Cassazione Penale, Sentenza n. 13676/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il delitto previsto dagli artt. 110 c.p. e 5 D.Lgs. 74/2000, con censura ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.: si deduce motivazione illogica e non coerente nella qualificazione di "amministratore di fatto", denunciando omissione di valutazione di elementi a favore del ricorrente (assenza di poteri gestionali, mancanza di deleghe, parere del teste coordinatore dell'accertamento tributario) e contestando che la corte non avrebbe adeguatamente considerato tali dati probatori
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la corte di appello abbia adeguatamente motivato l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto al ricorrente. I giudici di merito hanno valorizzato elementi probatori quali: apertura e gestione dei conti correnti e relativi flussi finanziari, presenza del ricorrente durante la verifica fiscale con consegna dei carnet di assegni societari, la coincidenza della sede della Tecma s.r.l. con l'indirizzo di altra società riconducibile al Caci e l'assenza di riscontri di attività gestionali in capo all'amministratore di diritto. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici di una gestione personale ed esclusiva della società e, come valutazioni di fatto sorrette da motivazione congrua, sono insindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, con applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 5 D.Lgs. 74/2000
L'imputazione riguarda il concorso nel reato previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione annuale); il riferimento serve a inquadrare il capo di imputazione sostanziale oggetto del giudizio
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione (insufficienza/contraddittorietà) e violazione di legge; la Corte rileva che le censure sui fatti richiedono dimostrazione dell'illogicità della motivazione, mentre valutazioni di fatto adeguatamente motivate sono insindacabili
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per stabilire che, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si può comunque disporre un contributo alla Cassa delle Ammende determinato equitativamente
Giurisprudenza: Sez.5 n. 45134 del 27/06/2019 (Rv. 277540 - 01)
Indirizzo secondo cui per attribuire la qualifica di amministratore di fatto sono richiesti elementi sintomatici di inserimento organico con funzioni direttive in almeno una fase dell'attività societaria; la valutazione di tali elementi costituisce fatto e, se congruamente motivata, non è sindacabile in Cassazione
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si determina sulla base di elementi concreti e sintomatici di esercizio continuativo e significativo dei poteri gestionali (es. apertura/gestione di conti correnti, controllo dei flussi finanziari, rapporti diretti con dipendenti/fornitori/clienti, presenza nelle verifiche fiscali, detenzione di strumenti negoziali quali carnet di assegni).
- Le valutazioni di fatto dei giudici di merito, se sorrette da motivazione congrua e logica, sono insindacabili in sede di legittimità; il ricorso per cassazione che si limita a contestare la valutazione probatoria senza dimostrare la nullità/illogicità della motivazione è spesso dichiarato inammissibile.
- Per ottenere accoglimento di censure sulla motivazione è necessario indicare in modo preciso e circostanziato le contraddizioni o le omissioni logiche, dimostrando che l'apprezzamento dei fatti è privo di supporto probatorio rilevante.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile, oltre alle spese processuali, il giudice può imporre un contributo alla Cassa delle Ammende; la misura è modulata anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sull'assenza di colpa del ricorrente.
- Quando vi è assenza di tracce di gestione da parte dell'amministratore di diritto e sussistono indici concreti di operatività di altro soggetto, i giudici possono ritenere sussistente l'amministrazione di fatto anche in assenza di atti formali di delega.
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