Cassazione Penale, Sentenza n. 13675/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fragasso ha impugnato per cassazione rilevando un errore di qualificazione giuridica: la difesa sosteneva che la condotta contestata doveva essere ricondotta all'art. 389 c.p. (violazione del "daspo giudiziario" inteso come misura giudiziale), e non all'art. 6 comma 6 della legge n. 401/1989; inoltre chiedeva che dalla durata dell'obbligo di presentazione fosse "scomputato" il periodo in cui era già operante, per effetto dell'immediata esecutività, il divieto di accesso disposto nella sentenza di primo grado, con la conseguenza che alla data delle violazioni (24/08/2014 e 07/09/2014) l'obbligo di presentazione non sarebbe più stato efficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il "daspo giudiziario" contiene due prescrizioni autonome: il divieto di accesso, immediatamente esecutivo dalla sentenza di primo grado, e l'obbligo di presentazione, la cui esecuzione decorre solo con il passaggio in giudicato/atto di esecuzione. Le due misure hanno inneschi temporali diversi e non è possibile "scomputare" dalla durata dell'obbligo di presentazione il periodo in cui il soggetto era già sottoposto al divieto di accesso. Di conseguenza, all'epoca delle violazioni contestate l'obbligo di presentazione era operativo e la condanna è stata confermata (pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione confermata).
Norme richiamate
art. 6 comma 7, legge n. 401 del 1989
con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 ... il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni ... Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta
La Corte interpreta la norma come fonte del "daspo giudiziario" composto da due prescrizioni distinte: il divieto di accesso (immediatamente esecutivo dalla sentenza non definitiva) e l'obbligo di presentazione (eseguibile solo dopo il passaggio in giudicato). Le prescrizioni sono obbligatorie e autonome, con diversa decorrenza temporale
art. 6 comma 1, legge n. 401 del 1989
nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate ... il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche ... Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il Questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati ...
La Corte distingue il "daspo amministrativo" (provvedimento discrezionale del Questore, in cui il divieto e l'obbligo possono essere disposti contestualmente ma sono amministrativi) dal "daspo giudiziario" (misura giudiziale obbligatoria disposta dal giudice in sentenza). Le due tipologie sono strutturalmente autonome e hanno regimi diversi
art. 6 comma 6, legge n. 401 del 1989
Norma richiamata quale base della fattispecie sanzionatoria per la violazione delle prescrizioni derivanti dal "daspo"; la Corte conferma che la violazione dell'obbligo di presentazione, una volta operativo, integra responsabilità penale ai sensi della normativa richiamata
La difesa aveva chiesto la riqualificazione della condotta ai sensi di questa norma (presunta diversa fattispecie), ma la Corte ha ritenuto la ricostruzione non condivisibile in quanto le prescrizioni del "daspo giudiziario" sono autonome e la violazione dell'obbligo di presentazione non è assorbita dal divieto di accesso
Massime di principio
- Il "daspo giudiziario" è composto da due prescrizioni autonome: il divieto di accesso, immediatamente esecutivo dalla sentenza di primo grado, e l'obbligo di presentazione, la cui efficacia decorre con il passaggio in giudicato/atto esecutivo; i due termini di efficacia vanno valutati separatamente.
- Non è possibile "scomputare" dalla durata dell'obbligo di presentazione il periodo in cui il soggetto è stato sottoposto al divieto di accesso, perché le prescrizioni hanno natura distinta (non facere vs. facere) e decorrenze diverse.
- La violazione dell'obbligo di presentazione e la violazione del divieto di accesso costituiscono reati autonomi se entrambe si verificano: la persecuzione penale può essere cumulativa per le due condotte distinte.
- Nelle difese contro contestazioni per violazione del "daspo giudiziario" è rilevante verificare: a) il momento della notifica/esecutività delle singole prescrizioni; b) se e quando sia intervenuto il passaggio in giudicato o l'atto di esecuzione; c) l'effettiva durata disposta in sentenza. Contestazioni basate su uno "scomputo" temporale devono provare in concreto l'erronea applicazione delle decorrenze previste dalla legge.
- Se si desidera impugnare tali misure, argomentazioni rilevanti possono essere: mancata notifica del provvedimento di esecuzione, inesistenza o scadenza dell'obbligo al momento delle presunte violazioni, o errori materiali nella determinazione della durata; la semplice sovrapposizione apparente di periodi non determina automaticamente lo "scomputo" richiesto dalla difesa.
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