Cassazione Penale, Ordinanza n. 40570/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del GIP del Tribunale di Salerno nella parte in cui era stata disposta la confisca del denaro sottoposto a sequestro, qualificata come confisca ex art. 240-bis c.p. e art. 85-bis d.P.R. 309/1990. Sosteneva, in sostanza, l’illegittimità del provvedimento di apprensione del denaro, deducendo vizi che però investivano solo la ricostruzione del fatto e chiedendo una diversa lettura della provenienza lecita delle somme confiscate. La Corte ha rilevato che il motivo era generico, perché non scalfiva la motivazione del giudice di merito, fondata sull’assenza di documentati redditi leciti idonei a giustificare la provenienza del denaro e, quindi, sulla sproporzione tra il bene e i redditi o l’attività economica svolta.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa della confisca disposta sulle somme sequestrate; la decisione non si sofferma autonomamente su tale norma, ma la collega al presupposto della sproporzione patrimoniale
la confisca richiede, oltre alla condanna per il reato di cui all’art. 73 del medesimo testo unico (compresa l’ipotesi del comma quinto dopo la modifica del d.l. n. 123/2023 conv. in l. n. 159/2023), che i beni siano nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato e abbiano valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata
costituisce il reato presupposto della confisca prevista dall’art. 85-bis d.P.R. 309/1990, anche nell’ipotesi di cui al comma quinto
richiamato per la modifica normativa che ha inciso sull’ambito applicativo della confisca, includendo anche l’ipotesi del comma quinto dell’art. 73 d.P.R. 309/1990
legge di conversione del d.l. n. 123/2023 richiamata ai fini dell’estensione applicativa della confisca
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa lettura del fatto e della provenienza lecita dei beni confiscati, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito.
- La confisca prevista dall’art. 85-bis d.P.R. 309/1990 presuppone la condanna per il reato di cui all’art. 73 del medesimo testo unico, la disponibilità diretta o indiretta dei beni e la sproporzione tra il loro valore e il reddito dichiarato o l’attività economica svolta.
- In sede di legittimità, la censura sulla confisca patrimoniale deve investire specifici vizi di legge o di motivazione; non è sufficiente allegare in modo assertivo la lecita provenienza delle somme se il giudice di merito ha dato conto dell’assenza di redditi leciti documentati.
- L’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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