Cassazione Civile, Ordinanza n. 06555/2024 del 12/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare. La promissaria acquirente deduceva che il promittente venditore non avesse dichiarato nel preliminare l'esistenza di un'ipoteca sull'immobile e non avesse estinto il mutuo per consentire la stipula del definitivo, tanto da determinare il rifiuto del notaio di rogare l'atto definitivo; chiedeva quindi il trasferimento coattivo dell'immobile ex art. 2932 c.c. al prezzo da lei indicato come risultante dalla convenzione del maggio 2004. Il venditore si difendeva sostenendo, tra l'altro, la nullità della domanda risarcitoria per genericità e chiedendo a sua volta il trasferimento dell'immobile al prezzo del preliminare, l'accertamento della cessazione del comodato e il risarcimento per l'occupazione abusiva. In primo grado il tribunale aveva dichiarato risolto il preliminare e il comodato, con restituzioni reciproche e condanna al rilascio dell'immobile. In appello la corte territoriale aveva invece ritenuto nullo integralmente il preliminare, disposto la restituzione dell'immobile e delle somme versate, escluso il risarcimento danni richiesto dalla promissaria acquirente per assenza di inadempimento del venditore e per genericità della domanda, e confermato l'indennità di occupazione sine titulo. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 35 l. n. 865/1971 e dell'art. 1339 c.c., sostenendo che la clausola sul prezzo, se nulla, avrebbe determinato solo nullità parziale con eterointegrazione legale del preliminare; 2) violazione dell'art. 1429 c.c., contestando la tesi della corte d'appello secondo cui il venditore non avrebbe stipulato se avesse conosciuto il prezzo imposto dalla legge, e quindi la configurabilità dell'errore essenziale e della nullità totale del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso. Il giudizio di impugnazione era soggetto al termine annuale, in quanto il processo era stato instaurato prima del 4 luglio 2009; considerando la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19 e la sospensione feriale, il termine per impugnare scadeva l'11 giugno 2021, mentre il ricorso era stato notificato il 25 giugno 2021. La successiva ordinanza di correzione della sentenza d'appello non ha inciso sulla tempestività, perché la parte corretta del dispositivo non era stata specificamente impugnata. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Ha inoltre escluso l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c., osservando che non ricorrevano i presupposti della decisione conforme alla proposta del consigliere delegato, poiché la questione della correzione della sentenza non era stata affrontata nella proposta.
Norme richiamate
richiamato quale rimedio domandato dalla parte promissaria acquirente per ottenere il trasferimento coattivo dell'immobile in esecuzione del preliminare
invocato come norma che imporrebbe un prezzo legale, con possibile eterointegrazione del preliminare in luogo della nullità totale
richiamato per sostenere l'inserzione automatica del prezzo imposto dalla legge nel contratto
invocato per contestare la configurabilità di un errore essenziale tale da incidere sulla validità dell'intero contratto
la correzione consente l'impugnazione delle sole parti corrette nel termine ordinario decorrente dalla notifica dell'ordinanza di correzione, ma solo per le parti effettivamente oggetto di correzione
primo comma; ultimo comma
la Corte richiama la proposta del consigliere delegato e chiarisce che le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, operano quando la decisione finale sia conforme alla proposta
terzo comma; quarto comma
le ulteriori sanzioni pecuniarie presuppongono una decisione conforme alla proposta e si collegano a una valutazione tipica di abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
richiamato per la sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19
richiamato anch'esso per la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19
richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la tempestività dell'impugnazione va verificata d'ufficio; se il ricorso è proposto oltre il termine applicabile, deve essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- Quando la sentenza impugnata è stata oggetto di correzione materiale, il differimento del termine per impugnare opera solo per le parti effettivamente corrette e solo se quelle parti vengono specificamente impugnate.
- La correzione del dispositivo non riapre il termine per censurare capi della decisione che non siano stati toccati dal provvedimento di correzione o che non vengano a loro volta contestati nel ricorso.
- Le sanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. presuppongono una decisione conforme alla proposta del consigliere delegato; se la questione decisiva trattata dal collegio non coincide con quella esaminata nella proposta, non ricorre tale presupposto.
- Nel calcolo del termine per impugnare devono sommarsi le sospensioni normative dei termini processuali e la sospensione feriale, quando applicabili al caso concreto.
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