Cassazione Civile, Ordinanza n. 05883/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio, all'esito di una verifica fiscale svolta nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica qualificata come ente non commerciale e affiliata al CONI, emetteva un avviso di accertamento con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, ritenendo insussistenti i presupposti per il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi e per il regime di favore di cui alla L. n. 398/1991. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo prevalenti elementi formali (come l'affiliazione al CONI e la regolare convocazione assembleare). Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 148, comma 8, lett. c) ed e), TUIR, 4, comma 7, lett. c) ed e), DPR n. 633/1972, 90, comma 17, L. n. 289/2002, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., censurando la CTR per avere trascurato una serie di elementi fattuali sintomatici della mancanza di democraticità e di effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'ente: limitazioni al voto, ridottissima partecipazione alle assemblee, coincidenza quasi costante tra partecipanti e organo direttivo, irregolarità nella tenuta del libro soci, modalità meramente formali di convocazione, qualificazione dei fruitori come 'clienti', corrispettivi differenziati e altre irregolarità contabili. Sosteneva quindi che il giudice d'appello avesse svolto una valutazione solo formale e non sostanziale dei presupposti per le agevolazioni fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha ribadito che, in materia di agevolazioni fiscali per associazioni sportive dilettantistiche ed enti associativi, non basta la veste formale dell'ente né l'iscrizione al CONI: occorre verificare in concreto l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e l'attuazione dei principi di democraticità e partecipazione previsti dallo statuto e dall'art. 148 TUIR. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Piemonte, che si era basata su profili meramente formali senza accertare se gli elementi dedotti dall'Ufficio dimostrassero l'assenza di una reale vita associativa democratica. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto dei principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 148, comma 8, lett. c) ed e), TUIR
Le agevolazioni per gli enti associativi presuppongono non solo previsioni statutarie conformi, ma anche l'effettivo rispetto in concreto dei principi di democraticità e partecipazione nella vita associativa.
art. 4, comma 7, lett. c) ed e), DPR n. 633/1972
Richiamato unitamente alla disciplina fiscale degli enti associativi per escludere il trattamento agevolato quando manchino i presupposti sostanziali dell'attività non lucrativa.
art. 90, comma 17, L. n. 289/2002
Norma richiamata a sostegno della disciplina agevolativa delle associazioni sportive dilettantistiche, subordinata alla concreta sussistenza dei requisiti richiesti.
L'onere di provare i presupposti dell'agevolazione fiscale incombe sul contribuente che la invoca.
È consentito valorizzare elementi presuntivi per valutare in concreto l'effettività della vita associativa e la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella sentenza impugnata.
Richiamato solo per la fase camerale del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni tributarie per associazioni sportive dilettantistiche, la verifica giudiziale deve essere sostanziale e non meramente formale: non basta l'affiliazione a organismi sportivi o l'esistenza statutaria di clausole conformi.
- Chi invoca un'esenzione o un regime fiscale agevolato deve provarne i presupposti, quando questi sono contestati dall'Ufficio.
- Per conservare le agevolazioni riservate agli enti associativi, occorre non solo che lo statuto contenga le clausole richieste dalla legge, ma anche che nella concreta gestione dell'ente siano effettivamente rispettati i principi di democraticità interna e partecipazione degli associati.
- Sono sintomatici della mancanza di effettiva vita associativa elementi quali la scarsa partecipazione alle assemblee, la concentrazione delle decisioni in pochi soggetti, l'irregolarità della tenuta dei libri sociali e modalità di convocazione o gestione solo apparenti.
- Il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare singoli dati formali, ma deve esaminare complessivamente gli indizi addotti dall'Amministrazione per stabilire se l'ente operi davvero senza fine di lucro e secondo regole associative effettive.
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