Cassazione Civile, Ordinanza n. 24564/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore locale)
La controversia
La controversia nasce dal procedimento promosso dal Ministero dell'interno per ottenere la declaratoria di incandidabilità, ai sensi dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, nei confronti di alcuni ex amministratori di un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando l'incandidabilità di due amministratori e respingendola per una terza ex assessora. In appello, il Ministero aveva impugnato la decisione chiedendo di estendere la misura anche alla terza amministratrice e di ampliarne l'ambito elettorale; gli altri interessati avevano proposto reclami per ottenere il rigetto integrale della misura. La Corte di appello aveva rigettato i reclami degli amministratori, accolto quello ministeriale e applicato l'incandidabilità anche all'ex assessora, oltre che estenderla alle elezioni politiche ed europee e ai due turni successivi allo scioglimento. In cassazione, la ricorrente principale ha dedotto: 1) tardività del reclamo del Ministero, assumendo che il termine breve di cui all'art. 739 c.p.c. fosse decorso dalla notifica del suo reclamo; 2) violazione dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, travisamento dei documenti e omessa pronuncia, per l'asserita incomprensibilità della proposta ministeriale e per il mancato riferimento nominativo alla sua persona; 3) insussistenza di condotte a lei riferibili, perché era cessata dalla carica prima di alcuni fatti e perché altre vicende sarebbero state estranee alle sue deleghe. I ricorsi incidentali hanno riproposto la tardività del reclamo ministeriale e contestato, rispettivamente, l'applicazione della misura alla terza amministratrice e la sussistenza dei presupposti per l'incandidabilità degli altri amministratori, con doglianze su motivazione, prova, nesso tra condotte e cariche rivestite, nonché sui poteri/doveri del sindaco e sulla legittimità di alcune omissioni contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di tutti e tre i ricorsi, ritenendo tardivo il reclamo del Ministero dell'interno: la notificazione dell'impugnazione principale proposta dalla parte soccombente equivale, per le altre parti del giudizio, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione incidentale. Sono stati quindi respinti gli ulteriori motivi degli amministratori, mentre è stato dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale dell'amministratrice che era stata esclusa in primo grado dalla misura. Conseguentemente, il decreto della Corte di appello è stato cassato senza rinvio limitatamente alle statuizioni fondate sul reclamo ministeriale, cioè quanto all'estensione della misura all'ex assessora e all'ampliamento della stessa alle elezioni politiche, europee e al secondo turno successivo allo scioglimento del Comune. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza e per le ragioni connesse alla questione processuale decisa conformemente a giurisprudenza recente.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il termine breve per impugnare decorra anche dalla notificazione dell'impugnazione principale, che equivale alla notificazione della sentenza per le altre parti ai fini della decorrenza del termine breve.
termine lungo di sei mesi
In assenza di notificazione della sentenza, opera il termine lungo; ma nel caso concreto la notificazione dell'impugnazione principale ha fatto decorrere il termine breve per le altre parti, rendendo tardivo il reclamo ministeriale.
La notificazione dell'impugnazione realizza la situazione contemplata dalla norma, con effetti sulla decorrenza del termine breve per le ulteriori impugnazioni.
La Corte collega alla notificazione dell'impugnazione principale il decorso del termine breve per l'impugnazione incidentale delle altre parti.
La notificazione dell'impugnazione principale fa decorrere il termine breve per l'appello incidentale delle altre parti.
art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000
La misura dell'incandidabilità è autonoma rispetto al processo penale e può essere applicata quando l'amministratore, anche solo per colpa, abbia omesso i doveri di vigilanza, indirizzo e controllo, rendendo possibile l'ingerenza delle consorterie criminali.
La Corte esclude che la proposta ministeriale di scioglimento debba rispettare i requisiti ordinari di editio actionis propri dell'atto introduttivo comune.
Anche un'ipotetica nullità dell'atto introduttivo non determinerebbe automaticamente la regressione del procedimento al primo giudice, perché la rimessione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti.
La rimessione al primo giudice, ove ricorressero i presupposti, opererebbe nei limiti previsti dalla norma.
Il sindaco è tenuto a sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; l'omissione di controlli può assumere rilievo ai fini dell'incandidabilità.
art. 54, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 267/2000
È richiamato tra i doveri di vigilanza e controllo la cui violazione può rilevare nella misura interdittiva.
È richiamato per delimitare i poteri/doveri di direzione e controllo rilevanti nella valutazione della condotta dell'amministratore.
art. 78, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
Impone al singolo amministratore un comportamento improntato a imparzialità e buon andamento, con obbligo di vigilare sulle infiltrazioni criminali nelle attività connesse alla gestione affidata.
art. 109, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
La revoca degli incarichi dirigenziali non è esclusa in modo assoluto; la dedotta impossibilità di rimozione del funzionario non è, di per sé, decisiva.
art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della possibilità di rotazione, ma la censura è dichiarata nuova e inammissibile perché richiedeva accertamenti di fatto.
È richiamato nei motivi, senza che la Corte ne sviluppi una autonoma ratio decisoria.
Richiamato nei motivi relativi all'onere della prova; la Corte osserva che alcune doglianze miravano in realtà a rimettere in discussione il giudizio di fatto del merito.
La Corte rileva che non è stato prospettato, nel ricorso, un vero vizio di omessa pronuncia riferibile alla decisione di merito.
Le doglianze che si limitano a critiche generiche o a una diversa lettura del materiale istruttorio non integrano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
In sede di legittimità non sono proponibili nuove questioni che richiedano accertamenti di fatto, salvo le eccezioni previste dalla norma.
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione principale proposta da una parte soccombente fa decorrere, per tutte le altre parti del giudizio, il termine breve per le impugnazioni ulteriori, equiparandosi alla notificazione della sentenza ai fini degli artt. 330, 333 e 343 c.p.c.
- Nel procedimento per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, la proposta del Ministero dell'interno costituisce l'atto introduttivo speciale e il giudizio ha autonomia rispetto al processo penale; non occorre che la condotta amministrativa integri un reato, essendo sufficiente una gestione colposa o omissiva che abbia agevolato l'ingerenza criminale.
- Ai fini dell'incandidabilità non è necessario un nesso diretto e personale con singoli atti illeciti se, in una valutazione unitaria delle risultanze, l'amministratore è venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo, anche solo per colpa, in un contesto di infiltrazione mafiosa.
- L'amministratore locale non può sottrarsi a responsabilità invocando la formale competenza di altri uffici o la preesistenza di fenomeni patologici: la mancata adozione delle misure di contrasto e di controllo su attività esposte alle pressioni criminali può integrare il presupposto della misura interdittiva.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di merito in una questione nuova che presupponga accertamenti fattuali ulteriori; il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'individuazione di uno specifico fatto storico decisivo, non una mera rivalutazione delle prove.
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