Cassazione Civile, Ordinanza n. 10453/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società che gestiva il trasporto pubblico locale di passeggeri presentava all'Agenzia delle entrate due istanze di rimborso IRAP ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973: una per l'anno 2009 e una per gli anni 2010, 2011 e 2012. Le domande erano fondate sulla deduzione introdotta dall'art. 1, comma 266, L. n. 296/2006, che aveva modificato l'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997. L'Ufficio negava il rimborso ritenendo che l'impresa operasse in concessione e a tariffa e, quindi, fosse esclusa dal beneficio. I giudici di merito respingevano i ricorsi, qualificando il rapporto come concessione e ritenendo esistente una tariffa rilevante ai fini dell'esclusione. In cassazione la contribuente deduceva, con tre motivi, la violazione dell'art. 12 preleggi, dell'art. 11 d.lgs. n. 446/1997, delle norme UE sugli aiuti di Stato e delle disposizioni sui servizi pubblici locali e sull'appalto/concessione, sostenendo: che i chiarimenti resi dall'Italia alla Commissione UE imponevano di intendere la concessione come concessione traslativa e la tariffa come tariffa remunerativa; che il rapporto con gli enti locali era in realtà un appalto di servizi e non una concessione; che la tariffa considerata dai giudici di merito non era remunerativa, non essendo idonea a generare profitto e non potendosi sommare genericamente ulteriori corrispettivi pubblici non dimostrati come tali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i tre motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la CTR non si era attenuta ai principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e alla decisione della Commissione UE: per escludere la deduzione IRAP occorrono cumulativamente una concessione traslativa e una tariffa remunerativa, cioè capace di generare profitto e di tenere conto del costo fiscale IRAP; inoltre, per distinguere concessione e appalto occorre verificare se la remunerazione provenga dagli utenti o, in misura prevalente, dalla P.A., e dove si collochi il rischio d'impresa. Poiché la CTR si era limitata a una qualificazione generica del rapporto e a un accertamento non specifico sulla tariffa, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
istanze di rimborso ex art. 38
costituisce il fondamento procedurale delle richieste di rimborso dell'IRAP indebitamente versata.
art. 1, comma 266, L. n. 296/2006
ha introdotto la riduzione della base imponibile IRAP per i soggetti indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 446/1997, con esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori elencati.
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997
la deduzione non si applica alle imprese che operano cumulativamente in concessione traslativa e a tariffa remunerativa nei settori indicati; la nozione di tariffa rilevante è quella che tiene conto del costo fiscale IRAP e consente profitto.
art. 12 preleggi
richiamato come parametro ermeneutico per censurare l'interpretazione adottata dal giudice d'appello.
artt. 87 e 88 Trattato UE
evocati per collegare la disciplina fiscale alle valutazioni della Commissione europea in tema di aiuti di Stato.
artt. 17, 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997
richiamati dalla ricorrente per sostenere che nel trasporto pubblico locale il rapporto è regolato da contratti di servizio e non da concessioni in senso proprio.
artt. 3, comma 11, e 30 d.lgs. n. 163/2006
richiamati per la distinzione tra appalto e concessione nei servizi pubblici.
richiamati per l'interpretazione del contratto di servizio e della sua reale natura giuridica.
richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze documentali e contabili.
richiamato per affermare che la tariffa del trasporto pubblico locale copre solo una parte del costo del servizio e non è di per sé remunerativa.
art. 27 e ss. L.R. Lombardia n. 11/2009
richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina regionale del servizio e della tariffa.
richiamato per escludere l'efficacia vincolante di una precedente sentenza non provata come passata in giudicato.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l'applicazione analogica della disciplina processuale civile nel processo tributario.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione della deduzione IRAP prevista per alcune imprese di servizi pubblici, occorre verificare cumulativamente la presenza di una concessione traslativa e di una tariffa remunerativa; la mancanza anche di uno solo dei due requisiti comporta l'applicazione del beneficio.
- La nozione di tariffa rilevante ai fini dell'esclusione del beneficio fiscale non coincide con qualsiasi prezzo o corrispettivo regolato, ma richiede un corrispettivo capace di tenere conto del costo fiscale IRAP e di generare una remunerazione effettiva del servizio.
- Per distinguere concessione e appalto di pubblico servizio non basta il nomen iuris del contratto: occorre accertare concretamente se il corrispettivo provenga dagli utenti oppure, in misura prevalente, dalla P.A., e quale parte sopporti il rischio di gestione.
- Il giudice di merito che neghi il rimborso o l'agevolazione fiscale deve compiere un accertamento specifico e analitico sulla struttura economica del rapporto, senza arrestarsi a formule generiche sulla concessione o sull'equilibrio economico-finanziario.
- Le indicazioni interpretative fornite dall'Italia alla Commissione europea e recepite nella decisione unionale rilevano come criterio sistematico per delimitare l'ambito applicativo dell'esclusione dal beneficio fiscale.
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