Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’accredito di complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di 2.000 euro. La sentenza era stata notificata all’amministrazione presso il domicilio digitale e, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato esecuzione al capo relativo all’attivazione della Carta e all’accredito dell’importo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza perché il titolo giudiziale era stato notificato all’amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato risultava documentato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di 2.000 euro, senza ulteriori accessori, non trattandosi di voci retributive. È stato nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti contabili necessari, compresi eventuali stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, e non potrà giustificare l’inadempimento con l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostative, in concreto, la già disposta nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché la complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici e soggetti esterni e presenta una fase finale affidata a strutture centralizzate. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori, restituzione del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
“l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella nomina del commissario ad acta, nella situazione della finanza pubblica e nella complessità del procedimento di esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo costituisce il periodo da attendere prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il suo inutile decorso è stato valorizzato ai fini dell’ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La notifica del titolo esecutivo all’amministrazione presso il domicilio digitale è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione, anche alla luce della disciplina vigente sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato ritenuto idoneo a comprovare il requisito del giudicato ai fini dell’azione di ottemperanza.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per evidenziare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web e la complessità articolata dell’esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni e l’inadempimento persista.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di compiere tutte le attività necessarie all’esatta e integrale esecuzione del titolo, fissando un termine e specificando gli adempimenti materiali, contabili e amministrativi dovuti.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, inclusa l’eventuale allocazione della somma in bilancio.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere esclusa per altre ragioni ostative, anche quando siano già stati predisposti strumenti sostitutivi come la nomina del commissario ad acta.
- La complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, il coinvolgimento di più uffici e soggetti esterni, la gestione centralizzata dell’ultima fase esecutiva e l’eccezionale serialità del contenzioso possono costituire, unitamente alla situazione della finanza pubblica, ragioni ostative alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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