Cassazione Penale, Sentenza n. 13679/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, denunciando la nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto di partecipare al giudizio d'appello: pur essendo detenuto e nonostante la Corte fosse a conoscenza dello stato di detenzione (per notifica in carcere del decreto di citazione), non sarebbe stata disposta la traduzione e il processo sarebbe stato definito nonostante il legittimo impedimento a comparire
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, benché il detenuto abbia diritto a partecipare al giudizio camerale d'appello avverso il rito abbreviato se manifesta tempestivamente la volontà di comparire, nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia comunicato la volontà di partecipare. Il difensore aveva richiesto la trattazione in forma ordinaria e la partecipazione "in presenza dello scrivente", ma non era stata manifestata la volontà dell'assistito. Per tali ragioni la Corte non era tenuta a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza. Per effetto della sentenza di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, Testo unico stupefacenti
Norma sostanziale del reato per il quale il ricorrente era stato condannato; la sentenza impugnata ha confermato tale condanna
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Normativa emergenziale processuale rilevante per la procedura adottata nel giudizio (regole sulle forme di celebrazione delle udienze in periodo emergenziale); ha inciso sul modo di trattazione del procedimento e sulla possibilità di procedere con forme ordinarie
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità non colposa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare l'obbligo di pagamento di Euro 3.000,00
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U., n. 35399/2010; Sez. 2, n. 27245/2019; Sez. 6, n. 36128/2014; Sez. 2, n. 5950/2014)
Principi consolidati in base ai quali il detenuto ha diritto a partecipare al giudizio camerale d'appello sul rito abbreviato solo se manifesta tempestivamente la volontà di comparire; in assenza di tale manifestazione il giudice non è obbligato a disporre la traduzione o il rinvio
Sentenza Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare l'esistenza o meno di colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'applicazione delle sanzioni economiche processuali
Massime di principio
- La presenza dell'imputato detenuto al giudizio camerale d'appello in rito abbreviato è un diritto ma non automatico: l'imputato deve tempestivamente manifestare la volontà di comparire, altrimenti il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza
- La richiesta del difensore di trattare il giudizio "in presenza dello scrivente" non sostituisce né equivale alla manifestazione della volontà dell'imputato; il consenso o la volontà dell'assistito deve emergere in modo chiaro
- Se il detenuto non comunica il suo volere di partecipare, le impugnazioni fondate esclusivamente sulla mancata traduzione o mancata presenza possono risultare inammissibili per manifesta infondatezza
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che la parte non abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- In situazioni analoghe è opportuno documentare espressamente e tempestivamente la volontà dell'imputato di partecipare (ad es. dichiarazione scritta o orale resa in udienza o comunicazione al giudice), per impedire che la mancata traduzione sia considerata legittima
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