Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25195/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio contestava un maggior reddito d'impresa connesso alla cessione di azienda e recuperava imposte dirette e IVA. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione: aveva ritenuto legittima l'emissione anticipata dell'avviso, valorizzando il fatto che la documentazione richiesta al contribuente era stata trasmessa solo a ridosso della scadenza del termine di decadenza; inoltre aveva ritenuto non idonea la documentazione tardivamente prodotta a giustificare i costi dedotti, anche perché una fattura passiva risultava falsa in quanto emessa da impresa già fallita. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che l'invito ex art. 32 d.P.R. 600/1973 a produrre la documentazione era stato ricevuto solo il 12.12.2008; 2) violazione di varie norme tributarie e dello Statuto del contribuente, assumendo che l'Ufficio non potesse fondare l'accertamento su presunzioni e sulla prossimità della decadenza se il termine di 15 giorni per rispondere all'invito non era ancora decorso, per una situazione di urgenza determinata dalla stessa Amministrazione; 3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la contestazione dell'inidoneità della documentazione a provare i costi fosse una nuova eccezione proposta solo in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il terzo motivo ritenendolo infondato: la contestazione dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta dal contribuente è stata qualificata come mera difesa, non come eccezione in senso stretto, e quindi non soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta anche da una ratio decidendi autonoma e non censurata: la CTR aveva infatti valutato nel merito la documentazione giustificativa, reputandola comunque inadeguata a dimostrare l'effettività dei costi ripresi a tassazione. Di conseguenza il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    il motivo è stato proposto per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma è rimasto assorbito/inammissibile per difetto di interesse rispetto alla ratio autonoma non censurata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali tributarie

  • art. 32, commi 1, n. 3), e 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione all'invito al contribuente a produrre documentazione e al termine di 15 giorni per l'adempimento

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato dal ricorrente per contestare il ricorso alle presunzioni nell'accertamento del reddito

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    richiamato nel motivo di ricorso come norma violata

  • art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale

    richiamato nel motivo di ricorso come norma violata

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese, quali la contestazione dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 11223 del 31/05/2016

    richiamata come precedente sul perimetro del divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario

  • Cass. n. 12614 del 22/05/2018

    richiamata come precedente secondo cui la contestazione della valenza probatoria della documentazione è mera difesa

  • Cass. n. 18641 del 27/07/2017

    richiamata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte

  • Cass. n. 2108 del 14/02/2012

    richiamata sul medesimo principio delle rationes autonome

  • Cass. n. 22753 del 03/11/2011

    richiamata sul medesimo principio delle rationes autonome

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, cioè i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa fiscale o i vizi di validità dell'atto; non si estende alle mere difese, tra cui la contestazione dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla controparte.
  • La contestazione della prova addotta dal contribuente per giustificare i costi non amplia l'oggetto del giudizio e può essere proposta anche in appello, perché incide sulla dimostrazione del fatto costitutivo della deduzione fiscale.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a fondarla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola determina l'inammissibilità per difetto di interesse delle censure residue.
  • La deduzione di vizi procedurali dell'accertamento non consente l'annullamento della sentenza se resta ferma una distinta ratio di merito fondata sull'inidoneità della prova documentale a dimostrare i costi contestati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.