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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38

Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Normativa italiana26G00057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce modifiche tributarie su IVA, lavoratori impatriati e marittimi, avviamento negativo, dividendi e PEX, bollo, ritenute e riscossione; prevede agevolazioni e contributi per imprese, agricoltura, artigianato, settore marittimo e America’s Cup, oltre a riduzioni temporanee delle accise. Stabilisce scadenze specifiche per il 2026-2028 e una definizione agevolata di carichi locali affidati dal 2000 al 2023.

Misure fiscali, agevolazioni alle imprese e interventi urgenti per settori economici e pubbliche amministrazioni

Misure fiscali e sostegno a imprese e contribuenti

Il decreto interviene su diversi tributi e procedure di riscossione e introduce sostegni mirati per imprese e specifici settori economici. Le misure hanno decorrenze differenziate: alcune sono permanenti, altre limitate al 2026-2028 o subordinate a termini di presentazione e utilizzo.

IVA sulle operazioni permutative e sulle dazioni di pagamento

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 11 del DPR n. 633/1972, la base imponibile è il valore monetario dei beni e servizi oggetto di ciascuna operazione, determinato dal contratto. Tale valore non può comunque essere inferiore ai costi complessivamente riferibili alle cessioni e prestazioni di ciascuna parte, determinati al momento dell’operazione. La stessa regola è introdotta nel testo unico IVA, con riferimento alle operazioni indicate dall’articolo 30.

La disciplina si applica alle operazioni eseguite in attuazione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi, fino all’entrata in vigore della legge di conversione, i comportamenti conformi alle disposizioni previgenti o a quelle della legge n. 199/2025, secondo che i contratti siano stati stipulati prima o dal 1° gennaio 2026. Non spettano rimborsi né variazioni dell’imposta già liquidata. Sono abrogati i commi 138 e 139 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025.

Regimi fiscali di lavoratori impatriati e marittimi

La disciplina di coordinamento relativa ai regimi agevolativi per i lavoratori impatriati viene estesa anche al regime previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023. La modifica riguarda i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Sono esclusi dalla base imponibile IRPEF i redditi di lavoro dipendente dei lavoratori marittimi residenti in Italia imbarcati per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi su navi con bandiera estera, diverse da quelle già individuate dalla normativa richiamata e annotate nell’apposito elenco. Per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi non si applica il criterio convenzionale previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, TUIR. È inoltre abrogato il comma 5 dell’articolo 5 della legge n. 88/2001.

I redditi marittimi esclusi dalla tassazione continuano tuttavia a rilevare quando norme vigenti collegano la spettanza o la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici, anche non tributari, al possesso di requisiti reddituali.

Riscossione presso le pubbliche amministrazioni

La verifica prevista dall’articolo 48-bis, comma 1-ter, del DPR n. 602/1973 è circoscritta ai pagamenti per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, in sostituzione del riferimento a pagamenti «di qualunque ammontare».

Avviamento negativo nelle cessioni d’azienda

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, la differenza negativa tra corrispettivo e valore dei beni e rapporti giuridici che costituiscono l’azienda o il ramo d’azienda, nelle operazioni contemplate dall’articolo 1, comma 237, della legge n. 234/2021, concorre al reddito limitatamente alla quota rilevata a conto economico, in cinque quote costanti: nell’esercizio di rilevazione e nei quattro successivi. La medesima ripartizione vale ai fini IRAP, per la determinazione del valore della produzione netta. Le regole si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Agevolazioni su proventi finanziari e investimenti

Gli interessi e gli altri proventi di obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi del TUB sono esenti dall’imposta sostitutiva. L’esenzione opera per i proventi corrisposti dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2028.

È eliminato, dalla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per investimenti in beni strumentali, il requisito che i beni siano prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo. La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing è inoltre inserita tra gli elementi considerati nella disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale secondo le modifiche apportate al decreto legislativo n. 13/2024.

Concordato preventivo biennale

Per la determinazione delle proposte di concordato, in relazione al livello di affidabilità fiscale del periodo d’imposta precedente, sono introdotte le seguenti percentuali:

  • 30 per cento per un livello pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 35 per cento per un livello pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Per il 2026 i programmi informatici necessari sono resi disponibili entro il 15 maggio. Per il biennio 2026-2027, il termine per aderire è fissato al 31 ottobre 2026, oppure all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Crediti d’imposta e contributi per imprese e settori produttivi

Alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste per gli investimenti agevolati e hanno ricevuto dal GSE conferma della sussistenza dei requisiti tecnici e dell’esaurimento delle risorse spetta, nel 2026, un credito d’imposta pari all’89,77 per cento di quello richiesto per investimenti in beni degli allegati A e B alla legge n. 232/2016 e per spese di formazione. Il limite complessivo è 1.302,3 milioni di euro. Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunica ai beneficiari il credito utilizzabile, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, dopo cinque giorni dalla comunicazione e non oltre il 31 dicembre 2026. Non concorre al reddito né alla base imponibile IRAP e non si applicano i limiti quantitativi indicati dalla norma; restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni attuative e di controllo della disciplina originaria.

Alle medesime imprese è concesso un ulteriore contributo per spese, risultanti dalle comunicazioni, relative a impianti per l’autoproduzione di energia elettrica rinnovabile destinata all’autoconsumo, sistemi di accumulo e certificazioni contabili, energetiche e di conformità al principio DNSH. Il contributo è proporzionale alle spese e non può superare, per ciascuna istanza, il credito richiesto per le spese corrispondenti. I limiti sono 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. L’erogazione compete al Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base dei dati GSE, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il contributo non concorre al reddito né alla base imponibile IRAP.

Per le imprese artigiane è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo per agevolare l’accesso al credito in regime de minimis, mediante contributi in conto interessi relativi a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale. La dotazione è di 20 milioni di euro nel 2027 e 30 milioni nel 2028. Un decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, definirà funzionamento, gestione e criteri di accesso.

Settore marittimo e infrastrutture portuali

In via interpretativa, gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso l’efficientamento energetico e la riqualificazione di navi esistenti, nonché l’applicazione di tecnologie innovative, di propulsione a zero emissioni e di generazione, devono essere realizzati presso cantieri navali situati nell’Unione europea.

Per il potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino, con particolare riguardo al completamento della banchina nord funzionale ai progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico e alla salvaguardia occupazionale, sono stanziati 30 milioni di euro per il 2027 e 62 milioni per il 2028. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura progettazione e realizzazione in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy; l’erogazione richiede la presentazione del quadro economico, dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e dei codici CUP.

America’s Cup 2027

Le persone giuridiche con sede legale in Italia costituite dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, nonché le stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell’evento, sono esentate da IRES e IRAP per le attività istituzionali direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all’evento, svolte dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027. È richiesta una contabilità separata.

Per gli anni 2026 e 2027, i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo dei non residenti per prestazioni direttamente correlate all’evento non sono imponibili ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute o imposte sostitutive. Per i soggetti già residenti in Italia e per quelli che vi trasferiscono la residenza nel periodo per svolgere tali attività, gli stessi redditi concorrono al reddito complessivo nella misura del 35 per cento. I benefici non sono cumulabili con i regimi per impatriati, ricercatori e docenti, neo-residenti e pensionati esteri indicati dalla norma.

Accise e sorveglianza dei prezzi dei carburanti

Dall’8 aprile al 1° maggio 2026 le accise sono rideterminate come segue:

  • benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • GPL usato come carburante: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi;
  • gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Per il medesimo periodo, l’aliquota per HVO e biodiesel immessi in consumo tal quali come carburanti e conformi alle condizioni richiamate dalla normativa europea è fissata a 472,90 euro per 1.000 litri.

Dal 30 giugno 2026, quando il Garante per la sorveglianza dei prezzi rileva, in occasione di eventi straordinari o particolari condizioni socio-economiche locali o internazionali, una possibile tendenza all’aumento dei prezzi dei carburanti, trasmette una relazione scritta al Ministro delle imprese e del made in Italy. Su segnalazione del Garante, il Ministro può attivare con decreto lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione.

Credito d’imposta per carburanti delle imprese agricole

Alle imprese agricole è riconosciuto, entro il limite di spesa previsto per il 2026 di 90 milioni di euro, un credito d’imposta fino al 20 per cento delle spese, al netto dell’IVA, sostenute da marzo a maggio 2026 per gasolio e benzina destinati ai mezzi utilizzati nell’attività agricola, compreso il riscaldamento di serre per la coltivazione di piante orticole. Le spese devono essere comprovate da fatture.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026; non concorre al reddito o alla base imponibile IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione richiamati dalla norma. È cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi solo se il cumulo non supera la spesa sostenuta. Un decreto ministeriale da adottare entro il 3 maggio 2026 disciplina concessione, documentazione, revoca e controlli, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Internazionalizzazione e rincaro dei costi energetici

Entro le disponibilità del fondo rotativo previsto dal decreto-legge n. 251/1981, fino a 800 milioni di euro, il cofinanziamento a fondo perduto connesso ai finanziamenti agevolati per iniziative di transizione digitale o ecologica può essere incrementato fino al 20 per cento. Per le PMI la percentuale può arrivare al 30 per cento.

La misura riguarda domande presentate entro il 31 dicembre 2026 da imprese che abbiano subito effetti negativi per il rincaro dei costi energetici oppure una diminuzione di fatturato o flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. Le erogazioni sono autorizzate entro 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni per il 2027. Il Comitato agevolazioni può definire i criteri di verifica e le modalità applicative.

Ritenute, premi sportivi e agenzie di viaggio

Il differimento previsto per l’applicazione della ritenuta sulle provvigioni è spostato dal 1° marzo al 1° maggio 2026. Le disposizioni in materia di ritenute sono estese alle agenzie di viaggio e turismo limitatamente ai compensi, comunque denominati, percepiti per vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone.

Per le somme corrisposte agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2026, non si applica la ritenuta alla fonte se il totale attribuito dal sostituto d’imposta al medesimo beneficiario nel periodo non supera 300 euro. Se supera tale soglia, l’intero ammontare è assoggettato a ritenuta. La disciplina dei proventi delle attività commerciali è inoltre coordinata per riferirla alle associazioni e società sportive dilettantistiche individuate dal decreto legislativo n. 36/2021.

Riscossione, riconsegna dei carichi e definizione agevolata locale

Per determinati carichi affidati alla riscossione, per i quali siano già trascorsi 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto previsto dalla disciplina di riferimento. La disposizione è inserita sia nel decreto legislativo n. 110/2024 sia nel testo unico in materia di versamenti e riscossione.

Per le fattispecie indicate alle lettere a) e c) della legge n. 199/2025, la disciplina del mancato o insufficiente versamento è estesa al tardivo versamento superiore a cinque giorni. È inoltre corretto un riferimento normativo concernente il soggetto ministeriale competente.

La definizione agevolata prevista dalla legge n. 199/2025 è estesa, se regioni ed enti locali ne dispongono l’applicazione con i propri atti, ai debiti tributari e non tributari derivanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la definizione riguarda soltanto interessi e aggio.

Le principali scadenze sono:

  • entro il 15 giugno 2026 l’agente della riscossione rende disponibili le modalità per la comunicazione degli atti degli enti;
  • entro il 31 luglio 2026 gli enti comunicano i provvedimenti all’agente della riscossione;
  • dal 15 ottobre 2026 l’agente mette a disposizione nell’area riservata i dati dei carichi definibili e pubblica le modalità telematiche di adesione;
  • la dichiarazione di adesione può essere presentata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 e integrata entro quest’ultima data;
  • l’agente invia la comunicazione delle somme dovute entro il 28 febbraio 2027;
  • il pagamento in unica soluzione scade il 31 marzo 2027; in alternativa è consentito il pagamento in massimo 54 rate bimestrali, con interessi annui del 3 per cento dal 1° aprile 2027. Le rate scadono, per il 2027, il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; dal 2028, il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

I provvedimenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e sono trasmessi al MEF entro il 30 settembre 2026 ai soli fini statistici.

Imposta provinciale di trascrizione e tariffa del servizio idrico

L’imposta provinciale di trascrizione è estesa alle formalità di registrazione previste dall’articolo 93-bis, comma 2, del Codice della strada. Per i soggetti che operano professionalmente nel noleggio, il gettito è attribuito in base alla sede in cui si svolge principalmente la gestione ordinaria dell’attività quando diversa dalla sede legale. Per le persone giuridiche estere con più sedi secondarie in Italia rileva la sede secondaria in cui si svolge tale gestione.

Le comunicazioni alla camera di commercio sulla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I soggetti già iscritti devono aggiornare i dati del REA entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione; in mancanza, si applica il criterio ordinario previsto dalla norma.

La richiesta dell’imposta non versata o versata parzialmente deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso può essere richiesto entro cinque anni dal pagamento o dal momento in cui è accertato il diritto alla restituzione e deve essere eseguito entro 180 giorni dall’istanza. Province e città metropolitane possono accedere senza oneri aggiuntivi alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile, secondo modalità da disciplinare con decreto entro il 31 dicembre 2026. È abrogato il comma 10 dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 446/1997.

La riscossione volontaria e coattiva della tariffa del servizio idrico può essere affidata, mediante procedura ad evidenza pubblica, a soggetti pubblici o privati iscritti nella sezione prima dell’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997.

Proroga di norme regionali e imposta provinciale

Per le regioni che hanno adeguato la propria legislazione alla precedente decorrenza del 1° gennaio 2026 delle norme richiamate dal decreto-legge n. 200/2025, restano prorogate le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2025 fino alla nuova data prevista dal medesimo decreto-legge.

Dividendi e participation exemption

Dal 1° gennaio 2026 vengono ripristinate, con modifiche, le regole di esclusione dei dividendi e di participation exemption, abrogando i commi da 51 a 55 della legge n. 199/2025 e le restrizioni introdotte nei relativi articoli del TUIR.

Per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, gli utili da partecipazioni, strumenti finanziari similari alle azioni e specifici contratti concorrono al reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento nell’esercizio di percezione. Per i soggetti IRES, gli utili distribuiti da società ed enti residenti indicati dal TUIR sono esclusi dal reddito per il 95 per cento del loro ammontare. Sono rimosse specifiche condizioni di partecipazione e soglie di valore fiscale previste dalla disciplina abrogata. La participation exemption è estesa, alle condizioni stabilite per le partecipazioni, anche alle plusvalenze relative a titoli e strumenti finanziari similari alle azioni e ai contratti contemplati dalla norma; gli utili da contratti che non soddisfano i requisiti richiamati concorrono invece integralmente al reddito.

Sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a imposta sul reddito in Stati UE o SEE inclusi nelle liste previste dalla normativa si applica una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20 per cento, per le partecipazioni e gli strumenti e contratti indicati, purché non riferibili a stabili organizzazioni in Italia. Le disposizioni sono coordinate anche nel testo unico in materia di versamenti e riscossione.

Imposta di bollo sui conti correnti

L’imposta di bollo applicabile agli estratti conto e ai rendiconti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche è elevata da 100 a 118 euro. L’importo si applica agli estratti conto e rendiconti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Trasferimento di immobili ad ACI

È fornita un’interpretazione autentica dell’articolo 35, comma 11, della legge n. 182/2025: il trasferimento all’Automobile Club d’Italia della proprietà degli immobili della società in house ACI Progei, nell’ambito della liquidazione, è esente da qualsiasi imposta diretta o indiretta e da ogni altro tributo o diritto. Il testo disponibile precisa che non sono rimborsabili imposte o versamenti già effettuati, ma la disposizione riportata si interrompe dopo tale previsione.

Decorrenze e limiti temporali delle ulteriori misure

Il contributo previsto per determinate spedizioni di beni importati non si applica ai beni importati prima del 1° dicembre 2026. Le esenzioni e agevolazioni per l’America’s Cup riguardano il periodo 2026-2027; le riduzioni delle accise si applicano dall’8 aprile al 1° maggio 2026; le agevolazioni per i premi sportivi valgono fino al 31 dicembre 2026. Le ulteriori decorrenze e scadenze sono indicate nelle sezioni tematiche pertinenti.

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