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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03886/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato a una società di aver imputato la plusvalenza derivante da un’operazione di sale and lease back immobiliare non integralmente nell’esercizio 2008, ma ripartendola lungo la durata del leasing (18 anni). L’Agenzia sosteneva che vendita dell’immobile e successiva locazione finanziaria dovessero essere considerate separatamente ai fini fiscali, valorizzando l’effetto traslativo immediato della cessione e ritenendo così dovuta l’imputazione integrale della plusvalenza nell’anno della vendita. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 85 TUIR, 2425-bis c.c. e 5 d.lgs. n. 446 del 1997, insistendo sulla tesi dell’imputazione integrale e immediata della plusvalenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di reddito d’impresa, le plusvalenze da cessione di un bene tramite contratto di sale and lease back vanno contabilizzate ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, in applicazione del principio contabile IAS 17 e del criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, richiamato dal regolamento CE n. 1606/2002 e recepito dall’art. 2425-bis, comma 4, c.c.; tale impostazione non risulta espressamente derogata dalla disciplina tributaria. Il ricorso è quindi stato rigettato. Le spese di legittimità sono state compensate, in ragione del consolidamento successivo dell’orientamento giurisprudenziale e dell’oggettiva incertezza normativa esistente al momento della proposizione del ricorso. È stato altresì escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 85 TUIR

    È richiamato dall’Agenzia, ma la Corte esclude che osti alla contabilizzazione della plusvalenza secondo la durata del leasing nel sale and lease back.

  • art. 2425-bis c.c.

    La norma recepisce, in ambito civilistico-contabile, il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e consente l’imputazione della plusvalenza lungo la durata del leasing.

  • art. 5 d.lgs. n. 446 del 1997

    È richiamato come disposizione coinvolta nel calcolo dell’IRAP, senza però essere ritenuta violata dalla soluzione seguita dalla CTR.

  • regolamento CE n. 1606/2002

    È indicato come fonte dell’adozione dei principi contabili internazionali ispirati alla prevalenza della sostanza sulla forma.

  • art. 83 TUIR

    È citato come norma di richiamo dei principi contabili internazionali nella disciplina fiscale.

  • art. 86, comma 4, primo periodo, TUIR

    È richiamato solo nel passaggio in cui si menziona la successiva giurisprudenza sull’incertezza normativa oggettiva relativa all’imputazione temporale delle plusvalenze.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle operazioni di sale and lease back immobiliare, la plusvalenza derivante dalla cessione del bene può essere imputata contabilmente in modo proporzionale alla durata del contratto di leasing, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
  • I principi contabili internazionali richiamati dall’ordinamento civilistico e fiscale non sono derogati in modo espresso dalla disciplina tributaria, sicché incidono anche sulla determinazione del reddito d’impresa quando la normativa fiscale non preveda una regola incompatibile.
  • Quando un orientamento giurisprudenziale si consolida successivamente alla proposizione del ricorso, può giustificarsi la compensazione delle spese per la sopravvenuta incertezza interpretativa della questione.
  • In presenza di amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRisarcimento e indennizzoLeasing
RamiTributiBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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