoratore.
  • La definizione agevolata del debito tributario del sostituto non determina, di per sé, un trasferimento patrimoniale in suo favore delle somme già trattenute al lavoratore; in mancanza di un chiaro dato normativo, non può presumersi un tale spostamento di ricchezza.
  • Le somme trattenute in busta paga e poi non versate all’Erario, una volta venuto meno il debito fiscale, conservano la natura retributiva ai fini della tutela del lavoratore e seguono la disciplina del credito di lavoro, inclusi rivalutazione e interessi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata si è uniformata a un orientamento di legittimità consolidato e i motivi non forniscono argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoConto correnteRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziarioLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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