Cassazione Civile, Ordinanza n. 25195/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio contestava un maggior reddito d'impresa connesso alla cessione di azienda e recuperava imposte dirette e IVA. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione: aveva ritenuto legittima l'emissione anticipata dell'avviso, valorizzando il fatto che la documentazione richiesta al contribuente era stata trasmessa solo a ridosso della scadenza del termine di decadenza; inoltre aveva ritenuto non idonea la documentazione tardivamente prodotta a giustificare i costi dedotti, anche perché una fattura passiva risultava falsa in quanto emessa da impresa già fallita. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che l'invito ex art. 32 d.P.R. 600/1973 a produrre la documentazione era stato ricevuto solo il 12.12.2008; 2) violazione di varie norme tributarie e dello Statuto del contribuente, assumendo che l'Ufficio non potesse fondare l'accertamento su presunzioni e sulla prossimità della decadenza se il termine di 15 giorni per rispondere all'invito non era ancora decorso, per una situazione di urgenza determinata dalla stessa Amministrazione; 3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la contestazione dell'inidoneità della documentazione a provare i costi fosse una nuova eccezione proposta solo in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo ritenendolo infondato: la contestazione dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta dal contribuente è stata qualificata come mera difesa, non come eccezione in senso stretto, e quindi non soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta anche da una ratio decidendi autonoma e non censurata: la CTR aveva infatti valutato nel merito la documentazione giustificativa, reputandola comunque inadeguata a dimostrare l'effettività dei costi ripresi a tassazione. Di conseguenza il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
il motivo è stato proposto per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma è rimasto assorbito/inammissibile per difetto di interesse rispetto alla ratio autonoma non censurata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali tributarie
art. 32, commi 1, n. 3), e 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione all'invito al contribuente a produrre documentazione e al termine di 15 giorni per l'adempimento
art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal ricorrente per contestare il ricorso alle presunzioni nell'accertamento del reddito
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata
art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese, quali la contestazione dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Cass. n. 11223 del 31/05/2016
richiamata come precedente sul perimetro del divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario
Cass. n. 12614 del 22/05/2018
richiamata come precedente secondo cui la contestazione della valenza probatoria della documentazione è mera difesa
Cass. n. 18641 del 27/07/2017
richiamata sul principio delle rationes decidendi autonome e della necessità di censurarle tutte
Cass. n. 2108 del 14/02/2012
richiamata sul medesimo principio delle rationes autonome
Cass. n. 22753 del 03/11/2011
richiamata sul medesimo principio delle rationes autonome
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, cioè i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa fiscale o i vizi di validità dell'atto; non si estende alle mere difese, tra cui la contestazione dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla controparte.
- La contestazione della prova addotta dal contribuente per giustificare i costi non amplia l'oggetto del giudizio e può essere proposta anche in appello, perché incide sulla dimostrazione del fatto costitutivo della deduzione fiscale.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a fondarla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola determina l'inammissibilità per difetto di interesse delle censure residue.
- La deduzione di vizi procedurali dell'accertamento non consente l'annullamento della sentenza se resta ferma una distinta ratio di merito fondata sull'inidoneità della prova documentale a dimostrare i costi contestati.
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