Cassazione Penale, Ordinanza n. 40536/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Dal testo emerge che il fatto contestato consisteva in un allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la rilevanza penale del fatto, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse il reato; con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego delle attenuanti generiche; con il terzo motivo ha invocato la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici o attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte di appello si era conformata al consolidato orientamento secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza rilievo per durata, distanza o motivi dell'allontanamento, ed aveva accertato che nessuna autorizzazione era stata concessa. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché relativo a valutazioni di merito sul trattamento sanzionatorio, già adeguatamente motivato quanto al diniego delle attenuanti generiche. Ha ritenuto generico anche il terzo motivo, osservando che la Corte di merito aveva escluso la particolare tenuità in ragione di tempi, motivi della condotta e intensità del dolo, con motivazione non affetta da evidenti vizi logici e non rivalutabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta, i tempi, i motivi e l'intensità del dolo depongano per una non lieve offensività.
Massime di principio
- Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere dalla durata dell'assenza, dalla distanza percorsa e dai motivi dell'allontanamento.
- Ai fini della configurabilità dell'evasione è निर्णante l'assenza di un'autorizzazione al momento dell'allontanamento dal domicilio cautelare.
- Le censure che mirano a una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, incluse le attenuanti generiche, sono inammissibili in cassazione quando sollecitano un nuovo giudizio di merito e la motivazione della sentenza impugnata risulti congrua.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa sulla base delle concrete modalità della condotta, dei tempi, dei motivi e dell'intensità del dolo, e tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
- La genericità dei motivi di ricorso e la richiesta di rivalutazione del merito comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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