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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32811/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva stipulato con un istituto di credito un mutuo fondiario per 5 milioni di euro, ma il finanziamento non era mai andato a regime: erano state erogate solo somme parziali "in conto mutuo", poi versate su un conto corrente acceso allo scopo. A seguito della risoluzione dei rapporti, la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo complessivo degli scoperti di conto, anche nei confronti di tre fideiussori. I debitori avevano proposto opposizione e poi appello, deducendo, tra l'altro, l'erroneità dell'ISC indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato, la conseguente nullità della clausola o del contratto ex art. 117 TUB, l'usurarietà degli interessi di mora e di altri costi del finanziamento, nonché l'illegittima risoluzione dei rapporti. In cassazione hanno articolato sette motivi: omesso esame della perizia di parte e dei fatti relativi al corretto ISC, violazione dell'art. 117 TUB per difformità dell'ISC indicato, violazione della disciplina antiusura e dell'art. 1815 c.c. per la pattuizione di interessi moratori usurari, rilevanza di una clausola floor e di altri costi ai fini dell'usura, nonché omesso esame della documentazione contabile e della richiesta di CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all'ISC, osservando che l'indicatore sintetico di costo ha funzione meramente informativa e, nei contratti diversi dal credito al consumo, l'inesatta o incompleta indicazione non determina nullità del mutuo ma, al più, responsabilità risarcitoria se provato il danno. Ha escluso anche la rilevanza della doglianza sull'usura degli interessi moratori, evidenziando che il mutuo non era mai divenuto operativo, che non erano stati applicati interessi moratori usurari e che, comunque, l'eventuale usurarietà della mora non renderebbe gratuito l'intero mutuo, ma inciderebbe solo sulla misura degli interessi dovuti. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di decisività, carenza di autosufficienza o mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 117 TUB

    l'ISC non rientra nei "tassi, prezzi e condizioni" la cui violazione integra nullità ex art. 117, comma 6; l'inesatta indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto.

  • art. 125 bis, comma 6 TUB

    la nullità per omessa o inesatta indicazione del TAEG è prevista solo nel credito al consumo e non è estensibile al mutuo fondiario oggetto di causa.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    l'eventuale usurarietà della mora non comporta gratuità dell'intero mutuo, ma solo non debenza degli interessi nella misura usuraria.

  • art. 644 c.p.

    ai fini dell'usura rileva la pattuizione e, in concreto, l'applicazione degli interessi usurari; nel caso concreto la mora non era stata applicata.

  • legge n. 108/1996

    richiamata quale disciplina antiusura, ma ritenuta non decisiva in assenza di applicazione di interessi moratori usurari.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    l'omesso esame è denunciabile solo per un fatto storico decisivo; non per la mera omissione di una perizia di parte o di risultanze istruttorie non specificamente trascritte e localizzate.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve essere autosufficiente, indicando con precisione il contenuto degli atti e dei documenti richiamati.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito delle memorie in sede camerale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti, ma non ravvisata alcuna motivazione apparente o contraddittoria nella sentenza impugnata.

  • art. 21 T.U.F.

    richiamato dai ricorrenti in relazione ad altri costi del finanziamento, ma non ritenuto decisivo ai fini della controversia.

  • artt. 27 e 32 normativa regolamentare Consob

    richiamati dai ricorrenti, senza esito utile nella decisione.

  • Delibera CICR 4 marzo 2003

    ha introdotto l'ISC nel sistema, demandando alla Banca d'Italia la disciplina operativa.

  • Delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamata per affermare la legittimità dell'anatocismo sugli interessi corrispettivi nei limiti previsti.

Massime di principio

  • L'ISC ha funzione di trasparenza e informazione del cliente sul costo complessivo del finanziamento, ma non costituisce di per sé un tasso di interesse o una condizione economica direttamente regolativa del contratto.
  • Nei contratti bancari diversi dal credito al consumo, l'inesatta o non veritiera indicazione dell'ISC non determina nullità della clausola o del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB; può al più fondare una domanda risarcitoria, subordinata alla prova del danno e del nesso causale.
  • La nullità prevista per l'erronea indicazione del TAEG/ISC è norma speciale del credito al consumo e non è automaticamente estensibile ad altre operazioni di finanziamento.
  • In tema di usura, ai fini della verifica della violazione antiusura rileva l'effettiva applicazione degli interessi usurari; la sola pattuizione astratta di una mora superiore al tasso soglia, se non applicata, può essere giuridicamente irrilevante nel caso concreto.
  • L'eventuale usurarietà degli interessi moratori non comporta la gratuità integrale del mutuo, ma al più la sostituzione della misura usuraria con quella lecita dovuta ai sensi dell'art. 1224 c.c. in combinato con l'art. 1815, comma 2, c.c.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o la mancata considerazione di una perizia di parte in quanto tale.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si invocano atti o documenti di causa, occorre riportarne in modo specifico il contenuto rilevante e la localizzazione delle parti decisive, non essendo sufficiente il generico rinvio al fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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