DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonchè in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce correzioni e coordinamenti alla riforma fiscale: ridefinisce il trattamento di familiari a carico, auto aziendali e crediti d’imposta, interviene su reddito d’impresa agricolo, derivazione del reddito da bilancio, conferimenti di partecipazioni e perdite estere, oltre a recepire nuovi regimi OCSE sulla imposizione minima globale. Molte norme hanno decorrenze differite al 2025-2026 e regimi transitori.
Decreto correttivo e di coordinamento della riforma fiscale su IRPEF/IRES, fringe benefit, crediti d’imposta e imposte indirette
Decreto correttivo e di coordinamento della riforma fiscale
Il provvedimento apporta modifiche puntuali ai testi unici fiscali e a varie discipline speciali, con numerose decorrenze differite e regimi transitori. Interviene soprattutto su IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, fringe benefit auto, crediti d’imposta, riallineamenti contabili e imposizione minima globale.
Familiari a carico
Viene modificata la disciplina del trattamento fiscale di alcune persone a carico, con riferimento sia al TUIR sia al testo unico delle imposte sui redditi di futura codificazione. La modifica elimina, per il primo periodo, il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; tale requisito resta invece rilevante, ma limitatamente alle altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.
Fringe benefit: auto aziendali e optional
È rivista la tassazione del fringe benefit relativo agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo. Il valore imponibile è fissato nel 50% del costo convenzionale calcolato su 15.000 km ACI; la percentuale scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria e al 20% per gli ibridi plug-in. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione il valore aumenta del 50%. Se vi sono accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore imponibile aumenta del 5%.
Per le tabelle ACI è prevista una procedura annuale: l’ACI le elabora entro il 30 novembre, le comunica al MEF e il Ministero le pubblica entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo.
È inoltre previsto un regime transitorio per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione. Dal 1° gennaio 2026 le nuove regole si applicano anche a tali veicoli, con salvezza dei comportamenti dei datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 e senza rimborso delle maggiori imposte versate.
Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta 2026; inoltre si applicano anche ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio sopra indicato.
Cessione o compensazione di crediti d’imposta
I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli che emergono dalla liquidazione delle imposte costituiscono reddito. La regola si estende anche ai crediti connessi agli incentivi per interventi agevolati ex articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020. Per la compensazione, il differenziale è determinato in proporzione al costo o valore di acquisto corrispondente alle somme compensate.
Tali differenziali sono soggetti a imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista per l’imposta sostitutiva delle plusvalenze finanziarie; restano esclusi i crediti che costituiscono corrispettivo di prestazioni artistiche o professionali, che concorrono al reddito per la parte compensata. Si applicano le ordinarie regole di liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso.
Le disposizioni valgono per i crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto; gli esercenti arti e professioni possono estenderne l’applicazione ai crediti acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche con dichiarazione integrativa, senza rimborso di imposte già versate.
Reddito d’impresa agricolo
Viene ampliata la disciplina del reddito agrario e dell’attività agricola connessa, includendo l’utilizzo di immobili specificamente richiamati nelle nuove lettere introdotte nelle norme del TUIR e del testo unico di futura codificazione. Viene inoltre chiarito l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sull’attività agricola, che riguarda imprenditori individuali, società semplici e soggetti che hanno esercitato le opzioni previste dalle rispettive norme di riferimento.
Derivazione del reddito dall’utile d’esercizio
La disciplina fiscale della derivazione dal bilancio viene aggiornata su più profili:
- per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, alcune valutazioni di bilancio assumono rilievo anche fiscale;
- i componenti negativi relativi a operazioni con pagamento basato su azioni diventano deducibili al momento della consegna degli strumenti o dell’estinzione della passività, con riconoscimento dei relativi maggiori valori di partecipazioni nel gruppo;
- per determinate immobilizzazioni finanziarie si coordina il regime delle minusvalenze e plusvalenze;
- si riscrive la deduzione di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS/IFRS, con limite di un diciottesimo del valore, e disciplina speciale per operazioni di aggregazione o per valori fiscali preesistenti;
- viene eliminata una previsione sui contributi in conto esercizio;
- si precisa il concetto di esercizio prevalente di alcune attività ai fini della qualificazione di intermediari o operatori rilevanti, con soglia del 50% dei ricavi complessivi.
Le norme si applicano in gran parte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con specifiche regole transitorie per titoli, immobilizzazioni finanziarie, operazioni deliberate, avviamento e contributi già maturati.
Riallineamento straordinario delle divergenze contabili e fiscali
È introdotta una procedura straordinaria di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse da precedenti fattispecie di correzione contabile. Il riallineamento riguarda gli elementi patrimoniali esistenti alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed è possibile ai fini IRES, IRAP e addizionali.
L’opzione si esercita nella dichiarazione del periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l’imposta si versa in unica soluzione entro il termine del saldo. Restano ferme le regole di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso sulle imposte dirette.
Interpretazione autentica sulle perdite fiscali nelle società del gruppo
Si chiarisce che, ai fini della disciplina del riporto/perdita in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di voto, il trasferimento si considera avvenuto anche quando oggetto dell’operazione sono le partecipazioni di una società che controlla il soggetto che riporta le perdite. La precisazione vale sia per il TUIR sia per il testo unico di futura codificazione.
Conferimenti di partecipazioni minusvalenti
La disciplina dei conferimenti di partecipazioni viene estesa ai casi in cui il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto; se il valore di realizzo è anche inferiore al valore normale, si assume il minore tra costo fiscalmente riconosciuto e valore normale. La regola è introdotta sia nel TUIR sia nel testo unico di futura codificazione.
Le nuove disposizioni si applicano ai conferimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e hanno efficacia anche per periodi precedenti, a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 192/2024, se le dichiarazioni risultano già conformi a tale criterio.
Perdite estere definitive
Viene ampliata la possibilità di utilizzare in Italia perdite fiscali definitive di società estere in operazioni di fusione con società residenti, per soggetti residenti in UE o SEE con adeguato scambio di informazioni. Il riporto è ammesso solo se ricorrono congiuntamente:
- controllo tra le società partecipanti sia nel periodo di maturazione delle perdite sia alla data di efficacia della fusione;
- impossibilità di utilizzo delle perdite nello Stato di residenza perché la società ha cessato l’attività e dismesso i beni dell’impresa, e perché il diritto estero impedisce l’utilizzo delle perdite in caso di trasferimento del controllo.
La norma estende l’ambito anche a società partecipate prive di assemblea ordinaria, con partecipazione al patrimonio o capitale superiore al 50% considerando la catena partecipativa. La disciplina è prevista sia per il TUIR sia per il testo unico di futura codificazione.
Imposta minima globale OCSE
È recepita e coordinata la disciplina OCSE sulla imposizione minima globale, con estensione e precisazione dell’ambito soggettivo e territoriale per i gruppi multinazionali e nazionali. In particolare:
- si ridefiniscono le regole per il calcolo dell’imposta minima nazionale riferite alle imprese ed entità italiane, incluse le entità a controllo congiunto e le entità trasparenti apolidi;
- si consente per alcuni gruppi con esercizi fino a 53 settimane una finestra temporale specifica per l’opzione;
- vengono introdotti i regimi coesistenti qualificati, il regime qualificato della controllante capogruppo e la disciplina degli incentivi fiscali qualificati;
- alcuni crediti d’imposta rimborsabili qualificati e negoziabili possono essere trattati come incentivi fiscali qualificati;
- è previsto un decreto MEF attuativo per modalità, termini, elementi e condizioni.
Le nuove regole si applicano agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026 o successivamente.
Ulteriori modifiche di coordinamento
Sono inoltre previste modifiche tecniche e di coordinamento a diverse disposizioni del TUIR e del testo unico di futura codificazione, in particolare su:
- articoli relativi a perdite fiscali e fusioni;
- norme sulla derivazione del reddito e sulle immobilizzazioni finanziarie;
- disciplina del contributo di imposta e dei regimi di gruppo;
- aggiornamenti di rinvii normativi e abrogazioni parziali di lettere e commi non più coerenti con il nuovo impianto.
Le norme non contengono un’unica disciplina autonoma, ma coordinano e correggono il sistema fiscale derivante dalla riforma.
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