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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06986/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia origina da un concorso interno bandito dal CNR per quattro posti riservati a settori tecnologici di profilo organizzativo-gestionale e giuridico-amministrativo. Una dipendente dell’ente, classificatasi al nono posto, aveva impugnato la graduatoria e gli atti della selezione davanti al TAR Lazio, che aveva rigettato in parte la domanda e dichiarato inammissibile il resto. In appello il Consiglio di Stato aveva ritenuto illegittima la valutazione dei titoli da parte della commissione e aveva disposto il rinnovo della valutazione da parte di una nuova commissione. Avverso tale sentenza un controinteressato proponeva ricorso per cassazione denunciando, quale unico motivo, error in procedendo e difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che la procedura non fosse una progressione verticale tra aree, ma una progressione orizzontale all’interno della medesima area, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La Corte esamina però preliminarmente la statuizione del Consiglio di Stato sulla giurisdizione e rileva che essa era sorretta da due rationes decidendi autonome: una processuale, relativa alla mancata specifica impugnazione in appello del capo implicito sulla giurisdizione, e una sostanziale, relativa alla natura verticale della progressione. Il ricorrente aveva censurato solo la seconda ratio, lasciando intatta la prima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la decisione del Consiglio di Stato sulla giurisdizione si fondava anche su una ratio autonoma e non impugnata, relativa alla formazione del giudicato interno per mancata specifica censura in appello. Poiché tale ratio era da sola idonea a sorreggere la decisione, le doglianze dirette contro l’altra ratio erano prive di interesse e non potevano condurre alla cassazione della sentenza. Nulla è stato disposto per le spese, perché il resistente non ha svolto attività difensiva, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato come norma sul motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito della questione di giurisdizione perché assorbita da una ratio autonoma coperta da giudicato interno.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    richiamato a fondamento del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato dal ricorrente tra le norme poste a base della censura di giurisdizione.

  • art. 3 Cost.

    richiamato tra le norme sostanziali invocate dal ricorrente in tema di accesso al pubblico impiego.

  • art. 51 Cost.

    richiamato tra le norme sostanziali invocate dal ricorrente in tema di accesso al pubblico impiego.

  • art. 97 Cost.

    richiamato tra le norme sostanziali invocate dal ricorrente in tema di andamento e imparzialità dell'amministrazione.

  • art. 98 Cost.

    richiamato tra le norme sostanziali invocate dal ricorrente in tema di pubblico impiego.

  • art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente nell'ambito della dedotta errata individuazione del regime giurisdizionale.

  • art. 40, commi 1 e 3, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla natura della procedura concorsuale.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere che si trattasse di progressione orizzontale e non verticale.

  • art. 23 d.lgs. n. 150/2009

    richiamato dal ricorrente tra le norme poste a sostegno della dedotta giurisdizione ordinaria.

  • art. 15 CCNL enti pubblici di ricerca

    richiamato per descrivere l'inquadramento della dipendente e il contesto della procedura selettiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento delle censure sulle altre rationes non potrebbe comunque eliminare la decisione.
  • La Corte di cassazione può verificare non solo l'esatta interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche l'applicazione delle regole processuali che governano la deducibilità e il rilievo del difetto di giurisdizione.
  • Il giudicato interno su una ratio decidendi autonoma preclude l'esame delle censure rivolte alle ulteriori argomentazioni della sentenza, se queste non sono da sole idonee a scalfire il decisum.
  • L'eccezione di difetto di giurisdizione può essere scrutinata in sede di legittimità anche per stabilire se essa sia stata validamente devoluta e non sia preclusa da giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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