DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 2024, n. 13
Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto legislativo riorganizza il procedimento di accertamento e l’accertamento con adesione, introducendo nuove modalità di contraddittorio, adesione ai verbali di constatazione e disciplina degli atti di recupero. Regola l’analisi del rischio mediante banche dati e strumenti probabilistici, la cooperazione fiscale internazionale, i domicili digitali e alcune misure anti-frode IVA. Modifica inoltre termini e procedure sull’imposta sulle assicurazioni.
Riforma dell’accertamento tributario, dell’analisi del rischio e dei controlli fiscali
Riforma dell’accertamento e dei controlli fiscali
Il provvedimento attua la delega per la riforma fiscale intervenendo sul procedimento accertativo, sull’accertamento con adesione, sul recupero dei crediti indebitamente compensati, sull’analisi del rischio fiscale e sulla cooperazione amministrativa nazionale e internazionale. Le disposizioni incidono principalmente sul decreto legislativo n. 218/1997, sul decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e sulla disciplina IVA.
Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo
L’accertamento delle imposte sui redditi, dell’IVA e il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da precedenti accertamenti possono essere definiti mediante adesione del contribuente.
Lo schema di atto comunicato per il contraddittorio preventivo deve contenere, oltre all’invito a presentare osservazioni, anche l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione. Tale invito deve essere inserito anche negli avvisi di accertamento o rettifica e negli atti di recupero non soggetti al contraddittorio preventivo.
Per gli atti non soggetti a contraddittorio preventivo, il contribuente può presentare l’istanza di adesione entro il termine per proporre ricorso, anche in assenza dell’invito a comparire. Per gli atti preceduti dalla comunicazione dello schema di atto:
- l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema;
- è possibile presentarla anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’atto definitivo;
- in quest’ultimo caso, il termine per impugnare l’atto è sospeso per 30 giorni;
- chi abbia già presentato l’istanza entro i 30 giorni dallo schema non può presentarne una ulteriore dopo la notifica dell’atto.
Resta possibile avviare concordemente il procedimento di adesione quando, all’esito delle osservazioni, emergano i relativi presupposti. Se l’istanza è presentata dopo la notifica dell’atto definitivo, l’ufficio non è tenuto a considerare elementi di fatto diversi da quelli già dedotti nelle osservazioni o contenuti nell’atto impositivo.
Adesione ai verbali di constatazione
Il contribuente può aderire ai verbali di constatazione redatti ai sensi della legge n. 4/1929:
- senza condizioni;
- subordinatamente alla correzione di errori manifesti.
L’adesione deve riguardare l’intero contenuto del verbale e deve essere comunicata entro 30 giorni dalla consegna, sia all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale sia all’organo che lo ha redatto.
In caso di adesione condizionata, l’organo verbalizzante può correggere gli errori entro i 10 giorni successivi alla comunicazione, aggiornando il verbale e informando il contribuente e l’Agenzia delle entrate. I termini per l’accertamento sono sospesi fino alla comunicazione dell’adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale.
L’Agenzia delle entrate deve notificare l’atto di definizione dell’accertamento parziale entro 60 giorni dalla comunicazione dell’adesione, oppure dalla comunicazione dell’avvenuta correzione nel caso di adesione condizionata. Le sanzioni sono ridotte alla metà. Le somme devono essere versate secondo le modalità previste per l’accertamento con adesione; sulle rate successive alla prima maturano interessi legali. In caso di mancato pagamento, le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo.
Inviti a comparire e proroga dei termini
Gli inviti a comparire possono essere comunicati d’ufficio contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento, dell’avviso di rettifica o dell’atto di recupero nei casi previsti, oppure su istanza del contribuente.
Quando tra la data fissata per la comparizione e la scadenza del termine di decadenza dell’amministrazione intercorrono meno di 90 giorni, il termine per notificare l’atto impositivo è prorogato automaticamente di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.
Atti di recupero dei crediti
È disciplinato uno specifico atto di recupero per crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, anche parzialmente, in compensazione tramite modello F24. L’atto deve essere motivato e notificato dall’ufficio competente, ferma la possibilità di ulteriori accertamenti nei termini previsti per i singoli tributi.
Gli atti relativi a crediti non spettanti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’utilizzo. Per i crediti inesistenti il termine è quello dell’ottavo anno successivo all’utilizzo.
Per il recupero di tributi, contributi, agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti e cessioni di crediti d’imposta prive dei requisiti, si applica, salvo termini più ampi già previsti, il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione.
Il pagamento deve essere effettuato integralmente entro il termine per proporre ricorso e non può essere eseguito mediante compensazione. In caso di mancato pagamento, le somme possono essere iscritte a ruolo anche se l’atto non è definitivo. Le relative controversie sono soggette alla disciplina del processo tributario.
Rateazione e compensazione
Per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non sono ammesse né la rateazione né la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
Analisi del rischio fiscale e utilizzo delle banche dati
L’analisi del rischio è definita come il processo che utilizza modelli e tecniche deterministiche o probabilistiche per individuare la probabilità di verificazione di un rischio fiscale e, ove possibile, prevederne le conseguenze. Il rischio fiscale consiste nella violazione, colposa o dolosa, di norme tributarie o nel contrasto con i principi e le finalità dell’ordinamento tributario.
Sono distinti:
- i criteri selettivi, che identificano condotte idonee a concretizzare un rischio fiscale;
- gli indicatori di rischio desunti o derivati, ottenuti mediante profilazione dei contribuenti;
- l’analisi deterministica, basata su relazioni non probabilistiche e criteri selettivi predeterminabili;
- l’analisi probabilistica, che può utilizzare intelligenza artificiale e statistica inferenziale per individuare rischi anche non noti a priori.
I risultati dell’analisi possono essere impiegati per prevenire e contrastare evasione, frode e abuso del diritto, stimolare l’adempimento spontaneo e svolgere controlli preventivi.
L’Agenzia delle entrate può utilizzare e interconnettere le informazioni presenti nelle proprie banche dati, negli archivi e registri pubblici e nell’Anagrafe tributaria, comprese le informazioni relative ai rapporti finanziari e quelle memorizzate ai fini della fatturazione elettronica, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali. Analoghe facoltà sono riconosciute alla Guardia di finanza nei limiti della normativa applicabile.
Un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, deve definire le limitazioni all’esercizio dei diritti degli interessati, il contenuto minimo delle informazioni e le misure di tutela dei diritti e delle libertà personali.
Agenzia delle entrate e Guardia di finanza possono condividere informazioni e risorse informatiche mediante protocolli d’intesa e costituire unità integrate di analisi del rischio, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, sulla riservatezza e sul segreto.
Cooperazione fiscale internazionale
È riorganizzato lo scambio di informazioni con le autorità fiscali degli Stati membri dell’Unione europea e delle giurisdizioni terze con cui siano vigenti trattati sullo scambio di informazioni. Lo scambio riguarda le informazioni necessarie al corretto accertamento delle imposte.
Le informazioni possono essere rifiutate quando rivelino segreti commerciali, industriali o professionali, processi commerciali o informazioni contrarie all’ordine pubblico, oppure quando l’autorità richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti. Le informazioni scambiate devono essere trattate e mantenute segrete secondo la normativa europea e internazionale applicabile.
Sono introdotti o riordinati strumenti di cooperazione avanzata, tra cui:
- presenza di funzionari fiscali esteri negli uffici amministrativi italiani;
- partecipazione di funzionari esteri alle indagini amministrative, anche mediante strumenti elettronici;
- controlli simultanei svolti nei rispettivi territori da più amministrazioni fiscali;
- verifiche congiunte tra amministrazioni di Stati membri.
Nei controlli simultanei l’amministrazione italiana deve comunicare l’adesione o il rifiuto entro 60 giorni dalla proposta estera. Nelle verifiche congiunte, l’esito deve essere notificato ai soggetti interessati entro 60 giorni dall’emissione della relazione finale, insieme a una copia della relazione. I funzionari esteri non possono esercitare poteri superiori a quelli previsti dalla legislazione del proprio Stato e ai contribuenti devono essere riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli previsti nei controlli ordinari.
Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale
Gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria, compresi quelli soggetti a notificazione, possono essere inviati direttamente al domicilio digitale risultante dagli indici pubblici competenti.
Sono utilizzati:
- l’IPA per pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi;
- l’INI-PEC per imprese e professionisti iscritti nei relativi registri;
- l’INAD per persone fisiche, professionisti e altri enti privati non soggetti a iscrizione in albi, elenchi o registro delle imprese;
- il domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal destinatario.
Se la casella risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo dopo almeno 7 giorni. Se anche il secondo tentativo fallisce o il domicilio non è valido o attivo, si applicano le ordinarie modalità di notificazione per persone fisiche e soggetti pubblici; per imprese e professionisti iscritti all’INI-PEC è previsto il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere e la pubblicazione dell’avviso per 15 giorni, con comunicazione mediante raccomandata.
La notificazione si perfeziona per il notificante al momento della ricevuta di accettazione e per il destinatario alla consegna. Nel caso di deposito e pubblicazione sul sito InfoCamere, si perfeziona per il destinatario il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Anche le cartelle di pagamento e le comunicazioni dell’agente della riscossione possono essere notificate o inviate secondo le regole del domicilio digitale.
Misure anti-frode in materia IVA
Per i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti sono previsti requisiti soggettivi specifici. Un decreto ministeriale dovrà stabilire i casi nei quali il rappresentante fiscale può operare solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero dei soggetti rappresentati.
I soggetti non residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo che operano tramite rappresentante fiscale devono prestare una garanzia per essere inclusi nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. Il rappresentante fiscale deve verificare la completezza e la corrispondenza della documentazione e delle informazioni trasmesse dal contribuente.
La violazione di tali obblighi da parte del rappresentante fiscale comporta una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro. Non si applica il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 472/1997.
Imposta sui premi di assicurazione
Per le denunce relative all’imposta sui premi di assicurazione, quelle presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ferma l’applicazione delle sanzioni per il ritardo. Le denunce presentate oltre tale termine sono considerate omesse, ma restano titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili dichiarati.
In caso di denuncia infedele, l’azione dello Stato per imposte, interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia infedele.
Abrogazioni e oneri finanziari
A decorrere dalla data prevista dall’articolo 41, comma 2, sono abrogate alcune disposizioni previgenti in materia di atti di recupero, restando salvi gli effetti degli atti già emessi. I riferimenti alle disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alla nuova disciplina degli atti di recupero.
L’attuazione del provvedimento, salvo l’intervento specificamente escluso dalla clausola, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni operano con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 30 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 5 feb 2024DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 2024, n. 20
- Decreto legislativo · 22 feb 2024DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2024, n. 26
- Decreto legislativo · 29 gen 2024DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2024, n. 8
- Decreto legislativo · 8 mar 2024DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2024, n. 46
- Decreto legislativo · 15 mar 2024DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2024, n. 29
- Decreto legislativo · 8 gen 2024DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2024, n. 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →