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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13680/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per esercizio abusivo di raccolta scommesse (art. 4 L. 13/12/1989 n. 401) deducendo: 1) che l'adesione alla sanatoria prevista dalle leggi di stabilità 2014/2015 e 2016 avrebbe esteso gli effetti della regolarizzazione anche alle condotte pregresse e/o imposto la disapplicazione della norma interna in ragione del contrasto con il diritto UE per la mancata pubblicazione dei bandi di concessione; 2) vizio di motivazione nella qualificazione dell'attività come raccolta/attività organizzata in contrasto con le disposizioni del d.m. 11/2006 (art. 17 e 18).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità nella critica alla sentenza impugnata. Ha confermato i principi secondo cui: la sanatoria (art. 1, c. 643 L. n. 190/2014 e proroga L. n. 208/2015) consente lo svolgimento legittimo dell'attività dall'adesione in poi ma non estingue o rende non perseguibili i reati commessi anteriormente; la disapplicazione della normativa interna per conflitto con il diritto UE è possibile solo se è dimostrata l'illegittima esclusione/discriminazione dell'operatore estero nella procedura di concessione; nel caso concreto la Corte territoriale ha adeguatamente accertato, sulla base di testimonianze e elementi probatori, che l'imputato non si limitava a mera trasmissione telematica ma raccoglieva scommesse e incassava i corrispettivi senza autorizzazione ex art. 88 TULPS, integrando il reato di cui all'art. 4 L. n. 401/1989. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401

    La raccolta di scommesse senza concessione/autorizzazione integra il reato quando il soggetto svolge una effettiva attività di intermediazione/raccolta, non limitata alla mera trasmissione dati; la normativa interna è applicabile salvo il caso di disapplicazione per conflitto con il diritto UE dimostrabile

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    La licenza di pubblica sicurezza prevista dall'art. 88 è necessaria per l'esercizio e il suo rilascio è subordinato all'esistenza di una concessione; l'assenza di tale licenza rileva ai fini della configurazione del reato salvo che la mancata concessione sia dovuta a discriminazione dello Stato nei confronti dell'operatore estero

  • Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015)

    La sanatoria consente lo svolgimento lecito dell'attività dal momento dell'adesione fino alla scadenza delle concessioni vigenti (2016) ma non estingue né rende non perseguibili i reati commessi anteriormente

  • Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016)

    Proroga/integrazione della precedente sanatoria per chi non aveva aderito entro la scadenza: anche questa non estingue reati pregressi

  • D.M. 11/2006

    art. 17 e art. 18, comma 1

    Norme tecniche e requisiti relativi alla raccolta e alla forma delle giocate; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la mancanza dei requisiti (logo, numero identificativo, ecc.) e le modalità di incasso corroborassero la qualificazione dell'attività come raccolta non autorizzata

  • Trattato CE / TFUE (giurisprudenza della Corte di Giustizia)

    artt. 43 e 49 CE; artt. 49 e 56 TFUE

    Principi di libertà di stabilimento e libera prestazione che, se violati da procedure nazionali di concessione (es. illegittima esclusione di operatori comunitari), impongono la disapplicazione della normativa interna che altrimenti sarebbe applicabile

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte di Giustizia (Placanica, Costa-Cifone, Cifone, Maiorana, Corsi)

    Orientamenti consolidati: la disapplicazione dell'art. 4 L. 401/1989 è possibile solo se è dimostrata la discriminazione/illegittima esclusione dell'operatore estero dalla procedura di concessione; la mera assenza di concessioni sul mercato nazionale non basta senza prova di un comportamento discriminatorio dello Stato

Massime di principio

  • L'adesione alla sanatoria introdotta dalle leggi di stabilità legittima l'attività da quel momento in poi ma non scalfisce la responsabilità penale per condotte poste in essere anteriormente all'adesione
  • Per ottenere la disapplicazione della normativa penale nazionale per contrarietà al diritto UE occorre allegare e provare che l'operatore estero sia stato illegittimamente escluso o discriminato nella procedura di concessione
  • Non costituisce reato la mera trasmissione tecnica dei dati della giocata quando è evidente che la gestione è compiuta dall'operatore estero; viceversa, chi raccoglie scommesse, incassa denaro o gestisce ricevute senza autorizzazione configura il reato di cui all'art. 4 L. 401/1989
  • In cassazione i motivi devono contenere una critica specifica e confrontarsi concretamente con i rilievi di fatto e di diritto della sentenza impugnata: la genericità rende il ricorso inammissibile
  • In situazioni simili conviene documentare puntualmente il ruolo effettivo svolto (prova che si è stata mera trasmissione tecnica), e se si invoca il diritto UE, provare l'illegittima esclusione o discriminazione nell'accesso alle concessioni

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