Sentenza n. 939/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 795/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire, nonché sentenza del TAR Piemonte che ne aveva respinto l'impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione. Con il primo motivo ha dedotto l'incompetenza del dirigente ad interim che aveva sottoscritto l'ordinanza, sostenendo che l'art. 75 dello Statuto comunale imponesse il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato e che l'incarico ad interim fosse invece a tempo indeterminato; ha inoltre lamentato travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000. Con il secondo motivo ha sostenuto che la casetta lignea destinata a deposito attrezzi e il locale bagno prefabbricato fossero pertinenze del fabbricato principale, in ragione delle dimensioni ridotte e delle caratteristiche costruttive, e quindi non richiedessero il titolo edilizio contestato. Con il terzo motivo ha dedotto che la casetta prefabbricata su due ruote costituisse una casa mobile, utilizzata per esigenze lavorative e collocata stabilmente solo per periodi transitori, sicché avrebbe dovuto essere esclusa dal regime del permesso di costruire. Nel giudizio d'appello è stata prodotta anche la documentazione relativa al condono del manufatto principale, sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso il vizio di incompetenza, rilevando che l'ordinanza era stata sottoscritta sia da un soggetto con qualifica dirigenziale sia dal responsabile dell'ufficio Vigilanza Edilizia. Il conferimento ad interim non viola lo Statuto comunale, poiché presuppone una carenza di organico e viene attribuito a chi già ricopre stabilmente un incarico dirigenziale presso l'ente. In ogni caso, trattandosi di attività di vigilanza e repressione edilizia vincolata, l'eventuale incompetenza relativa non avrebbe determinato l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso; per la stessa ragione è stata respinta l'istanza istruttoria. Quanto alle opere edilizie, il condono del manufatto principale non si estende ai manufatti ulteriori e autonomi oggetto dell'ordinanza, privi di titolo legittimante. La valutazione dell'abuso deve essere complessiva e non atomistica, considerando l'insieme delle opere e il loro impatto sul territorio, così da evitare artificiose frammentazioni dell'intervento. Le opere — tensostruttura ancorata al suolo, struttura prefabbricata destinata a cucina e soggiorno, bagno prefabbricato, casetta su ruote stabilmente appoggiata e collegata agli impianti, veranda e casetta lignea — costituivano nel loro complesso una trasformazione rilevante del territorio soggetta a titolo edilizio. Non ricorreva neppure la nozione edilizia di pertinenza, che è più restrittiva di quella civilistica e presuppone l'assenza di autonoma destinazione, di incidenza sul carico urbanistico e di modifica dell'assetto territoriale; i manufatti erano invece autonomamente utilizzabili e idonei a modificare il territorio. È stata inoltre esclusa la natura precaria o temporanea delle opere, poiché permanevano in loco da anni e, secondo il criterio funzionale, la precarietà dipende dalla temporaneità dell'esigenza soddisfatta, non dalla sola amovibilità o leggerezza dei materiali. L'appellante è stato condannato alle spese del giudizio d'appello, liquidate in € 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata in relazione alla competenza dirigenziale, ma il motivo è stato respinto poiché l'atto risultava sottoscritto da soggetto avente qualifica dirigenziale e dal responsabile dell'ufficio Vigilanza Edilizia.
art. 75 dello Statuto comunale
gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco “a tempo determinato”
Il conferimento di un incarico dirigenziale ad interim non contrasta con la previsione statutaria, poiché l'interim è attribuito, in presenza di una carenza, a chi già ricopre stabilmente un incarico dirigenziale presso l'ente.
nel caso di atto amministrativo viziato da incompetenza solo relativa è applicabile l’art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale non costituiscono motivo di annullamento i vizi di procedura ove esso, in ragione del suo carattere vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
L'eventuale vizio di incompetenza relativa non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Consente in appello la produzione della documentazione relativa al condono del manufatto principale, in quanto sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata.
È richiamato nel quadro della qualificazione edilizia delle opere e della valutazione della loro rilevanza ai fini del titolo abilitativo.
È richiamato in relazione al regime dei titoli edilizi applicabili agli interventi contestati.
Costituisce il riferimento sanzionatorio per l'ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza del permesso di costruire.
Massime di principio
- Nella valutazione di un abuso edilizio l'amministrazione e il giudice devono considerare unitariamente l'insieme delle opere realizzate e il loro impatto complessivo sul territorio, senza consentire una scomposizione atomistica idonea a eludere la corretta individuazione del titolo edilizio necessario.
- La nozione di pertinenza in materia edilizia è più restrittiva di quella civilistica: un manufatto non è pertinenziale quando presenta autonoma destinazione, incide sul carico urbanistico o modifica l'assetto del territorio.
- La precarietà di un'opera edilizia deve essere valutata secondo un criterio funzionale, considerando la temporaneità dell'esigenza cui essa serve; la semplice amovibilità, la leggerezza dei materiali o la presenza di ruote non escludono la necessità del permesso di costruire quando l'opera è destinata a soddisfare esigenze non temporanee o permane stabilmente in loco.
- Il condono relativo a un manufatto principale non determina, in assenza di un'esplicita estensione, la legittimazione di manufatti ulteriori e distinti, privi di autonomo titolo edilizio.
- L'eventuale incompetenza relativa non determina l'annullamento di un provvedimento edilizio vincolato quando, per la natura dell'attività esercitata, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990.
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