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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01446/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da reciproche accuse di concorrenza sleale tra due imprese operanti nel consolidamento di edifici e terreni mediante iniezioni di resine. Una società sosteneva di aver sviluppato una tecnica propria, protetta da brevetto, e denunciava che la concorrente, tramite alcuni agenti, diffondesse presso clienti e operatori del settore affermazioni denigratorie e ingannevoli, qualificando il suo metodo come contraffattorio, illecito o scientificamente infondato; chiedeva inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la conferma e l’estensione delle inibitorie e il pagamento delle penali già fissate in sede cautelare. La controparte, a sua volta, sosteneva che l’altra impresa avesse diffuso messaggi pubblicitari mendaci e screditanti, e in via riconvenzionale chiedeva l’accertamento della concorrenza sleale in suo danno. In primo grado il Tribunale aveva accertato soltanto parte delle condotte denigratorie della convenuta, liquidando danni e penale in misura contenuta; in appello la Corte territoriale aveva ulteriormente ridotto il risarcimento patrimoniale, escluso la penale per gli appellanti incidentali, confermato l’inibitoria e dichiarato inammissibile l’appello nei confronti di una società non parte del giudizio. Il ricorso per cassazione censurava principalmente il mancato riconoscimento del nesso causale tra denigrazione e calo del fatturato, la ripartizione dell’onere della prova, l’uso di presunzioni e massime di esperienza, la mancata liquidazione di ulteriori voci di danno e la valutazione delle prove testimoniali; il ricorso incidentale contestava il rigetto della domanda di concorrenza sleale proposta dalla resistente per messaggi pubblicitari asseritamente denigratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi che miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e a sovvertire gli accertamenti di merito sul nesso causale e sulla portata delle dichiarazioni denigratorie. In particolare, ha confermato l’impostazione della Corte d’appello secondo cui la prova del nesso tra condotte denigratorie e riduzione del trend di crescita non era stata raggiunta con sufficiente probabilità, e ha ribadito che la parte che allega il danno deve provare anche il nesso eziologico. Ha altresì condiviso la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione incidentale fondata sul vizio motivazionale, richiamando il perimetro ormai ristretto del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto alla concorrenza sleale, ha osservato che la denigrazione, per essere rilevante, deve essere idonea a colpire uno specifico concorrente e che la Corte di merito aveva escluso, in fatto, l’identificazione della resistente come bersaglio diretto di una certa pubblicità. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato per i ricorsi cautelari ante causam e in corso di causa, ma non decisivo nel giudizio di legittimità

  • art. 2043 c.c.

    base della domanda risarcitoria per fatto illecito e del ragionamento sul nesso causale

  • artt. 40 e 41 c.p.

    evocati per la causalità giuridica e materiale nell’accertamento del danno

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare il nesso causale e gli elementi del danno grava su chi lo allega

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non poteva tradursi in una nuova valutazione delle prove o in un riesame del merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione al tema delle presunzioni semplici e ai loro requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • artt. 2056 e 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa non può prescindere dall’accertamento del danno e del nesso causale

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per il rinvio alle regole del risarcimento del danno da illecito

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito

  • art. 244 c.p.c.

    la censura sulla prova testimoniale è stata ritenuta generica e inidonea a superare la motivazione di merito

  • art. 2598 c.c., nn. 2 e 3

    definisce gli atti di concorrenza sleale per denigrazione e per mezzi non conformi alla correttezza professionale

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    regola i limiti del sindacato di legittimità; il vizio motivazionale è circoscritto al minimo costituzionale

  • art. 81 c.p.c.

    evocato nel motivo incidentale in relazione alla legittimazione e all’interesse ad agire

  • art. 100 c.p.c.

    evocato nel motivo incidentale in relazione all’interesse ad agire

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiesta di condanna per lite temeraria, non accolta

  • D.lgs. n. 145 del 2007

    richiamato come parametro della pubblicità ingannevole e della veridicità del messaggio commerciale

  • Codice del Consumo, art. 20, comma 3

    le espressioni pubblicitarie iperboliche e autocelebrative non sono state considerate, di per sé, pratiche scorrette

  • art. 12 delle preleggi

    richiamato nel definire l’interpretazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio per concorrenza sleale, il danneggiato deve provare non solo la condotta illecita, ma anche il nesso causale tra essa e la specifica voce di danno lamentata; la mera contemporaneità tra condotta e calo economico non basta se mancano elementi di sufficiente probabilità.
  • L’accertamento del nesso causale non può essere ribaltato in cassazione mediante una diversa lettura delle prove: la censura è inammissibile quando, formalmente prospettata come violazione di legge, richiede in realtà una rivalutazione del merito istruttorio.
  • L’onere della prova dell’evento dannoso e del collegamento eziologico grava su chi agisce per il risarcimento; non si trasferisce automaticamente sul convenuto il dovere di dimostrare cause alternative, se il danneggiato non ha prima assolto il proprio onere probatorio.
  • Per configurare la concorrenza sleale per denigrazione, le affermazioni diffuse al pubblico devono essere idonee a ledere la reputazione di uno specifico concorrente o comunque di una sua attività determinata; il giudice di merito può escludere l’illecito se, in fatto, il messaggio non è riferibile al soggetto indicato.
  • Le espressioni pubblicitarie volutamente enfatiche o autocelebrative, comunemente percepite come iperboliche dal pubblico, non integrano necessariamente una pratica scorretta o denigratoria, salvo che contengano un contenuto oggettivamente ingannevole o falsamente attributivo di illeciti al concorrente.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque la prova dell’esistenza del danno e del suo collegamento causale con la condotta illecita; essa non può supplire alla mancata dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria; non è più consentito un sindacato sulla mera insufficienza della motivazione.
  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, l’omessa censura anche di una sola di esse rende inammissibile il motivo di ricorso che mira a sovvertire la decisione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreConcorrenza slealeImpugnazioniProveDanno non patrimoniale
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damnoGiudicato

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