Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, che le aveva riconosciuto, per due anni scolastici di servizio a tempo determinato, il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 27 maggio 2024. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale, chiedendo l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza perché: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato; era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione quale titolo esecutivo, senza necessità di formula esecutiva ai sensi dell’art. 479 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022; era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; ed era incontestata la mancata esecuzione da parte del Ministero. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di € 1.000,00, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è qualificabile come voce retributiva. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, prevedere lo stanziamento, impegnare, liquidare, ordinare e pagare la spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 440,70, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, conferma la procedibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva; la notificazione del titolo al domicilio digitale dell’Amministrazione è stata quindi ritenuta idonea.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 479 c.p.c., nella parte relativa alla formazione e utilizzabilità del titolo esecutivo giudiziale.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti; nel caso concreto il titolo giudiziale ne aveva riconosciuto l’attribuzione anche con riferimento agli anni di servizio a tempo determinato.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio ai sensi della disposizione ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- La notificazione della sentenza esecutiva presso il domicilio digitale della pubblica amministrazione è idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione, purché sia decorso anche il termine previsto per il passaggio in giudicato quando necessario.
- In presenza di un giudicato non spontaneamente eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di compiere specifiche attività attuative entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Il commissario ad acta individuato tra i dipendenti dell’amministrazione debitrice, per lo svolgimento delle funzioni commissariali, non ha diritto a un compenso ulteriore quando il giudice esclude espressamente tale liquidazione.
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