Cassazione Civile, Ordinanza n. 26902/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva aumentato la rendita catastale di cinque unità immobiliari ubicate a Roma, nell'ambito di una revisione del classamento effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, relativa alle microzone. I contribuenti impugnavano l'atto davanti alla CTP, che rigettava il ricorso; la CTR Lazio, invece, accoglieva l'appello ritenendo che, trattandosi di riclassificazione di massa, l'atto dovesse indicare in modo analitico le opere infrastrutturali e le condizioni ambientali che avevano inciso sul miglioramento della fruibilità dei beni, mentre la motivazione era generica e riferita solo alla componente posizionale, senza spiegazioni sulla componente edilizia. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, sostenendo che la revisione dovesse essere riferita alla microzona e al fabbricato esaminato, non alla singola unità immobiliare; con il secondo deduceva la violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 2 l. n. 241/1990 e delle norme sulla motivazione degli atti catastali, censurando l'affermazione della CTR sulla insufficienza motivazionale dell'avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il classamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, pur essendo fondato sul significativo scostamento dei valori medi di mercato e catastali della microzona, richiede una motivazione rigorosa e specifica sugli elementi concreti che, all'interno della microzona, hanno inciso sulla singola unità immobiliare. Ha quindi confermato la correttezza della decisione della CTR, che aveva annullato l'avviso per motivazione troppo generica, limitata alla componente posizionale e priva di indicazioni analitiche sulla componente edilizia e sulle ragioni della ricaduta sul singolo immobile. Il ricorso è stato respinto con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
consente la revisione del classamento delle unità immobiliari situate in microzone in presenza di significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale, ma impone una motivazione rigorosa sugli elementi concreti che giustificano il nuovo classamento della singola unità immobiliare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge posto a fondamento dei motivi di ricorso.
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, la cui violazione è stata esclusa dalla Corte.
richiamato nel motivo di ricorso come norma generale sul procedimento e sulla motivazione dell'azione amministrativa.
art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138/1998
indica gli elementi rilevanti ai fini del classamento, tra cui qualità urbana del contesto, qualità ambientale della zona, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
art. 53 Cost.
richiamato nel precedente della Corte costituzionale sul rapporto tra revisione del classamento e capacità contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
richiamato per il contraddittorio sulla proposta del relatore in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel classamento catastale d'ufficio adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, il presupposto legittimante è lo scostamento significativo tra i valori medi di mercato e catastali della microzona, ma l'atto deve comunque spiegare in modo specifico come tale revisione incida sulla singola unità immobiliare.
- La motivazione del provvedimento di riclassamento non può limitarsi a formule generiche o al solo richiamo della microzona: devono essere indicati gli elementi concreti, tra quelli rilevanti ai sensi della normativa catastale, che hanno determinato il diverso classamento del bene.
- Ai fini della motivazione del nuovo classamento rilevano non solo il fattore posizionale e il contesto urbano-ambientale, ma anche le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare; la loro omissione può determinare l'illegittimità dell'avviso.
- Quando l'atto catastale è fondato su una revisione "di massa" della microzona, il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni effettive del provvedimento, non essendo sufficiente un richiamo astratto al miglioramento generale della zona.
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