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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13929/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello. Prota deduce vizi di contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione ai reati di peculato (capi 3 e 12) e censura la pronuncia di responsabilità, ai soli effetti civili, per i capi 18 e 19 (risarcimento a favore di Rakip Perseku). Denuncia omissioni nella valutazione di dichiarazioni testimoniali, nei verbali di arresto e nelle condizioni psicologiche al momento delle confessioni. Sulejmani contesta l'esclusione delle sue dichiarazioni come riscontro alla confessione di Prota (art. 192 c.p.p.), lamentando omessa valutazione di tabulati telefonici e deposizioni (es. carabiniere Rella), nonché errori sull'applicazione della qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Massimo Prota per manifesta infondatezza e genericità; condanna Prota al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Quanto al ricorso della parte civile Sulejmani Zulfi, la Corte accoglie parzialmente i primi tre motivi: annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili relativi ai capi 22 e 23 e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile d'appello competente per valore, demandando anche la liquidazione delle spese per questo grado. Il resto del ricorso di Sulejmani è dichiarato inammissibile. Pertanto la decisione di merito viene solo parzialmente riformata negli effetti civili su specifici capi; le altre statuizioni penali restano confermate.

Norme richiamate

  • art. 476, comma 2 cod. pen.

    Nel merito di appello era stata esclusa l'aggravante prevista dall'art. 476, comma 2; la questione è richiamata in motivazione nella ricostruzione delle decisioni di merito

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sulla qualificazione dei reati di spaccio con aggravanti: la corretta qualificazione è stata oggetto di censura da parte della parte civile ma il motivo è stato dichiarato inammissibile in parte

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rilevanza e limiti delle dichiarazioni confessorie e della chiamata in correità: la Corte precisa che la confessione può avere valore probatorio anche senza riscontri esterni se il giudice valuta le circostanze che l'hanno accompagnata e motiva l'esclusione di autocalunnazione o costrizione

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rinvio al giudice civile d'appello competente per valore in grado di appello, ai fini della revisione degli effetti civili sui capi annullati

  • art. 1127, comma 2 cod. civ.

    Richiamato nella discussione sulla responsabilità civile e causalità: la Corte territoriale ha valutato l'inapplicabilità della norma in relazione alla serie causale degli atti del Perseku

  • art. 246 cod. proc. civ.

    Richiamato nel contraddittorio sull'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa nel giudizio civile; la Cassazione ricorda che tali dichiarazioni sono valutabili se idonee a fornire elementi sufficienti nel contesto istruttorio

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che denunci "travisamento della prova" deve essere specifico: indicare l'atto processuale omesso, il contenuto probatorio concreto, prova dell'esistenza del dato e spiegare come tale omissione comprometta la logica della sentenza; deduzioni generiche portano all'inammissibilità.
  • La confessione può essere prova sufficiente anche in assenza di riscontri esterni, purché il giudice valuti e motivi le circostanze che l'hanno determinata e l'assenza di autocalunnazione o costrizione.
  • Nella valutazione degli indizi il giudice non deve procedere in modo "atomistico": bisogna esaminare singoli elementi per verificarne certezza e valenza dimostrativa, poi svolgere un esame globale per valutare se, complessivamente, permettono di superare il ragionevole dubbio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono concorrere in modo significativo alla decisione civile o penale, ma il giudice deve motivare adeguatamente la loro credibilità e attendibilità, anche se la persona si è costituita parte civile.
  • In Cassazione le censure relative a omissioni istruttorie o valutazioni della prova sono difficili da vincere se le decisioni di merito (tribunale e corte d'appello) sono "doppia conforme" e hanno argomentato in modo coerente la valutazione delle prove.
  • Se una parte ottiene l'annullamento solo "agli effetti civili" e con rinvio, significa che la questione penale è sostanzialmente confermata, ma la quantificazione o il riconoscimento del risarcimento richiede un nuovo giudizio civile.

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