Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova n. 563/2024, relativa all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al versamento dell'importo complessivo di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 2.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 ottobre 2024 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. La ricorrente ha quindi chiesto l'attivazione della Carta con accredito dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione come titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 2.500,00, esclusi ulteriori accessori, poiché la somma non è equiparabile a voci retributive. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa impedire l'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica, l'entità del debito pubblico e la complessità del procedimento coinvolgente strutture ministeriali e soggetti esterni sono state ritenute ragioni ostative alla penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al decisum.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione inadempiente non è automatica e può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutate in concreto, anche in relazione alla nomina del commissario ad acta, ai vincoli finanziari pubblici e alla complessità dell'adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fondamento dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non adempia all'obbligo di conformarsi al contenuto decisorio, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti dell'Amministrazione pubblica; può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta assicuri uno strumento esecutivo adeguato e sussistano concrete ragioni ostative, quali la complessità delle procedure, il coinvolgimento di più strutture o soggetti e i vincoli derivanti dalla finanza pubblica.
- Una somma riconosciuta per consentire l'attivazione della Carta elettronica per la formazione dei docenti non è equiparabile a una voce retributiva e, in sede di ottemperanza, deve essere versata sulla Carta senza ulteriori accessori, se ciò corrisponde al contenuto del giudicato.
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