Sentenza del 07/12/2021 n. 38746 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento analitico-induttivo relativo al 2009 che contestava maggiori ricavi non fatturati, costi non deducibili e IVA, con origine in un verbale di constatazione (differenze inventariali e rilievi sul monte ore del personale officina). In sede di cassazione l'Ufficio contestava la decisione della CTR che: aveva riconosciuto il riporto di perdite pregresse (senza che ciò fosse opzionato in dichiarazione), aveva annullato rilievi su ricavi non fatturati basati su monte ore e su costi ritenuti indeducibili (carburante, spese di viaggio, spese per vendite promozionali di auto nuove, cancelleria), e aveva confermato i rilievi relativi a ricavi di magazzino. L'Ufficio deduceva violazioni di norme tributarie e processuali e la mancata osservanza dell'onere della prova da parte della contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell'Ufficio e ha cassato la sentenza della CTR, ritenendo: (1) errato consentire che il giudice di merito 'emendasse' la dichiarazione del contribuente valorizzando perdite pregresse non opzionate: l'opzione per il riporto delle perdite è facultativa e spetta al contribuente; (2) insufficiente la motivazione della CTR circa l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della società in relazione alla deducibilità dei costi contestati (carburante, viaggi, vendite promozionali, cancelleria) e mancante l'istruttoria adeguata sui riscontri documentali (es. netting con contratti di somministrazione carburante, natura dei viaggi); (3) la ricostruzione dei ricavi tramite parametri induttivi (monte ore, differenze inventariali) va adeguatamente comprovata. Il quarto motivo è stato respinto. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile (sul punto dei ricavi di magazzino la valutazione resta fatto di merito). La causa è stata rinviata alla CTR di Puglia, Sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese; disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 84
L'opzione per il riporto delle perdite d'esercizio è una facoltà riservata espressamente al contribuente e costituisce manifestazione di volontà negoziale; non può essere imposta o applicata dall'Amministrazione in sede di rettifica né emendata dal giudice salvo che il contribuente non dimostri un errore essenziale riconoscibile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 81
Norme sul reddito d'impresa rilevanti nel contesto della determinazione del reddito e della verifica della sua corretta quantificazione (richiamate nel motivo ma l'interpretazione principale riguarda l'art. 84).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina della ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi; la Corte richiama la necessità che l'uso di parametri induttivi sia adeguatamente motivato e supportato da riscontri probatori.
Principi sulla deducibilità dei costi: la deducibilità richiede prova dell'inerenza e della natura aziendale dei costi; onere della prova a carico del contribuente nell'imprenditoria.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Fondamenti del ricorso per cassazione: i motivi utilizzati dalla parte ricorrente sono stati esaminati in base alle violazioni di legge e ai vizi di motivazione dedotti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma sul processo tributario richiamata in riferimento alle regole processuali di causa e motivazione in grado di appello.
Codice Civile, artt. 1427 e ss.
Richiamati con riferimento alla possibilità di rettifica dell'opzione qualora sussista un errore essenziale e riconoscibile, in deroga al principio che l'opzione per il riporto è insindacabile dall'Amministrazione.
Costituzione, art. 111, comma 6
Parametri sul diritto a un giudizio motivato; la Corte sottolinea che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del requisito minimo richiesto dalla Costituzione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)
Previsione applicata per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale quando ricorrono i presupposti normativi.
Massime di principio
- L'opzione per il riporto delle perdite d'esercizio è una scelta del contribuente che va espressa in dichiarazione; l'Amministrazione non può sostituirsi al contribuente né il giudice di merito può 'emendare' la dichiarazione riconoscendo automaticamente perdite non opzionate.
- Sui costi contestati (carburante, viaggi, promozioni, cancelleria) incombe sul contribuente l'onere di provare la loro inerenza e destinazione all'attività d'impresa mediante documentazione e riscontri (contratti di somministrazione, giustificativi dei viaggi, liste partecipanti/beneficiari di eventi, registrazioni contabili).
- Le ricostruzioni analitico-induttive (es. basate su monte ore o differenze inventariali) sono ammissibili ma richiedono una motivazione e riscontri probatori adeguati: parametri e presunzioni devono essere fondati su dati confrontabili e verificabili (netting, registrazioni, corrispondenze tra magazzino e fatture).
- Le questioni di fatto valutate dal giudice del merito (es. destinazione dei ricambi al ricondizionamento delle auto usate) sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizio di diritto o manifesta insufficienza motivazionale.
- In sede di impugnazione l'Amministrazione deve documentare le discrepanze oggetto di contestazione: semplici affermazioni generiche o fatto notorio non sostituiscono l'istruttoria probatoria richiesta per negare la deducibilità di spese.
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