Cassazione Civile, Ordinanza n. 19417/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una serie di atti impositivi e di autotutela relativi all'anno d'imposta 2000, tutti collegati alla cessione di un'azienda da parte di una società di persone poi trasformata e incorporata in altra società. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, in capo alla società, una plusvalenza non dichiarata; conseguentemente aveva emesso avvisi nei confronti dei soci per il reddito di partecipazione e, dopo l'annullamento del valore accertato ai fini dell'imposta di registro, aveva adottato provvedimenti di autotutela parziale. I contribuenti avevano impugnato sia l'avviso presupposto sia gli atti derivati/autotutela. In appello la CTR aveva rigettato i gravami dell'Agenzia con motivazioni per relationem, sostanzialmente aderendo alle sentenze di primo grado che avevano ritenuto carente la motivazione dell'avviso, perché l'Ufficio aveva determinato la plusvalenza sulla base automatica del valore dell'azienda accertato ai fini del registro. L'Agenzia ha proposto ricorsi per cassazione con motivi sostanzialmente identici nei vari procedimenti riuniti: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'obbligo di esame dei motivi di appello, per effetto di rinvii a catena e adesione acritica alla pronuncia di primo grado; (2) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la CTR fondato la decisione sull'annullamento di un atto presupposto non ancora definitivo; (3) violazione delle norme sulla determinazione della plusvalenza, sulla motivazione dell'avviso e sull'onere della prova, sostenendo che fosse legittimo usare il valore accertato ai fini del registro come indice presuntivo, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare un corrispettivo inferiore.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi per connessione e ha accolto i motivi relativi alla nullità delle sentenze di appello per motivazione solo apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 112 c.p.c., rilevando che la CTR si era limitata a un rinvio a catena e a un'adesione acritica alle decisioni di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure dell'Ufficio. Ha quindi cassato le sentenze impugnate con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, senza esaminare nel merito le censure sulla definitività del giudicato esterno e sulla determinazione della plusvalenza. Dal testo non emerge con sufficiente certezza se vi sia stato rinvio o decisione senza rinvio; l'esito complessivo è comunque favorevole all'Agenzia sul piano della cassazione della motivazione.
Norme richiamate
riunione dei ricorsi per connessione
i ricorsi tra le stesse parti, riguardanti atti impositivi collegati e identiche questioni di diritto, possono essere riuniti per ragioni di economia processuale.
la sentenza deve corrispondere ai motivi di appello e non può omettere il confronto con le censure dedotte; la mancata pronuncia effettiva integra nullità.
la motivazione della sentenza tributaria deve rendere intellegibile il percorso decisorio; il mero rinvio a catena o l'adesione acritica a precedenti decisioni non è sufficiente.
richiamato a sostegno del principio secondo cui la motivazione non può essere meramente apparente e deve consentire di comprendere la ratio decidendi.
invocato per contestare l'uso di una decisione non ancora definitiva come base del ragionamento decisorio; il motivo resta assorbito.
richiamato dall'Agenzia per la disciplina della plusvalenza da cessione d'azienda; il motivo non viene esaminato nel merito.
richiamato per sostenere l'utilizzabilità del valore accertato ai fini dell'imposta di registro come parametro presuntivo; motivo assorbito.
richiamato dall'Agenzia in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento; motivo assorbito.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di prezzo/corrispettivo e plusvalenza; motivo assorbito.
richiamato nel descrivere l'attribuzione per trasparenza del reddito di partecipazione ai soci.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice d'appello si limita a un rinvio a catena o a una adesione acritica alle decisioni di primo grado, senza dar conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni del proprio convincimento e del confronto con i motivi di appello.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente di individuare con chiarezza la ratio decidendi e se il giudice dimostra di avere esaminato le specifiche censure dedotte dall'appellante; in mancanza, la motivazione è solo graficamente esistente.
- Quando viene accolto il motivo di ricorso che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi attinenti al merito restano assorbiti.
- L'impugnazione di atti impositivi collegati, relativi allo stesso periodo d'imposta e tra le stesse parti, può giustificare la riunione dei ricorsi per connessione.
- La mera dipendenza logica di un avviso derivato da un atto presupposto non consente al giudice di sottrarsi all'esame autonomo dei motivi di impugnazione dedotti contro ciascun atto, specie quando siano contestate la motivazione dell'avviso, la definitività dell'atto presupposto e il corretto utilizzo di parametri presuntivi per la determinazione della base imponibile.
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