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Sentenza

Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’Amministrazione all’accredito di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, in relazione agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 giugno 2025 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito della somma dovuta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; il titolo era stato validamente notificato al domicilio digitale dell’Amministrazione; era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; ed era comprovato il passaggio in giudicato mediante certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché l’Amministrazione non aveva eseguito il giudicato, il Ministero è stato obbligato ad attivare la Carta elettronica e ad accreditarvi l’importo di € 2.000,00 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza ulteriori accessori, non trattandosi di somme aventi natura retributiva. Il TAR ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall’Amministrazione l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; nel giudicato da eseguire il relativo diritto era stato riconosciuto anche con riferimento ai periodi di servizio a tempo determinato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso ha consentito la proposizione dell’azione esecutiva e dell’ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha modificato la disciplina del titolo esecutivo, rendendo sufficienti le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato previsto dalla disposizione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il giudicato imponga all’Amministrazione uno specifico obbligo di facere o di pagamento.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, purché il titolo sia prodotto in copia attestata conforme secondo la disciplina applicabile.
  • L’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni, unitamente alla mancata esecuzione dell’obbligo da parte dell’Amministrazione, integrano i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta deve porre in essere tutti gli adempimenti contabili necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
  • Le somme riconosciute a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire, non sono equiparabili a voci retributive e non producono ulteriori accessori di natura retributiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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