Cassazione Penale, Sentenza n. 13929/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello. Prota deduce vizi di contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione ai reati di peculato (capi 3 e 12) e censura la pronuncia di responsabilità, ai soli effetti civili, per i capi 18 e 19 (risarcimento a favore di Rakip Perseku). Denuncia omissioni nella valutazione di dichiarazioni testimoniali, nei verbali di arresto e nelle condizioni psicologiche al momento delle confessioni. Sulejmani contesta l'esclusione delle sue dichiarazioni come riscontro alla confessione di Prota (art. 192 c.p.p.), lamentando omessa valutazione di tabulati telefonici e deposizioni (es. carabiniere Rella), nonché errori sull'applicazione della qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Massimo Prota per manifesta infondatezza e genericità; condanna Prota al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Quanto al ricorso della parte civile Sulejmani Zulfi, la Corte accoglie parzialmente i primi tre motivi: annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili relativi ai capi 22 e 23 e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile d'appello competente per valore, demandando anche la liquidazione delle spese per questo grado. Il resto del ricorso di Sulejmani è dichiarato inammissibile. Pertanto la decisione di merito viene solo parzialmente riformata negli effetti civili su specifici capi; le altre statuizioni penali restano confermate.
Norme richiamate
Nel merito di appello era stata esclusa l'aggravante prevista dall'art. 476, comma 2; la questione è richiamata in motivazione nella ricostruzione delle decisioni di merito
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sulla qualificazione dei reati di spaccio con aggravanti: la corretta qualificazione è stata oggetto di censura da parte della parte civile ma il motivo è stato dichiarato inammissibile in parte
Rilevanza e limiti delle dichiarazioni confessorie e della chiamata in correità: la Corte precisa che la confessione può avere valore probatorio anche senza riscontri esterni se il giudice valuta le circostanze che l'hanno accompagnata e motiva l'esclusione di autocalunnazione o costrizione
Norma richiamata per il rinvio al giudice civile d'appello competente per valore in grado di appello, ai fini della revisione degli effetti civili sui capi annullati
Richiamato nella discussione sulla responsabilità civile e causalità: la Corte territoriale ha valutato l'inapplicabilità della norma in relazione alla serie causale degli atti del Perseku
Richiamato nel contraddittorio sull'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa nel giudizio civile; la Cassazione ricorda che tali dichiarazioni sono valutabili se idonee a fornire elementi sufficienti nel contesto istruttorio
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che denunci "travisamento della prova" deve essere specifico: indicare l'atto processuale omesso, il contenuto probatorio concreto, prova dell'esistenza del dato e spiegare come tale omissione comprometta la logica della sentenza; deduzioni generiche portano all'inammissibilità.
- La confessione può essere prova sufficiente anche in assenza di riscontri esterni, purché il giudice valuti e motivi le circostanze che l'hanno determinata e l'assenza di autocalunnazione o costrizione.
- Nella valutazione degli indizi il giudice non deve procedere in modo "atomistico": bisogna esaminare singoli elementi per verificarne certezza e valenza dimostrativa, poi svolgere un esame globale per valutare se, complessivamente, permettono di superare il ragionevole dubbio.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono concorrere in modo significativo alla decisione civile o penale, ma il giudice deve motivare adeguatamente la loro credibilità e attendibilità, anche se la persona si è costituita parte civile.
- In Cassazione le censure relative a omissioni istruttorie o valutazioni della prova sono difficili da vincere se le decisioni di merito (tribunale e corte d'appello) sono "doppia conforme" e hanno argomentato in modo coerente la valutazione delle prove.
- Se una parte ottiene l'annullamento solo "agli effetti civili" e con rinvio, significa che la questione penale è sostanzialmente confermata, ma la quantificazione o il riconoscimento del risarcimento richiede un nuovo giudizio civile.
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