Cassazione Penale, Sentenza n. 13678/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. 1) Vizio per contraddittorietà e carenza di motivazione relativo alla mancata notifica dell'ordinanza di rinvio dell'udienza del 2 febbraio 2017 e alla presunta incompatibilità del giudice: la corte d'appello aveva ritenuto la notifica non dovuta perché gli imputati erano assenti e il difensore di fiducia era stato sostituito dal difensore d'ufficio. Il ricorrente censura inoltre una presunta contraddittorietà tra il primo e il secondo grado di giudizio sull'effetto della omissione. 2) Vizio relativo al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (concomitante impegno professionale): si contesta che la corte non abbia adeguatamente considerato l'impossibilità del difensore di partecipare ai processi di Roma e L'Aquila e che abbia errato applicando l'art. 420-ter comma 5 richiedendo giustificazione dell'impossibilità di nominare un sostituto. 3) Vizio relativo all'applicazione dell'art. 54 c.p. (stato di necessità): il ricorrente sostiene di essere entrato nel campus sequestrato solo per recuperare il suo cane e senza intento criminoso, invocando lo stato di necessità e la tutela degli animali. 4) Vizio relativo al capo per il reato ex art. 494 c.p. (sostituzione di persona) e art. 56 c.p.: si contesta la valutazione delle testimonianze e la qualificazione della condotta come sostituzione di persona, sostenendo che la conversazione e la successiva presentazione non dimostrerebbero l'induzione in errore volontaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della corte d'appello secondo cui, essendo gli imputati assenti e sostituito il difensore con quello d'ufficio, l'ordinanza di rinvio non doveva essere notificata; inoltre la presunta contraddittorietà fra le due sentenze di merito non costituisce vizio interno alla motivazione della sentenza di cassazione. Sul secondo motivo ha confermato che il difensore che chiede rinvio per concomitante impegno professionale ha l'onere di motivare l'impossibilità di nominare un sostituto, ai fini del bilanciamento con l'interesse pubblico alla celere definizione del processo, e che la corte d'appello ha correttamente rilevato la carenza di tale giustificazione. Sul terzo motivo ha ritenuto che mancasse il requisito del pericolo di danno grave alla persona richiesto dall'art. 54 c.p. e ha respinto l'argomento basato sulla tutela degli animali come insufficiente a invertire l'applicazione della norma. Sul quarto motivo ha richiamato il principio per cui il reato di sostituzione di persona si consuma con l'induzione in errore tramite i mezzi fraudolenti, indipendentemente dal conseguimento del vantaggio, e ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a riesaminare il merito probatorio. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; Perrotta condannato alle spese processuali, tenuto al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e la cancelleria deve comunicare il dispositivo al Ministero della Difesa.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b, c, e)
Norma di riferimento sulle modalità e limiti del ricorso per cassazione; le censure mosse dal ricorrente sono state esaminate nei limiti delle lettere invocate e valutate inammissibili o infondate.
art. 420-ter c.p.p. (commi 1 e 5)
Disciplina la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore: la Corte ha interpretato la norma nel senso che il difensore deve motivare anche l'impossibilità di nominare un sostituto, al fine di bilanciare esigenze difensive e pubbliche.
art. 420-quinquies c.p.p.
Richiamato per il principio che, in caso di assenza degli imputati, il giudice procede e l'imputato si considera rappresentato dal difensore presente; questo ha reso non necessaria la notifica dell'ordinanza di rinvio.
art. 97 c.p.p. (comma 4)
Norma che consente la nomina del difensore d'ufficio; la corte ha ritenuto legittima la sostituzione del difensore di fiducia con quello d'ufficio in udienza.
art. 54 c.p. (stato di necessità)
Applicata restrittivamente: la Corte ha rilevato l'assenza del requisito del pericolo di un danno grave alla persona, necessario per l'esimente invocata dal ricorrente; la tutela degli animali, da sola, non è stata ritenuta sufficiente.
art. 494 c.p. (sostituzione di persona)
La Corte ha richiamato il principio per cui il reato si consuma con l'induzione in errore tramite mezzi fraudolenti, senza necessità dell'effettivo conseguimento del vantaggio ricercato dall'agente.
art. 56 c.p.
Norma richiamata nel motivo di impugnazione; la Corte ha valutato la questione nel quadro della responsabilità per la condotta contestata, ritenendo la censura rivolta al merito inammissibile in cassazione.
art. 349 c.p.
Richiamato nel motivo del ricorrente; la Corte non ha ritenuto la relativa censura idonea a ribaltare la valutazione di merito svolta dai giudici di merito.
art. 102 c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza citata circa la possibilità di designazione di sostituti: la Corte ha affermato che il difensore deve motivare l'impossibilità di ricorrere a tale designazione.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali: la Corte dispone che il ricorrente, dichiarato inammissibile il ricorso, deve sostenere le spese del procedimento.
art. 154-ter disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale richiamata per l'adempimento a carico della cancelleria: comunicazione del dispositivo alla amministrazione di appartenenza dell'imputato (Ministero della Difesa).
art. 672 c.p. (custodia degli animali) - menzionata
Citata dal ricorrente come possibile richiamo alla tutela degli animali; la Corte non ha ritenuto tale considerazione sufficiente a integrare lo stato di necessità.
Massime di principio
- La mancata notifica di un'ordinanza di rinvio disposta in udienza non costituisce automaticamente nullità se gli imputati sono assenti e un difensore d'ufficio è stato legittimamente nominato in loro rappresentanza: in tale ipotesi l'atto processuale è considerato svolto in presenza delle parti rappresentate.
- Divergenze di motivazione tra primo e secondo grado non implicano di per sé un vizio per contraddittorietà in cassazione: la contraddittorietà rilevante è quella interna alla motivazione di uno stesso provvedimento, mentre giudici diversi possono valutare diversamente i fatti e il diritto.
- Per ottenere il rinvio per legittimo impedimento del difensore, è indispensabile motivare non solo l'impegno professionale ma anche l'impossibilità di nominare un sostituto (o di avvalersi di designazioni ex art. 102 c.p.p.): la mancata giustificazione può legittimamente determinare il rigetto della richiesta.
- L'esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede la sussistenza di un pericolo di danno grave alla persona; esigenze di tutela degli animali, senza il requisito del pericolo grave per persone, difficilmente bastano a integrare lo stato di necessità.
- Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) si consuma con l'induzione in errore mediante i mezzi fraudolenti previsti, e non è necessario che l'agente ottenga effettivamente il vantaggio perseguito: le impugnazioni che richiedono un nuovo apprezzamento del fatto probatorio sono spesso inammissibili in cassazione.
- In cassazione le questioni che si tradurrebbero in un nuovo esame del merito probatorio o in ricostruzioni alternative dei fatti sono frequentemente dichiarate inammissibili; il ricorso deve rispettare i limiti di specificità e autosufficienza delle censure.
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