Cassazione Civile, Ordinanza n. 10306/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, pari a euro 125.650,89 oltre accessori. La lite nasceva da un fabbricato realizzato dalla società su un terreno ricevuto in concessione con convenzione del 15 marzo 2007, area compresa nel patrimonio indisponibile del Comune e destinata a verde pubblico. La contribuente sosteneva che, non essendo proprietaria del fabbricato e trattandosi di un rapporto qualificabile come appalto/convenzione a contenuto obbligatorio, non potesse esserne soggetto passivo IMU. Con l’unico motivo di ricorso denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011, 822 ss. c.c., 934 ss. c.c., 1021 e 1140 c.c., deducendo che il concessionario di beni patrimoniali indisponibili non sarebbe soggetto passivo del tributo se non proprietario del fabbricato edificato sul suolo oggetto della concessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che, ai fini IMU, la soggettività passiva del concessionario di aree demaniali è espressamente prevista dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011 e che la stessa ratio si estende anche al concessionario di beni del patrimonio indisponibile, poiché entrambe le categorie appartengono ai beni pubblici e il presupposto impositivo si identifica nel godimento del bene concesso, a prescindere dalla natura reale o obbligatoria del rapporto concessorio. Ha quindi giudicato irrilevante la qualificazione della convenzione come appalto o come rapporto obbligatorio, valorizzando invece l’attribuzione provvedimentale del godimento esclusivo e temporaneo del bene pubblico. Il ricorso è stato perciò rigettato; le spese sono state compensate per la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
«Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario»
La norma individua il concessionario quale soggetto passivo dell’IMU; la Corte estende la medesima ratio anche alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, valorizzando il godimento del bene pubblico come indice di capacità contributiva.
art. 3, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
«Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario»
La disposizione, nel testo novellato, ha ampliato la platea dei soggetti passivi dell’ICI includendo il concessionario, senza che rilevi la natura reale o obbligatoria della concessione.
art. 1, comma 743, legge 27 dicembre 2019, n. 160
«Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario»
La norma della nuova IMU ribadisce espressamente il criterio di imputazione soggettiva già affermato per l’ICI e per l’IMU precedente.
Richiamato per spiegare che il fabbricato edificato sull’area concessa costituisce accessione del suolo, ma ciò non incide sull’individuazione del soggetto passivo del tributo, che resta il concessionario dell’area.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla distinzione tra beni demaniali e patrimoniali indisponibili.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non assunto a base della decisione di rigetto.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.
Consente la compensazione delle spese, applicata in ragione della recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale.
È richiamato per escludere, nel caso concreto, una pronuncia sulle spese diversa dalla compensazione.
La Corte esclude l’applicazione automatica delle sanzioni previste per l’abuso del processo nel procedimento accelerato.
Nel procedimento di decisione accelerata, il richiamo alle sanzioni dell’art. 96 c.p.c. non comporta automatica applicazione delle medesime, essendo necessaria una valutazione del caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di IMU, il concessionario di un’area demaniale è soggetto passivo del tributo per espressa previsione di legge, e la sua posizione non dipende dalla qualificazione civilistica del rapporto concessorio come reale o obbligatorio.
- La medesima ratio normativa che fonda la soggettività passiva del concessionario di aree demaniali si estende anche ai beni del patrimonio indisponibile, poiché entrambe le categorie appartengono ai beni pubblici e il presupposto impositivo è il godimento esclusivo e temporaneo del bene.
- Ai fini dell’individuazione del soggetto passivo dell’imposta sui beni pubblici concessi, è irrilevante che le opere realizzate dal concessionario siano poi acquisite al patrimonio dell’ente proprietario; ciò che rileva è l’attribuzione del godimento del bene.
- Nel procedimento di decisione accelerata, la conformità della decisione alla proposta del consigliere delegato non comporta automaticamente l’applicazione delle sanzioni per abuso del processo, essendo necessaria una valutazione concreta del caso.
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