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Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato all'esito del riesame in autotutela, nonché il successivo provvedimento di conferma adottato in riedizione del potere

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 18 marzo 2025, con cui era stato confermato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti disposto nel 2007 ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo la violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Ha inoltre contestato la violazione degli artt. 39 e 40 T.U.L.P.S., dell'art. 60 del relativo regolamento di esecuzione e dell'art. 6 l. 152/1975, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti. Secondo il ricorrente, la Prefettura avrebbe confermato il divieto sulla base dei medesimi episodi già valutati nel 2007, omettendo di considerare il decorso del tempo, la riabilitazione concessa dal Tribunale di sorveglianza e l'esito positivo del monitoraggio presso il servizio per le dipendenze. Dopo l'accoglimento cautelare, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro il nuovo decreto del 18 luglio 2025, deducendone l'illegittimità derivata e autonoma per difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'Amministrazione avrebbe nuovamente fondato il giudizio di inaffidabilità sui precedenti episodi di abuso di alcol senza un'adeguata valutazione delle attuali condizioni psico-fisiche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, a seguito dell'ordinanza cautelare propulsiva, la Prefettura ha riesercitato il potere, rinnovato l'istruttoria e adottato un nuovo provvedimento di conferma, impugnato con motivi aggiunti. Il nuovo atto non è stato ritenuto meramente confermativo, ma una nuova espressione della funzione amministrativa, sicché l'interesse del ricorrente si è trasferito sull'impugnazione dell'atto successivo. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudice ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'ampia discrezionalità prefettizia prevista dall'art. 39 T.U.L.P.S., avente finalità cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e diretta a verificare l'affidabilità complessiva del soggetto e il rischio di abuso delle armi. La decisione amministrativa è stata ritenuta adeguatamente istruita e motivata sulla base di quattro episodi di abuso di sostanze alcoliche, comprendenti plurime condotte di guida in stato di ebbrezza, manifesta ubriachezza e rifiuto dell'accertamento alcolemico, distribuiti in un arco temporale di tredici anni. La risalenza degli episodi non è stata ritenuta decisiva, essendo recessiva rispetto alla reiterazione e alla gravità delle condotte, indicative di un'abitualità e di una persistente inaffidabilità. Il positivo monitoraggio presso il Ser.D. è stato ritenuto sufficiente, eventualmente, a dimostrare l'idoneità alla guida, ma non la completa affidabilità richiesta per la detenzione di armi, attività dotata di maggiore potenzialità lesiva. Anche la riabilitazione penale non è stata ritenuta idonea a determinare automaticamente l'affidabilità al possesso delle armi, poiché estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna, ma non elimina la rilevanza delle condotte ai fini della prevenzione del rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e la costituzione meramente formale delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previa avvertenza alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 39, comma 1, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti […] alle persone ritenute capaci di abusarne

    Attribuisce al prefetto un potere ampiamente discrezionale e cautelare, finalizzato a prevenire l'abuso delle armi e a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

  • art. 43, comma 2, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare

    Richiede, per il rilascio della licenza di portare armi, la buona condotta e l'affidabilità del soggetto; tali parametri sono stati utilizzati dal giudice come coordinate interpretative anche per la valutazione del divieto di detenzione.

  • art. 11 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato nel quadro normativo dei provvedimenti interdittivi in materia di armi, aventi finalità preventiva e non punitiva.

  • art. 40 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Indicato dal ricorrente quale norma asseritamente violata, senza ulteriore interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 60 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

    Indicato dal ricorrente quale norma asseritamente violata, senza ulteriore interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto; il motivo non è stato esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso principale.

  • art. 179 c.p.

    La riabilitazione penale, pur producendo l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, non elimina la rilevanza storica delle condotte ai fini della valutazione prefettizia preventiva sull'affidabilità nel possesso di armi.

  • art. 186, commi 2, lett. c), e 7, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Le condotte di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto dell'accertamento alcolemico sono state valorizzate come elementi sintomatici dell'inaffidabilità alla detenzione di armi.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato per evidenziare che detenzione e porto d'armi costituiscono eccezioni al generale divieto penale e non fondano posizioni di diritto soggettivo.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Richiamato insieme all'art. 699 c.p. per sottolineare il carattere eccezionale della detenzione e del porto d'armi rispetto al generale divieto.

Massime di principio

  • Il riesercizio del potere amministrativo disposto in sede cautelare, quando comporta una rinnovata istruttoria e una nuova valutazione degli interessi, integra una nuova espressione della funzione amministrativa e non una mera conferma dell'atto precedente; il ricorso contro l'atto originario diviene quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l'interesse all'impugnazione si trasferisce sul nuovo provvedimento.
  • Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. è ampiamente discrezionale, cautelare e preventivo, non sanzionatorio, e consente di valutare complessivamente la condotta di vita del soggetto in funzione del rischio di abuso delle armi e della tutela della pubblica incolumità.
  • La reiterazione di condotte di abuso di sostanze alcoliche, anche se risalenti nel tempo, può legittimamente fondare un giudizio di inaffidabilità alla detenzione di armi quando la pluralità e la gravità degli episodi, distribuiti in un significativo arco temporale, evidenzino un'abitualità incompatibile con la completa affidabilità richiesta.
  • Il positivo esito di un percorso di monitoraggio per l'abuso di alcol può essere sufficiente a dimostrare l'idoneità alla guida, ma non necessariamente la completa affidabilità richiesta per la detenzione di armi, considerata la maggiore potenzialità lesiva di queste ultime.
  • La riabilitazione penale non determina automaticamente l'idoneità alla detenzione o al porto d'armi: pur estinguendo le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, non cancella le condotte storiche, che possono restare rilevanti nella valutazione amministrativa preventiva del rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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