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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29784/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento induttivo con cui l'Ufficio aveva rideterminato un maggiore reddito d'impresa ai fini IVA, IRES e IRAP per l'anno 2009, valorizzando lo scostamento dagli studi di settore, la chiusura di più esercizi in perdita e l'inattendibilità della contabilità, con conseguente ricostruzione dei ricavi sulla base della percentuale di ricarico desunta dalle fatture emesse. In appello, l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto l'accoglimento delle proprie ragioni davanti alla CTR. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di prova della tempestività della notifica, essendo stato depositato solo l'avviso di ricevimento e non la ricevuta di spedizione, senza data certa di invio; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 39 d.P.R. 633/1972, contestando nel merito la rideterminazione dei ricavi e del reddito; con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 6 d.lgs. 471/1997, contestando la legittimità delle sanzioni, quale conseguenza della illegittimità dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo: nel processo tributario, quando la notifica dell'appello avvenga direttamente a mezzo posta, la tempestività della proposizione deve essere provata con documentazione idonea; nel caso concreto, l'avviso di ricevimento non recava la data di spedizione e la distinta di invio non risultava depositata nel giudizio di appello. Pertanto l'Agenzia non aveva assolto l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione, che era peraltro tardiva rispetto al termine di impugnazione calcolato dalla Corte. Accolto il primo motivo, gli altri due sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ne è conseguito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia; quelle del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma invocata per sostenere l'inammissibilità dell'appello per difetto di prova della tempestività della notifica e della costituzione.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma sul contenuto e sui requisiti dell'appello nel processo tributario, in relazione alla prova della notifica tempestiva.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per error in procedendo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine per l'impugnazione, rispetto al quale la Corte ha verificato la tardività dell'appello.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, una volta accertata l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 39 d.P.R. 633/1972

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per contestare la rideterminazione induttiva dei ricavi.

  • art. 6 d.lgs. 471/1997

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo per contestare la legittimità delle sanzioni conseguenti all'accertamento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la tempestività della notifica dell'appello proposto a mezzo posta deve risultare da documentazione idonea già al momento della costituzione; l'avviso di ricevimento, da solo, non basta se non reca elementi oggettivi che attestino la data di spedizione.
  • La prova della tempestività dell'impugnazione è soggetta a verifica officiosa da parte del giudice tributario; se manca, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività può essere rilevata anche quando la parte appellata non abbia contestato la regolarità della notifica, poiché attiene a un presupposto processuale rilevabile d'ufficio.
  • Quando il motivo di ricorso è manifestamente fondato su un error in procedendo e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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