Cassazione Penale, Ordinanza n. 40534/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna resa in sede di rinvio. Il ricorrente lamentava, con un motivo unico, la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto. Dal testo emerge che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, aveva colmato la lacuna motivazionale rilevata in precedenza, recependo le ragioni dell'annullamento e fondando il diniego dell'attenuante non sui precedenti penali, ma sulla gravità oggettiva del fatto, desunta dal concorso di persone, dalle modalità della condotta e dal valore del telefono oggetto della vicenda. La memoria difensiva successiva reiterava le stesse censure, ritenute dirette a ottenere un nuovo apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, osservando che la Corte d'appello di Bologna, nel giudizio di rinvio, aveva adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante valorizzando elementi oggettivi di gravità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Corte cost. n. 86 del 2024
La Corte d'appello aveva applicato il principio introdotto da tale decisione per valutare la circostanza attenuante della lieve entità del fatto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla gravità del fatto e sulla concedibilità di un'attenuante, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, è inammissibile in cassazione.
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve colmare la lacuna motivazionale rilevata dal giudice di legittimità, e la nuova motivazione è sufficiente se valorizza in modo coerente e decisivo gli indici oggettivi del fatto per escludere l'attenuante richiesta.
- Il diniego della circostanza attenuante della lieve entità può essere fondato su elementi oggettivi quali concorso di persone, modalità della condotta e valore del bene oggetto della condotta, non essendo necessario basarsi su precedenti penali.
- La reiterazione in memoria delle medesime doglianze già formulate nel ricorso, quando miri solo a sollecitare una diversa lettura del fatto, non supera il vaglio di ammissibilità del giudizio di legittimità.
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