Cassazione Penale, Ordinanza n. 40537/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 dicembre 2024. Dal testo emerge che il giudizio di merito riguardava una condanna per un reato contravvenzionale di cui al capo 2), connesso a un fatto commesso il 9 settembre 2019. I motivi dedotti erano tre: 1) mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine fosse decorso; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) censura alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la prescrizione, ove maturata dopo la sentenza di appello, è irrilevante in presenza di ricorso inammissibile; ha inoltre rilevato che, comunque, il termine quinquennale non era ancora decorso per effetto di sospensioni per 120 giorni nel primo grado. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando modalità del fatto, intensità del dolo, orario notturno, disponibilità di arnesi da scasso, nonché la reiterazione della condotta e il profilo dell'evasione, valutazioni non sindacabili in sede di legittimità in assenza di evidenti vizi logici. Il terzo motivo è stato giudicato generico e infondato, poiché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sia sulla pena sia sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando anche i precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto non praticabile la declaratoria di prescrizione invocata, sia perché il motivo era manifestamente infondato, sia perché la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza di appello non è dichiarabile quando il ricorso è inammissibile. Ha escluso anche la possibilità di un intervento sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e sulle statuizioni relative a pena e attenuanti generiche, per la natura di valutazioni di merito adeguatamente motivate dal giudice territoriale.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito valorizzi modalità della condotta, intensità del dolo, contesto del fatto e reiterazione della condotta, con motivazione non illogica e non censurabile in cassazione se non per evidenti vizi logici.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere dichiarata in cassazione quando il ricorso è geneticamente inammissibile, poiché manca un valido rapporto processuale impugnatorio.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre tener conto delle sospensioni del corso del termine intervenute nel giudizio di merito.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. implica una valutazione delle concrete modalità della condotta, dell'intensità del dolo e del contesto fattuale; tale apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o vizi di motivazione.
- Le censure sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito a fronte di motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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