Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del provvedimento del 7 marzo 2025 (prot. N. c_I736 PG 2024/117888), a firma del Dirigente dott.ssa Gabriella Castagnoli e notificato in pari data, avente oggetto: “EMB SRLS segnalazione Certifica di Inizio Attività di cui all’articolo 19 della legge 7/8/1990, n. 241 – Provvedimento di rimozione degli effetti della scia e divieto di prosecuzione dell’attività di autorimessa all’aperto”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso (ancorché sconosciuto), ivi compreso il verbale del 24 gennaio 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti - del provvedimento del 7 marzo 2025 (prot. N. c_I736 PG 2024/117888), a firma del Dirigente dott.ssa Gabriella Castagnoli e notificato in pari data, avente oggetto: “EMB SRLS segnalazione Certifica di Inizio Attività di cui all’articolo 19 della legge 7/8/1990, n. 241 – Provvedimento di rimozione degli effetti della SCIA e divieto di prosecuzione dell’attività di autorimessa all’aperto”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso (ancorché sconosciuto), ivi compreso il verbale del 24 gennaio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di rimozione degli effetti della SCIA del 16 dicembre 2024, divieto di prosecuzione dell'attività di autorimessa all'aperto e ordine di liberazione dell'area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rimosso gli effetti della SCIA relativa alla creazione di un'area di deposito di autoveicoli interdetta al pubblico e ha vietato la prosecuzione dell'attività, deducendo: violazione dell'art. 19, commi 3 e 4, e dell'art. 21-nonies l. 241/1990, perché il provvedimento sarebbe stato adottato oltre il termine di sessanta giorni senza i presupposti dell'autotutela; violazione dell'art. 75 d.P.R. 445/2000, non sussistendo una dichiarazione falsa o causalmente rilevante; violazione degli artt. 9-bis e 23-ter d.P.R. 380/2001, poiché l'attività sarebbe stata compatibile con lo stato legittimo dell'area risultante dal permesso di costruire in sanatoria del 2011 e costituirebbe un mutamento d'uso nella medesima categoria funzionale; difetto di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria e incompetenza del Comune, ritenendo che il potere spettasse al Prefetto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, lamentando che il Comune non avesse valutato le osservazioni trasmesse il 4 e il 10 febbraio 2025 e avesse erroneamente attestato nel provvedimento finale l'assenza di memorie o controdeduzioni, nonché la violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha accertato, mediante il raffronto tra il permesso di costruire in sanatoria del 2011 e la SCIA del 16 dicembre 2024, che le aree non coincidevano e che il precedente titolo riguardava opere di pavimentazione e parcheggi funzionali alle attività florovivaistiche e correlate, non già un'attività autonoma di deposito o parcheggio commerciale di autoveicoli. La SCIA, inoltre, riguardava un'area ricadente in una zona destinata all'attività florovivaistica e rappresentava in modo non veritiero la compatibilità urbanistica dell'intervento. Tale falsa rappresentazione era causalmente rilevante e aveva impedito una corretta valutazione tempestiva della segnalazione; pertanto il Comune poteva intervenire in autotutela anche oltre il termine ordinario di sessanta giorni previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990, applicando il regime dell'art. 19, comma 4, e dell'art. 75 d.P.R. 445/2000. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento, fondata sugli accertamenti svolti dai competenti uffici tecnici comunali. Ha escluso l'incompetenza del Comune, distinguendo il potere prefettizio di sospensione o divieto per esigenze di pubblica sicurezza dal distinto potere comunale di verificare la conformità edilizia e urbanistica dell'attività segnalata. Quanto all'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, il TAR ha qualificato il passaggio dall'attività florovivaistica al deposito o parcheggio di autoveicoli come mutamento di destinazione d'uso verticale, tra categorie funzionali diverse, non riconducibile al mutamento orizzontale liberalizzato. Ha respinto anche il motivo partecipativo: il Comune aveva svolto un'istruttoria articolata, consentito l'accesso agli atti e assegnato un termine per le osservazioni; l'erronea indicazione dell'assenza di memorie non era comunque decisiva, perché l'apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a un esito diverso alla luce dell'incompatibilità urbanistica accertata. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, da corrispondere al Comune e alle società intervenienti nella misura del cinquanta per cento ciascuna. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica per le valutazioni sulla possibile falsità delle dichiarazioni rese nella SCIA.
Norme richiamate
art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990
Il termine di sessanta giorni per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA; l'intervento successivo in autotutela nei casi previsti.
La scadenza del termine ordinario non impedisce l'intervento dell'amministrazione quando la SCIA sia stata fondata su una falsa rappresentazione dei fatti causalmente rilevante, ricorrendo una forma di autotutela doverosa.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento comunale è stato ricondotto al potere di autotutela, esercitabile in presenza di una falsa rappresentazione che abbia determinato l'illegittima produzione degli effetti della SCIA.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La decadenza dagli effetti favorevoli opera quando la dichiarazione non veritiera incide causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull'adozione o sul mantenimento del beneficio o dell'effetto abilitativo.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Lo stato legittimo dell'immobile è ricavato dai titoli edilizi e dalla relativa documentazione; nel caso concreto, anziché legittimare il parcheggio commerciale, dimostrava la destinazione dell'area a pertinenza dell'attività florovivaistica e correlata.
art. 23-ter, commi 1, 1-bis e 2, d.P.R. 380/2001
Il mutamento tra attività florovivaistica e deposito o parcheggio di autoveicoli è stato qualificato come mutamento di destinazione d'uso verticale tra categorie funzionali diverse, non come mutamento orizzontale all'interno della stessa categoria.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché il provvedimento indicava l'incompatibilità urbanistica dell'attività e tale conclusione era sorretta dagli approfondimenti di due uffici tecnici comunali.
art. 10 l. 241/1990
La mancata o erronea considerazione delle osservazioni non determina l'illegittimità quando l'apporto partecipativo non avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio partecipativo non conduce all'annullamento quando, per la natura vincolata dell'accertamento di incompatibilità urbanistica, sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 d.P.R. 480/2001
Il potere prefettizio di sospendere o vietare l'attività per esigenze di pubblica sicurezza è distinto e non esclude il potere comunale di verificare la conformità urbanistica ed edilizia dell'attività oggetto di SCIA.
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
Il mutamento verticale di destinazione d'uso, anche in assenza di opere, è riconducibile agli interventi di nuova costruzione e richiede permesso di costruire.
Massime di principio
- La scadenza del termine ordinario per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA non preclude l'intervento successivo dell'amministrazione quando la segnalazione sia fondata su una falsa rappresentazione dei fatti, purché tale falsità sia accertata e abbia inciso causalmente, in modo diretto ed effettivo, sulla formazione degli effetti abilitativi.
- Lo stato legittimo dell'immobile risultante dai titoli edilizi e dalla relativa documentazione individua anche la funzione cui le opere e le aree pertinenziali sono destinate; il richiamo a un precedente titolo edilizio non legittima un'attività diversa quando il titolo riguardi spazi funzionali a un'altra attività e le aree concretamente utilizzate non siano coincidenti.
- Il passaggio da un'attività florovivaistica a un'attività commerciale autonoma di deposito o parcheggio di autoveicoli costituisce mutamento di destinazione d'uso verticale tra categorie funzionali diverse; esso non è assimilabile a un mutamento orizzontale irrilevante e può richiedere permesso di costruire, anche se realizzato senza opere.
- Il potere del Comune di verificare la conformità edilizia e urbanistica dell'attività oggetto di SCIA è distinto dal potere del Prefetto di sospendere o vietare l'attività per esigenze di pubblica sicurezza; l'esistenza del secondo non esclude il primo.
- La violazione degli obblighi partecipativi non comporta l'annullamento del provvedimento quando, alla luce dell'istruttoria e della natura vincolata dell'accertamento, sia dimostrato che le osservazioni del privato non avrebbero potuto determinare un contenuto diverso dell'atto.
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