Cassazione Penale, Ordinanza n. 40533/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna e, in particolare, aveva applicato la recidiva reiterata e infraquinquennale, nonché negato la concessione della pena sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 20-bis c.p. I motivi di ricorso, secondo la Corte di cassazione, erano affetti da assoluta genericità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti già motivato in modo congruo sia sulla recidiva sia sulle ragioni del diniego della pena sostitutiva, fondando il giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato sul pericolo di recidiva desunto da un precedente recente per lesioni, successivo ai fatti, e dalle modalità della condotta. Con memoria difensiva si reiteravano le medesime censure, in particolare sulla mancata applicazione delle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non superassero la soglia della specificità, perché si limitavano a riproporre critiche già affrontate dalla Corte d'appello e non evidenziavano vizi logici evidenti o questioni suscettibili di autonoma rivalutazione in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 20-bis c.p.
Richiamato come base della richiesta di pena sostitutiva; la Corte rileva che il giudice di merito aveva motivato il diniego valutando negativamente le prospettive di emendabilità del condannato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già formulate in appello, senza misurarsi con la ratio decidendi, è inammissibile.
- La motivazione sul diniego della pena sostitutiva è sufficientemente sorretta quando il giudice di merito espliciti un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità, fondato su elementi concreti come il pericolo di recidiva e le modalità del fatto.
- Le valutazioni del giudice di merito in tema di recidiva e di concessione delle pene sostitutive non sono sindacabili in cassazione quando non presentino evidenti vizi logici o manchino di manifesta illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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