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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19335/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto, privo di contratto scritto, nel quale una società farmaceutica aveva commissionato a un'agenzia di grafica la realizzazione, tra il 2006 e il 2012, di elaborati grafici esecutivi relativi a confezioni, foglietti illustrativi e materiale pubblicitario di farmaci importati e commercializzati dalla committente. La committente chiedeva la restituzione dei file "aperti" o sorgente, cioè dei file informatici modificabili, sostenendo di esserne titolare. L'agenzia non si era opposta alla consegna, ma subordinava la restituzione al pagamento di un corrispettivo. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto alla committente la titolarità esclusiva dei diritti sui file e aveva ordinato la restituzione dietro rimborso spese. In appello, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto che i diritti sui file sorgente spettassero all'agenzia, distinguendo tra files sorgente e files esecutivi e valorizzando un sia pure modesto apporto creativo dell'agenzia; aveva quindi condizionato la consegna al pagamento di un equo corrispettivo e aveva posto le spese di lite a carico della committente. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul diritto d'autore e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente riconosciuto tutela autorale a un elaborato privo dei requisiti di creatività e autonomia, oltre a pretendere una rivalutazione delle prove; (2) violazione delle norme sul trasferimento dei diritti di utilizzazione economica e delle norme sul contratto d'opera/appalto, assumendo che i diritti economici sull'opera realizzata su commissione si trasferissero al committente come effetto naturale del contratto, salvo patto contrario, e che nel caso non vi fosse prova che l'oggetto della prestazione fosse solo la consegna dei file esecutivi e non anche il file sorgente; (3) violazione delle regole di interpretazione del contratto, lamentando che la Corte d'appello avrebbe ignorato i criteri ermeneutici, incluso quello contro l'autore della clausola, e avrebbe male interpretato il rapporto negoziale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito; ha chiarito che la Corte territoriale non aveva confuso file sorgente e software, ma aveva distinto il corpus mysticum dal corpus mechanicum e aveva ritenuto che l'oggetto del contratto fosse la consegna dei files esecutivi, non la creazione dell'opera dell'ingegno. Il secondo motivo è stato rigettato perché le norme richiamate non impongono, in via generale, il trasferimento automatico al committente dei diritti su qualunque attività svolta dal prestatore: tale conclusione presuppone che il contratto abbia ad oggetto la creazione dell'opera, circostanza non accertata nel caso di specie. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva in una critica alla ricostruzione fattuale e interpretativa del giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano e ha respinto integralmente il ricorso della società committente. Ha ritenuto corretto l'accertamento secondo cui i diritti sui file sorgente appartenevano all'agenzia di grafica, poiché il contratto aveva ad oggetto la consegna dei file esecutivi e non la creazione dell'opera dell'ingegno. Ha inoltre escluso che le censure della ricorrente potessero condurre a una rivalutazione del merito o a una diversa interpretazione del rapporto negoziale. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2, 4, 6, 18 L. n. 633 del 1941

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la tutela autorale, ma la Corte osserva che la protezione del diritto d'autore richiede un'elaborazione creativa originale, sia pure modesta, e che nel caso concreto la questione andava risolta accertando l'oggetto del contratto.

  • artt. 1655 e 1665 c.c.

    Richiamati per sostenere l'effetto traslativo del contratto d'appalto, ma ritenuti non decisivi perché il punto centrale è la determinazione dell'oggetto concreto della prestazione contrattuale.

  • artt. 2222 e 2226 c.c.

    Richiamati per analoghe ragioni in tema di contratto d'opera, ma la Corte afferma che il diritto del committente ai diritti economici presuppone che l'oggetto del contratto fosse la creazione dell'opera, circostanza non provata.

  • art. 2575 c.c.

    Richiamato in tema di opera dell'ingegno; la Corte ribadisce la distinzione tra idea creativa e sua rappresentazione materiale e collega la tutela alla presenza di un contenuto creativo autonomo.

  • art. 2576 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di acquisto del diritto d'autore; la Corte, implicitamente, ne esclude l'applicazione automatica al caso, perché la pattuizione riguardava solo i file esecutivi.

  • art. 12-bis L. n. 633 del 1941

    "Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro"

    La norma è ritenuta non pertinente perché riguarda il lavoro subordinato e, inoltre, programmi per elaboratore e banche dati, non la fattispecie decisa.

  • art. 110 L. n. 633 del 1941

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto idoneo a sostenere un trasferimento automatico dei diritti economici nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non voler osservare la regola di valutazione della prova o utilizzi prove non introdotte; non basta contestare la ponderazione delle prove compiuta dal merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione delle prove; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove stesse.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non se si contesta il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita la rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge.

  • artt. 1362, 1366, 1370 c.c.

    La censura è inammissibile se non individua specificamente i canoni ermeneutici violati e si limita a proporre una diversa interpretazione del contratto; l'art. 1370 c.c. è inoltre inconferente in assenza di clausole predisposte o condizioni generali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma inseritrice dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 4 L. n. 81 del 2017

    "Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo"

    La Corte lo richiama solo come conferma di un principio già immanente nel sistema: se l'attività inventiva non è oggetto del contratto e non è compensata come tale, i diritti restano al lavoratore autonomo.

Massime di principio

  • Nelle controversie su opere realizzate su commissione, il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica al committente non può essere affermato in via automatica: occorre verificare se il contratto avesse realmente ad oggetto la creazione dell'opera dell'ingegno oppure solo la consegna del risultato materiale della prestazione.
  • Il diritto d'autore tutela anche elaborazioni caratterizzate da creatività modesta, purché frutto di una scelta personale e autonoma; tuttavia la protezione dell'opera non consente di prescindere dall'accertamento in fatto sull'oggetto del contratto e sull'effettiva portata dell'attività commissionata.
  • In sede di legittimità, le censure fondate sugli artt. 115 e 116 c.p.c. e sull'art. 2697 c.c. sono ammissibili solo se denunciano un errore nell'attribuzione dell'onere probatorio o l'uso di prove non dedotte, non quando mirano a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali può essere censurata in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali regole sono state violate e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
  • Il criterio di interpretazione contro l'autore della clausola è invocabile solo in presenza di condizioni generali di contratto o moduli predisposti; non è pertinente quando il rapporto sia stato regolato da pattuizioni verbali o comunque non da clausole unilateralmente predisposte.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreAppaltoPrestazione d'operaImpugnazioniProve
RamiProprietà intellettualeContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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